Urbanistica e edilizia – Strumenti urbanistici generali e piano del verde comunale, nozione e finalità

Urbanistica e edilizia – Strumenti urbanistici generali e piano del verde comunale, nozione e finalità

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: è proprietario dell’area catastalmente identificata censita al C.F. del Comune di Padova al foglio 135 mappale 923 (ex mappale 858) e confina con le aree cedute al Comune di Padova, a titolo di scomputo degli

oneri di urbanizzazione secondaria dalla sua dante causa, aree per la superficie complessiva di mq

1759,42 da destinare a verde pubblico (cfr. art. 4 della convenzione sub doc. 3). Su tali aree il

Piano del Verde approvato con la delibera consiliare qui gravata in parte qua, alle pagine 306-307 dell’elaborato “15_ALL-06-A04_VerdeProssimità-ParchiPD” prevede la realizzazione di un parco pubblico definito “inclusivo sensoriale” su area di proprietà comunale, in corrispondenza dei mappali 709-224-835-831-703, posta a nord del piano attuativo nel quale è inserito il lotto del ricorrente.

2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:

I – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Violazione e falsa applicazione delle “Linee guida per la gestione del verde urbano”. Eccesso di potere per perplessità, illogicità e irragionevolezza.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato che l’accesso al Parco inclusivo da via Isonzo, attraverso i mappali 856, 857, 914, raffigurato negli elaborati grafici allegati al Piano del Verde, non apparirebbe garantire un sicuro afflusso pedonale all’area suddetta, determinando, invece, situazioni di fatto che verosimilmente andranno ad ostacolare la circolazione di veicoli, biciclette e pedoni.

Inoltre, a dire del ricorrente, l’accesso da via Isonzo non sarebbe necessario in quanto l’ingresso al Parco sarebbe già consentito da un altro percorso pedonale e comunque mancherebbero i parcheggi per l’accesso.

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge 10/2013. Violazione del dm 1444/1968.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto che la realizzazione del percorso di accesso al parco da tali mappali sarebbe in contrasto con lo standard a verde dei mappali in questione.

Ciò in quanto la realizzazione di un percorso su tali mappali, con le relative opere di attrezzamento, di compattazione e conseguente impermeabilizzazione del suolo, risulterebbe in contrasto con la destinazione urbanistica impressa ai predetti terreni dalla stessa Amministrazione resistente, in quanto non saranno più di fatto adibiti a verde.

III- Violazione dell’art. 28 legge 1150/1942. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione dell’art. 11 della l. 241/1990 e dell’art. 20 della l.r. 11/2004.

Con il motivo di ricorso in esame, ancora, ha lamentato che la realizzazione del tracciato in questione modificherebbe l’assetto urbanistico del P.U.A., che prevede la destinazione delle aree a verde in violazione con quanto previsto nella convenzione del 2015.

IV – Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del legittimo affidamento.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente contesta la scelta del Piano in quanto il Settore del Verde aveva dichiarato la propria disponibilità ad alienare al sig. Mosca e alla confinante sig.ra Ceccato i due mappali oggi comunali corrispondenti ai nn. 856 e 857, con ciò confermando la non necessarietà degli stessi ai fini di poter accedere da via Isonzo al Parco inclusivo sensoriale.

V – Violazione del principio di buon andamento della PA. Illogicità Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del legittimo affidamento.

Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato che il nuovo percorso insiste non solo su aree di proprietà comunale (i mappali 856 e 857), ma altresì su terreni appartenenti a privati senza tenere conto dei costi di espropriazione.

3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.

4. Si è costituito il Comune di Padova per resistere al ricorso.

5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 settembre 2025, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.

6. In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.

Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della “ragione più liquida”, in virtù del quale il profilo dell’evidenza della questione viene preferito a quello dell’ordine logico della loro trattazione. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l’infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).

7. Venendo al merito, vale osservare quanto segue.

8. Oggetto dell’odierno contenzioso è la previsione del Piano del Verde approvato con deliberazione consiliare 29/2022 che ha previsto l’accesso al Parco sensoriale da via Isonzo tramite i mappali 914, 856, 857.

9. Ciò posto, le censure avanzate non possono essere accolte.

10. Com’è noto, il Piano del Verde è uno strumento di pianificazione di settore, integrativo della pianificazione urbanistica locale, contenente una visione strategica del sistema del verde urbano e periurbano nel medio- lungo periodo.

Risponde, inoltre, all’obiettivo di approfondire e sviluppare l’analisi degli spazi a verde pubblico esistenti e di dare indicazioni per il loro miglioramento, fungendo da indirizzo per le successive fasi di progettazione. Definisce, infine, una scala di priorità degli interventi, finalizzata alla definizione del Programma delle opere pubbliche comunale.

11. Tanto premesso, è appena il caso di rilevare che per costante giurisprudenza, le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità.

Si tratta, infatti, di scelte di merito, che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2649; Id., 25 novembre 2013, n. 5589; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281).

In questa prospettiva, le scelte urbanistiche non necessitano, di regola, di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano (Ad. plen., n. 24 del 1999), salvo che ricorra una delle evenienze che, in conformità ai consolidati indirizzi della giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 settembre 2016, n. 1680; Id., 23 marzo 2015, n. 783; Id., 30 settembre 2014, n. 2404; Id., 22 luglio 2014, n. 1972), determinano un onere motivatorio più incisivo.

Tali evenienze sono state ravvisate: a) nella lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, da accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi del titolo edilizio o di silenzio rifiuto su domanda di rilascio del permesso di costruire, ecc.; b) nel caso in cui l’autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6401; Id., 4 marzo 2003, n. 1197); c) nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico effettui un sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (cd. aree standard), quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati dall’art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 e dall’art. 9, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (cfr. Ad. plen. n. 24 del 1999; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 gennaio 2011, n. 4).

12. Ebbene, facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali appena richiamati, va detto che le doglianze poste a fondamento del ricorso non si rivelano meritevoli di condivisione, in quanto, ad avviso del Collegio, non si ravvisano, nella fattispecie concreta, errori o vizi in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione.

13. In primo luogo, dalla piana lettura della deliberazione impugnata, è emerso che, come rilevato dalla parte resistente, la realizzazione del percorso di accesso al parco da via Isonzo consentirebbe un più breve ed agevole accesso all’area da parte dei cittadini ed inoltre la pluralità degli accessi è una delle caratteristiche imprescindibili per connettere l’area al territorio nel modo più ampio possibile.

Peraltro, nell’ambito di un atto a contenuto programmatorio e strategico, quale è il Piano del Verde, non assume alcun rilievo la circostanza che l’accesso in contestazione potrebbe determinare situazioni di fatto che andranno ad ostacolare la circolazione di veicoli, biciclette e pedoni, ben potendo la Pubblica Amministrazione comunale gestire e regolamentare il flusso veicolare e pedonale e, dunque, evitare le problematiche alla viabilità lamentate dalla parte ricorrente.

14. Anche le doglianze proposte con il secondo motivo di ricorso non possono essere accolte.

Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che, in base al vigente strumento urbanistico, le aree in oggetto risultano prive di potenzialità edificatorie e naturalmente funzionali al perseguimento di interessi pubblici.

Ne deriva che le stesse risultano essere pienamente compatibili con le previsioni del Piano del Verde, che, in ossequio agli obiettivi generali di “permeabilità spaziale” (pag. 395, allegato 07.02. Agricoltura urbana. Linee guida per il Masterplan del Basso Isonzo, in atti), ha il precipuo scopo di rendere maggiormente fruibile il parco sensoriale inclusivo, attraverso la realizzazione del nuovo percorso di accesso attraverso via Isonzo.

15. Prive di pregio si rivelano, altresì, le contestazioni sollevate col terzo motivo di ricorso, atteso che la parte ricorrente, arrestando le proprie difese ad un piano meramente deduttivo, non ha dimostrato che la realizzazione dell’accesso in questione comporterebbe modifiche all’assetto urbanistico previsto nel P.U.A. e nel vigente strumento urbanistico.

Anzi, come condivisibilmente rilevato dalla Pubblica Amministrazione nella propria memoria difensiva, la previsione di nuove alberature lungo il tragitto e la sistemazione del percorso che da via Isonzo conduce al parco sensoriale non rappresenta un intervento di modifica dell’assetto urbanistico del territorio, ma, al contrario, costituisce un’opera finalizzata a perseguire i principi generali in materia di verde, in linea con le previsioni urbanistiche d’ambito.

16. Non possono essere accolte le doglianze di cui al quarto motivo di ricorso.

Invero, la manifestata disponibilità ad alienare alla ricorrente e al confinante i due mappali oggi comunali corrispondenti ai nn. 856 e 857 appare certamente recessiva rispetto all’interesse generale all’ordinato sviluppo del territorio perseguito dall’Amministrazione comunale, tanto più che già nella comunicazione del 5.07.2019, la Pubblica Amministrazione al riguardo ha espressamente rilevato “delle criticità dal punto di vista patrimoniale, economico ed urbanistico”.

Ne deriva che tale corrispondenza non può essere sintomatica di alcun vizio del Piano del Verde successivamente approvato, che riveste valenza di atto strategico generale, successivo e prevalente, rispetto alla suindicata corrispondenza.

17. Infine, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute con il quinto motivo di ricorso.

Il ricorrente contesta che siano utilizzate dal Comune anche aree di proprietà privata, ma non denuncia che siano aree di sua proprietà. Ne consegue la carenza di interesse a contestare l’utilizzo di proprietà altrui e le modalità dell’esercizio dei diritti dominicali di altri soggetti (in particolare della Fondazione Hollman) che nessuna contestazione ha sollevato nel giudizio pur essendo destinataria della notifica del ricorso.

A ciò si aggiunge che le valutazioni in merito ai costi ed alle modalità di realizzazione dell’accesso sensoriale rientrano nella sfera della discrezionalità dell’amministrazione, che non risultano macroscopicamente irragionevoli, sia alla luce della genericità delle contestazione, sia alla luce della necessità di garantire un accesso alle persone disagiate.

Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del ricorso.

18. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del generale andamento del giudizio.

TAR VENETO, II – sentenza 18.11.2025 n. 2117

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live