1.I ricorsi – che deducono, congiuntamente, i medesimi temi, e verranno quindi trattati unitariamente – sono nel loro complesso infondati, denotando anche tratti di inammissibilità.
1.1. Rimasta, in buona sostanza, affidata ad una mera prospettazione di parte è innanzitutto l’impostazione dei ricorsi che tende a far leva sugli abusi edilizi che aveva posto in essere la persona offesa, nell’ottica di ricondurre le condotte degli imputati all’esercizio di un diritto, quello di proprietà, facendo generico riferimento all’esigenza di evitare che il vicino di casa – la persona offesa – continuasse a realizzare opere abusive sul confine prediale ovvero sul muro di proprietà (laddove gli abusi di cui alla sentenza del Tar, depositata il 9.2.2012, più volte citata dai ricorrenti, consistono nell’ampliamento della quota del fabbricato sul lato nord-est, con conseguente aumento di volumetria e superficie, in relazione alle quali era stata adottata l’ordinanza di demolizione n. 1696 del 3 novembre 2006; nonché nella prosecuzione illecita delle opere edilizie – realizzazione di uno scavo ubicato nell’androne del portone per la messa in opera e deposito di tubi in plastica per la collocazione di una fossa biologica da collegare alla rete fognaria, sanzionata con successiva ordinanza n. 2291 del 18 dicembre 2006, del Comune di OMISSIS ).
E, dalla stessa sentenza penale dichiarativa della prescrizione, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. il 10.3.2016, prodotta dal difensore della parte civile, cui pure fanno riferimento i ricorsi, si evince che gli abusi consistono in aggetti sporgenti che afferiscono ad un balcone e alla sua copertura, che insistono sulla parete (nord) del manufatto che affaccia su uno spazio di esclusiva proprietà del C. ovvero un cortile interno, e risalgono al 2006, al più tardi al 2008 (tale sentenza in verità dà atto anche di ulteriori abusi denunciati, rimasti tuttavia indefiniti in quanto fuori dall’ambito di quel procedimento, né essi sono stati specificamente indicati in ricorso). Nell’ottica difensiva, difetterebbe quindi il male ingiusto che deve sussistere affinché possa ritenersi integrata la minaccia. E, quanto agli atti persecutori che riguardano l’attività di fotografia e ripresa delle opere abusive, neppure essi potrebbero ritenersi integrativi del reato contestato non risolvendosi in interferenze illecite nella vita privata della persona offesa perché aventi ad oggetto comportamenti, peraltro illeciti, che pur svolgendosi in luoghi di privata dimore erano liberamente osservabili dall’esterno, ed essendo comunque, essi, meramente strumentali all’esercizio del diritto di difesa, risultando preordinati alla tutela del diritto di proprietà legittimamente esercitato dagli agenti.
In ogni caso, la difesa assume che la denuncia sporta dalla persona offesa sarebbe espressione di mera ritorsione nei confronti degli imputati per avere smascherato gli abusi edilizi oggetto della suindicata sentenza del Tar Campania del Febbraio 2012, non tenuta in debito conto dalla Corte di appello.
In realtà, la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata prescinde dalla circostanza degli abusi edilizi posti in essere dalla persona offesa e dalle relative pretese degli imputati, pretese in ogni caso tutelabili attraverso i rimedi che offre l’ordinamento, ritenendo che invece sia le minacce e le ingiurie che l’attività di ripresa e fotografia delle condotte poste in essere dalla parte civile integrino atti persecutori per contenuti, portata e reiterazione nel tempo, avendo, esse, tra l’altro, finito per costringere la persona offesa a mutare le sue abitudini di vita. Evidenzia la Corte di merito che la condotta dei prevenuti non si limitava alle video- riprese ma che gli stessi erano soliti minacciare ed ingiuriare la persona offesa ogni volta che la stessa si recava a trovare il padre presso la proprietà adiacente a quella degli imputati, ed intimare alla stessa di non ritornare altrimenti gliel’avrebbero fatta pagare cara, prospettando mali ingiusti anche nei confronti dei suoi familiari. Tali condotte vessatorie – si sottolinea nella sentenza impugnata – avevano finito col costringere la persona offesa a vivere in un costante stato di ansia e timore a tal punto che egli aveva impedito ai suoi figli di far visita al nonno per paura di eventuali ritorsioni anche nei loro confronti.
La Corte territoriale ha, in buona sostanza, inteso affermare che anche l’eventuale realizzazione illecita di opere edilizie da parte della persona offesa non avrebbe potuto giustificare le intollerabili condotte poste in essere dagli imputati che hanno scientemente e reiteratamente ingiuriato e minacciato, con frasi
involgenti anche terze persone estranee alla contesa, ingenerando nella vittima un grave stato d’ansia, che l’induceva a modificare le abitudini di vita anche dei propri familiari. E quanto alla condotta di ripresa e fotografia, che gli imputati tendono a giustificare sempre nell’ottica dell’esercizio dii un diritto – quello di difesa – la Corte di merito ha, in sostanza, evidenziato come esse si qualificassero come moleste peril contesto complessivo in cui si inserivano risultando puntualmente accompagnate dalle altre condotte poste in essere di minacce ed ingiurie; e non ha mancato di segnalare, la Corte di Appello, come, peraltro, gli imputati ben avrebbero potuto rivolgersi alle autorità competenti per far valere le loro pretese piuttosto che porre in essere gli atti persecutori a loro ascritti (d’altra parte erano effettivamente partite delle denunce nei confronti della persona offesa in ordine ai presunti abusi in argomento, ma le minacce non prospettavano l’esercizio di azioni legali bensì genericamente che la si sarebbe “fatta pagare” alla persona offesa e ai suoi familiari).
D’altra parte, come affermato dalle Sezioni Unite a proposito del delitto di estorsione e della sua differenza con la fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01), deve ritenersi sussistere l’estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D’Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).
Il ragionamento delle Sezioni Unite può essere riproposto rispetto alla fattispecie di minaccia del caso di specie, poiché la prospettazione di un male a persone del tutto estranee alla questione sottostante non può certamente giustificare la condotta contestata agli imputati. Quindi, pure a voler dare rilievo alla pretesa rivendicata in ricorso, si deve comunque rilevare che essa trasmoda in minaccia penalmente rilevante, quanto meno, nella misura in cui involge terzi estranei al presunto contesto illecito che avrebbe mosso l’agire dei ricorrenti.
Residua il profilo dell’attendibilità, che in realtà il ricorso pone come premessa del suo argomentare, legato proprio all’aspetto della litigiosità esistente tra le parti, che nella prospettazione difensiva minerebbe la veridicità del racconto della parte civile (che avrebbe a mero scopo ritorsivo denunciato gli imputati in ordine ai fatti
per cui è processo).Ebbene, anche tale aspetto, alla stregua di quanto osservato dalla Corte di appello, deve ritenersi infondato, anche perché la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa è in realtà intervenuta tenendo conto dei riscontri emersi a sostegno della credibilità del propalante (la sentenza impugnata ha dato atto che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro sia nel referto di pronto soccorso del 3 novembre 2011, citato in ricorso, sia nelle dichiarazioni del teste D.M., che confermano a loro volta il comportamento minaccioso e ingiurioso tenuto dagli imputati verso la persona offesa). Sicché, di là della esistenza o meno di una connessione rilevante tra i fatti per cui è processo e quelli di cui alla sentenza di prescrizione, relativa agli abusi edilizi, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sopra citata, non si può ravvisare la violazione del comma 3 dell’art. 192 del codice di rito di cui si duole la difesa.
Né – è il caso, infine, di precisare – potrebbe avere rilievo la eventuale reciprocità dei comportamenti, pure adombrata nei ricorsi, dal momento che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (cfr. tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170 – 01), laddove nel caso di specie non risulta neppure oggetto di contestazione la ravvisata sussistenza dell’evento.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate, come richiesto, in complessivi euro 3167, 00, oltre accessori di legge.
In ragione del tipo di reato, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Cass. pen., V, ud. dep. 31.07.2025, n. 28146