Allorché cessi il rapporto locatizio, scatta – tra le varie conseguenze giuridiche che coinvolgono le rispettive parti contrattuali – il preciso obbligo dell’ex conduttore di restituire il bene locato (nella più parte dei casi, immobile) all’ex locatore; ciò può aver luogo tanto “ex post”, allorché la locazione spiri al termine preventivamente divisato dalle parti, fattispecie “tipica” nella quale rileva ex professo la precettività dell’art.1591 c.c.; quanto “ex ante”, nel diverso caso in cui, per inadempimento del conduttore, il rapporto locatizio trovi un esito anticipato, fattispecie (diversa) con riguardo alla quale si tende da un lato a scongiurare l’operatività di meccanici automatismi in sede di liquidazione del pregiudizio subito dal locatore e, dall’altro, a valorizzare il programma contrattuale divisato ab origine dalle parti e “infranto” da un inadempimento del conduttore che impone la risarcibilità non già solo dell’interesse “negativo” del locatore ridetto ma anche, e ad un tempo, del pertinente “interesse positivo”.
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Diritto Civile
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