1. Il Comune di Cercepiccola (CB) presenta una conformazione urbanistica che, sviluppandosi in altezza a terrazzamenti, si caratterizza per la presenza di diversi piani di superfice.
Ѐ questo il caso del Corso Vittorio Emanuele, il cui piano, in corrispondenza dei numeri civici 23, 25 e 27, si trova posizionato, per diversi metri, al di sopra dell’adiacente superficie sottostante. La schiera di fabbricati individuati dai numeri civici 23, 25 e 27, pertanto, erigendosi sul livello di superficie sottostante, si trova completamente al di sotto del livello stradale.
I suddetti fabbricati non sono stati costruiti, inoltre, in adiacenza alla parete di sostegno del livello stradale superiore, bensì con un arretramento di alcuni metri, il quale ha creato un’intercapedine tra le abitazioni e il muro di contenimento della superficie di suolo superiore sulla quale si sviluppa il Corso predetto, esistendo tra le prime e il secondo un collegamento tramite scalinate.
I tre fabbricati siti sull’area sono identificati nei registri catastali al foglio n. 7, p.lle nn. 141, 495, 143 e 144, mentre l’intercapedine vi è individuata alla p.lla. 142.
Grazie alla loro posizione arretrata rispetto al muro di sostegno del Corso Vittorio Emanuele, in quella direzione i predetti edifici presentano aperture e finestre.
1.1. In questa intercapedine è stato costruito un solaio in latero-cemento dotato di tre lucernai fissi, di superficie di circa 35 mq con relativa struttura portante, funzionale all’accesso ai tre fabbricati di proprietà privata, solaio radicato al suolo e ancorato, da un lato, al muro di sostegno del Corso Vittorio Emanuele, e dall’altro lato ai citati fabbricati.
Una simile opera ha creato:
– un terzo livello di calpestio tra il Corso Vittorio Emanuele e la superficie di sedime dei fabbricati sottostanti, consentendo perciò l’accesso diretto ai piani superiori delle abitazioni dei fabbricati stessi;
– una sottostante volumetria collegata al piano inferiore delle abitazioni.
1.2. L’Amministrazione comunale durante lo svolgimento di ordinarie attività di controllo ha rilevato però l’abusività del solaio appena descritto, e quindi avviato un procedimento di accertamento nei confronti dei comproprietari dell’area interessata dall’abuso (cfr. la nota del Comune n. 2658 del 20 maggio 2021).
All’esito di un apposito sopralluogo, essendo stata confermata l’abusività del manufatto, il Comune di Cercepiccola ha adottato allora l’ordinanza di demolizione n. 1/2021, prot. n. 3673 del 23 luglio 2021, notificata in data 31 luglio 2021 a carico di tutti i comproprietari dell’area sulla quale era stata edificata l’opera abusiva, oltretutto anche pericolante.
2. Tra tutti i destinatari dell’ordinanza il solo sig. Luigi Sacco, proprietario del fabbricato sito al n. 27 del Corso (individuato nei registri catastali al foglio n. 7, p.lla. 141), è insorto in giudizio avverso siffatto provvedimento, proponendo quindi la presente impugnativa, che è stata affidata all’unico motivo di ricorso rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 35 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, istruttoria carente, difetto di motivazione».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti della carente attività istruttoria a base del provvedimento. Secondo il ricorso il Comune si sarebbe limitato a registrare l’assenza di titoli edilizi a supporto del suddetto solaio, senza svolgere nessuna verifica “diretta ad appurare se non si trattasse invece di opera eseguita a cura e spese del Comune” (cfr. il ricorso a pag. 7): e per la parte ricorrente l’opera sarebbe stata realizzata proprio dalla stessa Amministrazione, nell’ambito di un intervento comunale di riqualificazione dell’area risalente agli anni ’70.
A conferma della regolarità edilizia del manufatto vi sarebbe la circostanza che il Comune non si era mai attivato prima per la repressione di quell’ipotetico abuso.
In questa prospettiva, il provvedimento sarebbe stato viziato da un deficit motivazionale e istruttorio, per non essere stati condotti gli accertamenti del caso sulla matrice pubblica dell’opera (quali, in particolare, l’ “esperimento delle ricerche d’archivio necessarie ad accertare la esistenza di documentazione comprovante la realizzazione dell’opera da parte del Comune”, o di attività di “acquisizione presso i cittadini che ne sono in possesso di notizie, informazioni e dati storici sulla costruzione dell’opera”): di conseguenza, non sarebbe stato corretto “ritenere … che il mancato rinvenimento di titolo abilitativo relativo alla realizzazione dell’opera costituisce prova sufficiente dell’abusività dell’opera stessa”, ed escludere “che tale mancato rinvenimento non possa invece essere dovuto al fatto che l’opera non è stata realizzata da privati ma dal Comune” (cfr. il ricorso a pag. 13).
La parte ricorrente ha infine domandato di essere ammessa alla prova testimoniale della matrice pubblica dell’opera.
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Cercepiccola eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’impugnativa.
4. Con l’ordinanza n. 414 del 3 dicembre 2021 questo Tribunale ha ordinato al Comune di fornire, mediante relazione di chiarimenti, “specifici e – ove possibile – documentati ragguagli, chiarendo:
– se, e nell’affermativa quando, sia stato esso Comune a edificare il solaio nell’area antistante il fabbricato di proprietà del ricorrente (il solaio oggetto dell’ordine di demolizione);
– se e quando il Comune abbia poi eseguito lavori di modifica o manutenzione che hanno interessato il predetto solaio;
– se, infine, l’utilizzo del solaio medesimo rappresenti effettivamente l’unica modalità per accedere fisicamente all’immobile di proprietà del ricorrente” (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza n. 414 del 2021).
5. In adempimento della suddetta ordinanza il Comune di Cercepiccola ha depositato una relazione di chiarimenti in data 3 gennaio 2022.
6. Con la successiva ordinanza n. 13 del 27 gennaio 2022 questo Tribunale ha quindi respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato avanzata con il ricorso, sulla base dei seguenti rilievi:
«Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che il ricorso non pare assistito dal necessario fumus boni juris, atteso che la relazione di chiarimenti del Comune di Cercepiccola depositata il 3 gennaio 2022 consente di confermare la sussistenza dell’abuso edilizio posto a base del provvedimento di demolizione;
Rilevato che l’assenza del presupposto del fumus boni juris induce a soprassedere dalla delibazione dei profili connessi al dedotto periculum in mora;
Considerato, peraltro, che l’Amministrazione dovrà pur sempre aver cura, nell’esecuzione del provvedimento in epigrafe, di seguire modalità operative tali da permettere, in occasione della rimozione del manufatto abusivo, la contestuale installazione di un’apposita passerella tesa a preservare le esigenze di accesso all’immobile da parte di coloro che lo abitano (sempre che questi ultimi assolvano all’onere di attivarsi all’uopo con la debita diligenza)» (T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 13 del 2022).
7. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie.
In particolare, la difesa comunale ha dedotto che il “Comune si è visto costretto a dare esecuzione d’ufficio all’ordinanza di demolizione, posto che il solaio era pericolante. Per altro, al fine di consentire ai proprietari degli immobili di realizzare delle passerelle per accedere alle proprie abitazioni, provvedeva a comunicare loro l’inizio dei lavori di demolizione. Tuttavia né il ricorrente, né gli altri proprietari manifestavano interesse alla realizzazione delle predette passerelle. Orbene, avendo il Comune provveduto a demolire l’opera abusiva oggetto del provvedimento impugnato il ricorso proposto dal sig. Sacco Luigi è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” (cfr. la memoria del Comune del 30 gennaio 2025).
La parte ricorrente, dal canto suo, dopo aver dichiarato di avere perdurante interesse alla decisione nel merito del ricorso (diretto all’accertamento della matrice pubblica dell’opera, che avrebbe esonerato l’interessato dai costi della demolizione medio tempore eseguita dall’Amministrazione in danno dei privati), ha ribadito la propria posizione, insistendo anche per l’ammissione alla prova testimoniale sui fatti di causa.
All’udienza del 5 marzo 2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta infine in decisione.
8. Il ricorso va respinto: e la sua infondatezza già esonererebbe il Collegio dall’intrattenersi sulle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente.
8.1. Ѐ comunque preliminarmente opportuno disattendere l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale con le sue ultime memorie.
Sebbene il manufatto in questione sia stato effettivamente medio tempore demolito, quella così eseguita integra comunque una demolizione eseguita in danno dei privati, i costi della quale, stando così le cose, graverebbero in definitiva su questi ultimi pro quota.
Da qui il perdurante interesse della parte ricorrente alla decisione del ricorso, dato che un ipotetico suo accoglimento avrebbe quantomeno l’effetto minimale di esonarla dal sostenere una quota di simili costi di demolizione.
8.2. Sempre in limine litis, il Collegio ritiene di dover disattendere la richiesta istruttoria avanzata dalla parte ricorrente, non ravvisando l’esigenza di acquisire una prova testimoniale sui fatti di causa.
In primo luogo, la ricostruzione dei fatti a supporto della quale la ricorrente ha invocato la prova testimoniale si presenta già di per sé inverosimile, pretendendosi di imputare al Comune la paternità di un manufatto che oggettivamente era funzionale alla sola proprietà privata.
Anche a voler opinare, inoltre, nel senso che nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe operato in assenza di determinazioni formali, la ricorrente si sarebbe dovuta comunque far carico di indicare una qualche forma di collegamento dell’opera con l’esercizio delle pubbliche funzioni, non risultando sufficiente, allo scopo, la meramente ipotizzata sua riconduzione a dei lavori pubblici di diversa natura (riqualificazione) che avrebbero interessato, in un risalente passato, la zona.
Senza dire, poi, che, in assenza di determinazioni amministrative formali, l’ipotesi testé detta non potrebbe che risolversi in una sorta di mero “prestito di manodopera”, come tale anche astrattamente inidoneo ad ascrivere la titolarità del susseguente manufatto all’Amministrazione comunale. Giacché la condotta materiale dei soggetti autori dei lavori non sarebbe comunque in alcun modo ricollegabile all’azione amministrativa dell’Ente locale, risolvendosi in un apporto materiale reso dagli autori dell’opera in favore dei proprietari delle abitazioni che in definitiva ne hanno sempre beneficiato in via esclusiva.
Per altro verso va aggiunto, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso, che i testi dovrebbero pronunciarsi, per almeno quattro dei cinque quesiti proposti, su fatti risalenti a ben cinquant’anni addietro.
Ma l’attendibilità della prova testimoniale di cui si tratta sarebbe poi, in realtà, ancor più evanescente, atteso che i testi non potrebbero che rappresentare, al più, il compimento di attività materiali da parte di soggetti fisici, senza poter però recare alcun serio apporto in ordine alla conclusione che le maestranze operanti fossero state effettivamente incaricate dal Comune.
In conclusione, quindi, la prova testimoniale richiesta, non potendo fornire delle attendibili risultanze significative, si rivelerebbe priva di utilità.
9. Le considerazioni appena esposte già avviano a respingere nel merito il ricorso.
9.1. Sul punto il Collegio non può non tener conto, inoltre, dei contenuti della relazione di chiarimenti depositata agli atti di causa dal Comune di Cercepiccola in data 3 gennaio 2021, nella quale è stato attestato quanto segue:
«– In merito alla richiesta di cui ai precedenti punti 1 e 2 si precisa che agli atti del Comune non vi è nessun titolo edilizio relativo alla realizzazione degli interventi effettuati sulla particella in oggetto, identificata in catasto al foglio n. 7 mappale n. 142, né negli anni Settanta e né negli anni Duemila, specificati dalla controparte;
– Le opere non sono state realizzate a carico del Comune di Cercepiccola, non risultando agli atti dell’Ente alcun atto deliberativo o procedura d’appalto per l’affidamento degli stessi;
– L’area in oggetto non risulta acquisita al patrimonio del Comune, è di proprietà esclusiva del privato ed è utilizzata in maniera privata così come si evince anche dalla documentazione fotografica. Inoltre il manufatto oggetto di ordinanza di demolizione non ha una funzione pubblica, ma privata, e non risulta conforme a nessuna normativa;
– L’immobile di proprietà della controparte è di remota costruzione ed è stato realizzato, pertanto, antecedentemente agli anni Settanta, epoca in cui è stato realizzato il solaio abusivo. Il fabbricato del ricorrente si sviluppa su tre livelli ed in particolare il piano seminterrato 2, piano seminterrato 1 e piano terra. Il fabbricato non prevede scale interne di comunicazione tra i vari piani. Attualmente si acceda al piano terra del fabbricato dal solaio oggetto di ordinanza di demolizione, mentre al piano seminterrato 1 si accede dal piano sottostante il solaio abusivo;
– L’accesso al fabbricato del ricorrente, una volta demolito il solaio abusivo, potrà essere garantito mediante la realizzazione di una idonea passerella» (cfr. la relazione comunale di chiarimenti del 3 gennaio 2021).
9.2. Al cospetto di queste precise puntualizzazioni, la parte ricorrente ha mancato di fornire reali argomenti.
In assenza, quindi, di specifiche contestazioni in merito, non vi sono elementi per poter ritenere erronee le attestazioni rese dal Comune: né a mettere queste in dubbio potrebbero risultare sufficienti le mere dichiarazioni dei privati di cui il ricorso ha chiesto l’acquisizione a mezzo di prove testimoniali.
9.3. Una volta appurato, dunque, che non esistono determinazioni amministrative, né altri elementi probatori, che possano permettere di ricondurre la paternità del solaio di cui si tratta all’Ente locale, non è dato rinvenire nell’azione amministrativa oggetto d’impugnativa alcun deficit istruttorio o motivazionale.
9.4. L’inconsistenza dell’impugnativa emerge pertanto nitidamente dall’inverosimile ricostruzione dei fatti operata dal ricorso, secondo il quale, come si è detto, l’Amministrazione comunale avrebbe materialmente realizzato un’opera (peraltro, senza il conforto di elaborazioni progettuali, né di attestazioni in grado di assicurarne la sicurezza e stabilità) nell’esclusivo interesse di determinati soggetti privati, in assenza di qualsiasi determinazione amministrativa.
10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, e in considerazione dell’infondatezza del motivo posto a base del gravame, il ricorso va in conclusione respinto.
11. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti del presente giudizio.
TAR MOLISE, SEZ. I – sentenza 04.08.2025 n. 234