1. La sig.ra -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 20.9.2024, con cui il Comune di Francavilla Fontana ha dichiarato “nulla e improcedibile la Scia in sanatoria n. -OMISSIS- prot. n. 00-OMISSIS- del 25.07.2024 presentata dall’Avv. -OMISSIS- relativamente ai lavori eseguiti sull’immobile di proprietà della stessa”, nel presupposto che “l’intervento oggetto di sanatoria deve essere qualificato come “Nuova Costruzione”, circostanza, peraltro, accertata in sede penale e amministrativa; – è quindi necessaria l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001, non prevedendo l’ordinamento la presentazione di una SCIA alternativa al permesso di costruire in sanatoria; – si devono considerare nulle e prive di effetti le istanze patentemente inammissibili, onde evitare che l’inerzia del tempo possa artatamente determinare vantaggi illeciti; – la dichiarazione di nullità ed improcedibilità è atto vincolato per l’Amministrazione di fronte ad un’istanza priva dei requisiti minimi per poter essere valutata”.
2. In particolare, la sig.ra -OMISSIS- ha riferito le seguenti circostanze:
– “la ricorrente è proprietaria dell’immobile sito in Francavilla Fontana alla via -OMISSIS- identificato nel Catasto Fabbricati al foglio -OMISSIS-, in virtù di atto notarile di compravendita del 13.6.2018, per frazionamento del più ampio fabbricato di proprietà -OMISSIS-”;
– “con pratica edilizia n. -OMISSIS-, la ricorrente chiedeva … il rilascio del permesso di costruire per il necessario intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato, per demolizione e ricostruzione di quello esistente”;
– con P.d.C. n.-OMISSIS-del 6.8.2020, l’Amministrazione comunale “autorizzava la ricorrente alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione per come progettati”;
– “in data 26.3.2021, l’avv. -OMISSIS- presentava all’U.T.C. pratica edilizia n. -OMISSIS- con richiesta di rilascio di nuovo permesso di costruire per ristrutturazione previa demolizione e ricostruzione in variante essenziale rispetto a quello già rilasciato (e pertanto sostitutivo del P.d.C. n. -OMISSIS-)”;
– “in data 15.10.2021 il Dirigente dell’U.T.C., conclusa tardivamente l’istruttoria, rilasciava parere favorevole”
– tuttavia, non veniva “rilasciato un formale titolo edilizio”;
– successivamente, “con determinazione n. -OMISSIS- il dirigente dell’U.T.C. annullava il P.d.C. n.-OMISSIS-del 6.8.2020 relativo all’ “intervento di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione” del fabbricato di proprietà della ricorrente, sulla scorta dell’accertata falsa/errata rappresentazione dello stato dei luoghi ante opera commessa dal tecnico progettista e riportata nella “pianta piano terra esistente” allegata alla pratica edilizia, per aver rappresentato il tecnico una chiostrina separata da muro divisorio, anziché l’originario cortile”;
– la predetta determinazione “veniva impugnata dapprima dinnanzi” al “Tar e poi, in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 2043/2024, rigettava definitivamente, dopo aver concesso la tutela cautelare, il ricorso proposto avverso la predetta determinazione di annullamento”;
– in data 2.4.2024 “il Dirigente dell’U.T.C., a lavori ancora in corso, notificava alla ricorrente l’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale … ordinava la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”;
– “avverso detta ordinanza veniva proposto altro ricorso amministrativo … ad oggi ancora pendente” dinanzi al Consiglio di Stato;
– nel frattempo, “essendo l’intervento edilizio ancora in corso di esecuzione, parte ricorrente presentava in data 25.7.2024 S.C.I.A. “tardiva” ex art. 37 comma 5 d.P.R. 380/2001”;
– con nota del 29.7.2024, il Dirigente dell’U.T.C. ha comunicato la sospensione della Scia n. -OMISSIS- del 25.7.2024 “in attesa delle comunicazioni che il C.d.S. “considerato il decreto del Consiglio di Stato n. 02775/2024 … del 18.07.2024 con il quale” è stata accolta “l‘istanza di misure cautelari monocratiche e per l’effetto” sospesa “provvisoriamente l’esecutività della sentenza impugnata”;
-con successiva nota del 05.09.2024 il Dirigente dell’U.T.C, invitava i controinteressati a partecipare al procedimento amministrativo;
– in data “16.09.2024 pervenivano all’U.T.C. le osservazioni dell’avv. Tolomeo Adriano, formulate in nome e per conto delle sig.re -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-”;
– “l’U.T.C. faceva proprie dette osservazioni e, senza procedere ad alcuna istruttoria, con la determinazione n. -OMISSIS- del 20.09.2024 dichiarava nulla ed improcedibile la Scia n. -OMISSIS-”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento recante l’inibitoria della Scia sotto i seguenti profili:
– “Violazione e falsa applicazione dell’art 2 comma 8 bis della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art.22 n. 1 d.p.r. 380/2001 con riferimento all’art. 19 l. 241/1990, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 23 n. 6 d.P.R. 380/2001 e dell’art 36 bis n. 6 d.P.R. 380/2001. Inefficacia dell’atto impugnato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per sviamento”, dal momento che “dagli atti risulta che la S.C.I.A. ex art. 37 c. 5 d.P.R. 380/2001 è stata depositata dalla ricorrente presso l’U.T.C. di Francavilla Fontana il giorno 25.7.2024 e che la determinazione n. -OMISSIS-/2024 (oggi impugnata) è stata notificata alla ricorrente il 27.9.2024, ben oltre 60 gg. dal deposito della S.C.I.A.”, con conseguente “tardività del provvedimento amministrativo, che … non ha precluso il consolidamento/perfezionamento della S.C.I.A.”;
– “il provvedimento di sospensione della SCIA anche qualora legittimo, non sospende il termine perentorio concesso alla P.A. per esercitare il suo potere inibitorio”;
– “i motivi di sospensione della S.C.I.A. sono espressamente tipizzati nell’art. 19 L. 241/1990 e non ammettono deroghe e/o interpretazioni estensive, sicché ogni atto di sospensione della S.C.I.A. che non sia supportato dai motivi sopra richiamati è atto illegittimo e non produttivo di effetti”;
– “è certamente illegittimo il provvedimento di sospensione della SCIA che non contenga il termine di durata della sospensione”;
– “l’Ufficio Tecnico Comunale, in violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, con nota del 5.9.2024 invitava i presunti controinteressati a prendere visione della S.C.I.A. e a presentare memorie entro 10 gg”;
– “pervenute le osservazioni da parte dell’avv. Tolomeo (solo in data 16.9.2024 pertanto a termine scaduto) l’Ufficio, senza istruttoria alcuna, le fa proprie, le allega alla determinazione n. -OMISSIS-/2024 e le dichiara parti integranti della stessa, giungendo al paradosso di conformare un provvedimento amministrativo ad un atto privato tardivo ed infondato oltre che lesivo degli interessi dell’istante”;
– “perfezionatasi la S.C.I.A. edilizia n. -OMISSIS-del 25.07.2024 già in data 24.08.2024 (non avendo la P.A. comunicato alcun provvedimento inibitorio e/o conformativo) l’U.T.C. avrebbe dovuto comunicare all’interessata preavviso di annullamento, specificandone le ragioni di interesse pubblico, garantendo la partecipazione dell’istante”;
– “la S.C.I.A. n. -OMISSIS- depositata ex art. 37 c. 5 D.P.R. 380/2001 è perfettamente conforme al modello legale e correlata di tutti gli allegati obbligatori e di ulteriori allegati facoltativi, nonché di una relazione esplicativa atta a ricostruire la storia e le vicende che hanno coinvolto l’immobile oggetto dell’intervento edilizio, essa, contrariamente a quanto indicato nell’atto impugnato, possedeva fin dal suo deposito tutti i requisiti per essere valutata dall’U.T.C.”;
– l’U.T.C. ha erroneamente ritenuto “che l’intervento oggetto della S.C.I.A. n. -OMISSIS- ex art. 37 c.5 D.P.R. 380/2001 “deve essere qualificato come nuova costruzione”, così come accertato in sede penale ed amministrativa”, dal momento che l’Ufficio “non solo non ha mai contestato né in sede procedimentale, né in sede giudiziale, ma ha più volte acclarato che l’intervento edilizio afferente l’immobile di cui in ricorso è da annoverarsi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia”;
– peraltro, “la definizione urbanistico-edilizia dell’intervento realizzato quale “ristrutturazione edilizia” è ormai coperta dal giudicato giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 2043/2024, nella quale a pag. 2 si legge: “Con istanza acquisita al prot. n. -OMISSIS- del 01.06.2020 (pratica edilizia n. -OMISSIS-), la signora -OMISSIS- ha chiesto al Responsabile del settore urbanistica del Comune di Francavilla Fontana il rilascio di titolo abilitativo edilizio per il necessario intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato …”.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
5. Si sono altresì costituite in giudizio le controinteressate -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno a loro volto proposto ricorso incidentale “perché codesto on.le TAR voglia dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso indicato in epigrafe previo occorrendo l’accoglimento del ricorso incidentale spiegato col presente atto, e per l’effetto: – ordinare all’AC di Francavilla Fontana di avviare il procedimento di autotutela sulla Scia 25.7.24 dell’Avv. -OMISSIS-, anche con l’irrogazione delle sanzioni conseguenti all’accertata insanabilità dell’intervento; – annullare i provvedimenti impugnati in via incidentale”.
6. Nella pubblica udienza del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1. L’Amministrazione comunale ha ritenuto di inibire la realizzazione dell’intervento di cui alla Scia “tardiva” presentata dalla ricorrente in ragione di quanto accertato in sede penale e amministrativa in merito alla configurabilità delle relative opere in termini di “nuova costruzione”, con conseguente riferibilità delle stesse al paradigma del permesso di costruire.
La predetta circostanza trova puntuale conferma nella documentazione versata in atti e in particolare nella “Relazione di Consulenza tecnica” acquisita dalla Procura della Repubblica di Brindisi nel procedimento penale n. -OMISSIS-, con la quale è stato specificamente accertato che “la variante in corso d’opera al P.d.C. n.-OMISSIS-palesemente deve essere qualificata come nuova costruzione, perché nel calcolo dei dati di progetto non si fa riferimento all’indice di fabbricabilità fondiario quale parametro da rispettare e non al volume del fabbricato preesistente … in nessuno degli atti progettuali risulta dichiarazione e dimostrazione del volume preesistente” (cfr. pag. 30-31).
La qualificazione dell’intervento alla stregua di una nuova costruzione implica necessariamente il rilascio del premesso di costruire, la qual cosa determina l’assoluta inefficacia della Scia, siccome presentata al di fuori dei casi consentiti, e quindi giustifica il provvedimento inibitorio adottato dall’Amministrazione comunale, senza che possa ravvisarsi la violazione dei termini di legge: “la presentazione di una SCIA afferente a un intervento edilizio sottratto all’ambito applicativo di tale istituto – perché sottoposto al differente regime del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 5999 del 2021)” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 22.4.2025, n. 3486); “In caso di intervento edilizio realizzato all’esito o in mancanza di presentazione di SCIA, per il quale era tuttavia precluso il ricorso a detto titolo abilitativo, esigendosi di contro il rilascio di permesso di costruire, non trova applicazione il termine decadenziale per l’esercizio del potere inibitorio previsto dall’ art. 19 della L. n. 241 del 1990 , in quanto tale termine opera solamente nelle ipotesi in cui gli interventi realizzati o realizzandi rientrino fra quelli eseguibili mediante SCIA” (Tar Puglia Bari, Sez. II, 22.11.2024, n. 1206).
7.2. Né è corretto affermare, come pure sostiene la ricorrente, che la riconducibilità dell’intervento in questione al paradigma della Scia sia coperta da giudicato in considerazione delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2043/2024 dell’1.3.2024, dal momento che il riferimento al “rilascio di titolo abilitativo edilizio per il necessario intervento di ristrutturazione edilizia” è contenuto nelle premesse in fatto della pronuncia al solo scopo di dar conto delle iniziative assunte dalla parti, senza la formulazione di alcuna valutazione in merito alla (e quindi senza l’accertamento della) natura delle opere in questione.
7.3. Peraltro, la presentazione della Scia “tardiva” del 25.7.2024 non può considerarsi “spontaneamente effettuata”, come richiesto dell’art. 37, comma 5, TU Edilizia, avendo fatto seguito alla predetta sentenza n. 2043/2024 dell’1.3.2024, con cui il Consiglio di Stato aveva accertato la difformità urbanistica dell’intervento (confermando l’annullamento dell’originario pdc), e alla ordinanza di demolizione del 12.3.2024 (successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2144/2025): “l’articolo 37, comma 5, relativo alla d.i.a. “postuma”, si riferisce a “denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione”, e nella presente fattispecie, in cui i manufatti in questione erano già stati oggetto di provvedimenti di disciplina edilizia per opere di ristrutturazione e nuova edificazione abusive, appare da escludere che la denuncia di inizio attività potesse qualificarsi “spontanea”” (TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, 4.4.2011, n. 2915).
7.4. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere respinto.
8. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse al relativo accoglimento.
9. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
TAR PUGLIA – LECCE. I – sentenza 11.08.2025 n. 1285