Urbanistica e edilizia – Vincoli urbanistici  generali e distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi

Urbanistica e edilizia – Vincoli urbanistici  generali e distinzione tra vincoli espropriativi e vincoli conformativi

1. Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 29 settembre 2025, la ricorrente ha impugnato il silenzio del Comune di Trecastagni sull’istanza del 28 maggio 2025, con cui la parte interessata ha sollecitato la riclassificazione dell’area indicata nella richiesta – e segnatamente quella destinata a strada di P.R.G. -, a seguito dell’intervenuta decadenza del vincolo espropriativo.

Parte ricorrente, ove occorra, ha impugnato, altresì, la nota prot. n. 15749 del 2 luglio 2025, con cui, in riscontro alla sua richiesta di riclassificazione, il Comune ha dedotto che procederà ad attenzionare la revisione della viabilità prevista nell’area d’interesse della ditta ricorrente “a seguito della prossima ed imminente revisione del vigente PRG”; ha rappresentato, altresì, che il Comune, con la medesima nota, ha riferito che, con riferimento a un procedimento analogo inerente terreni di proprietà di terzi, l’Ente, tramite Commissario ad acta, sta procedendo, con variante puntuale, in ottemperanza della sentenza del T.A.R.. Catania n. 1403 del 2024, che ha riconosciuto le ragioni della parte ricorrente di quel giudizio.

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso va accolto nei sensi che seguono.

4.1. Il Comune ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, avuto riguardo alla prospettazione delle circostanze di fatto e di diritto contenute nell’istanza della parte interessata e della circostanza che, secondo pacifica giurisprudenza, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica (cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 4/2018 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, II, n. 2159/2010).

Per quanto attiene al vincolo a strada di p.r.g., tale destinazione è un vincolo a carattere espropriativo, in quanto incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione (cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, n. 804 del 2020).

4.2. Osserva il Collegio che non può condurre a diversa determinazione la nota del Comune con cui si comunica al richiedente che l’Ente procederà ad attenzionare la revisione della viabilità prevista nell’area interessata di parte ricorrente a seguito della prossima ed imminente revisione del vigente PRG, in quanto tale nota costituisce un atto soprassessorio. Infatti, il Comune, con l’atto in questione, di fatto, operando un rinvio sine die, ha eluso l’obbligo di conclusione del procedimento, sancito in termini chiari ed univoci dall’art. 2, l. n. 241/1990, cagionando un illegittimo arresto procedimentale capace di compromettere in radice il principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 luglio 2023, n. 4013; T.A.R. Catania sez. V, n. 421 del 2 febbraio 2024) e il bene della vita a cui aspira la parte ricorrente.

È stato in giurisprudenza, in fattispecie similari, affermato che la mera volontà di intervenire sulla pianificazione generale (e anche il semplice avvio del procedimento di revisione del piano regolatore generale) non costituisce adempimento da parte del Comune dell’obbligo di provvedere alla nuova qualificazione urbanistica della zona rimasta priva di specifica disciplina a seguito di decadenza del vincolo di destinazione su di essa gravante (Cons. Stato, sez. IV, n. 2001/2014; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 9 marzo 2023, n. 1524).

È stato, inoltre, precisato che se l’obiettivo di aggiornare il P.R.G. del Comune nel suo insieme è senz’altro sempre auspicabile, ciò nondimeno esso non può costituire motivo di preclusione della riclassificazione della singola area con riferimento alla quale sia avanzata specifica richiesta, la quale va esitata in tempi certi (T.A.R. Catania, sez. V, 421 del 2 febbraio 2024).

4.3. Conclusivamente, il ricorso va accolto in quanto fondato e deve, conseguentemente, ordinarsi al Comune intimato di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente nel termine di giorni novanta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore, fatta sempre salva l’ampia discrezionalità del potere pianificatorio del Comune.

Si ritiene opportuno nominare sin da ora quale commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inadempienza dell’Amministrazione, il Responsabile del V Settore “Urbanistica” del Comune di Sant’Agata Li Battiati, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Settore in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà nel successivo termine di giorni centoventi.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

TAR SICILIA – CATANIA, V – sentenza 09.12.2025 n. 3548

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