Giurisdizione e competenza – Sequestro probatorio e acquisizione integrale dei dati digitali

Giurisdizione e competenza – Sequestro probatorio e acquisizione integrale dei dati digitali

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve, preliminarmente riconoscersi l’interesse dell’indagato a impugnare, pur a fronte della restituzione del dispositivo telefonico, in quanto la disponibilità da parte della Pubblica accusa delle copie-cloni del cellullare ha comportato la perdita da parte del ricorrente dell’esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo nello stesso contenuti.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 – 01; conf. Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglione, Rv. 286989 – 01). Il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”», tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda, infatti, l’interesse a ricorrere di X.J..

La giurisprudenza di legittimità più recente ha, peraltro, rilevato che, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losardo, Rv. 283302 – 01).

3. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefoni cellulari capaci di conservare un’enorme mole di dati riservati, il decreto del pubblico ministero ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell’apparecchio telefonico quale strumento di comunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264092).

Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere di acquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefono cellulare, impone l’obbligo di una motivazione rigorosa che dia conto innanzitutto delle ragioni per le quali si renda necessaria ed imprescindibile per le indagini in corso la integrale verifica dell’intera massa dei dati conservati nell’archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare. Le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario.

In particolare, è stato affermato che la garanzia di cui all’art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento “storico”, cui può attribuirsi un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio.

Per effetto di tali considerazioni, anche la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico, analogamente a quanto previsto per l’invio della corrispondenza postale dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., fermo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. sull’apertura dei plichi o di corrispondenza con l’autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l’assicurazione di elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo.

3.1. Pertanto, nel caso di specie è certamente in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza la decisione del Pubblico Ministero di affidare in sede di consulenza tecnica l’estrazione e copia forense dell’intera memoria del cellulare senza alcuna delimitazione dell’ambito della ricerca necessaria all’indagine penale in corso.

In particolare:

-il Pubblico ministero non ha indicato il tempo entro il quale svolgere le operazioni di selezione del materiale sequestrato onde restituire all’avente diritto la copia integrale nel caso di acquisizione massiva di dati;

-il consulente del Pubblico ministero non ha provveduto a specificare le ragioni per le quali era impossibile effettuare nella immediatezza la sola estrapolazione dei contenuti pertinenti alle indagini;

-il decreto di perquisizione non indicava i criteri che dovevano presiedere alla selezione del materiale, né i tempi entro cui la selezione andava effettuata, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

La copia integrale costituisce, infatti, solo una copia-mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme dei dati appresi per un periodo di tempo, peraltro, indefinito.

4.Deve, in conclusione, ritenersi nullo il sequestro della copia forense della intera memoria del telefono sequestrato, e, conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Deve del pari essere annullato il decreto di perquisizione sequestro del Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze in data 27 gennaio 2025 in relazione alla copia forense del dispositivo telefonico portatile intestato al ricorrente e, per l’effetto, va disposta la restituzione della suddetta copia dei dati ancora in sequestro all’avente diritto.

Cass. pen., VI, ud. dep. 10.09.2025, n. 30496

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