1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il provvedimento del Comune di Bari, recante la comunicazione di sospensione in via di salvaguardia della richiesta di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. 380 del 2001.
In fatto, deduceva che un soggetto privato aveva sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto relativo ad un immobile e che, in qualità di promissario acquirente, aveva richiesto il rilascio del permesso di costruire, per la ristrutturazione, mediante la demolizione e ricostruzione con gli aumenti volumetrici, contemplati dal d.lgs. n. 28/2011 e dalla legge reg. 13/2008 (DGC n. 548/2021). La ristrutturazione prospettata risponderebbe alla nozione di ristrutturazione, così come contemplata dall’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.
Nelle more della definizione del procedimento, in data 12 marzo 2024, la ricorrente Mc Group s.r.l. ha acquistato – con atto di compravendita – l’immobile oggetto d’intervento. In data 25 marzo 2024, il Comune di Bari, con deliberazione consiliare n. 27 del 2024, ha adottato il piano d’intervento in variante allo strumento urbanistico PUE “Costa Sud”. Unitamente al PUE venivano altresì adottate le NTA (norme tecniche di attuazione). Pertanto, in data 24 luglio 2024, il Comune ha trasmesso ai ricorrenti una comunicazione di sospensione della richiesta di permesso di costruire anelato.
In diritto, parte ricorrente censurava: i) la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.p.r. 380/2001; ii) l’eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifeste, l’eccesso di potere per difetto istruttorio.
2.- Si costituiva il Comune di Bari, il quale depositava i documenti del procedimento e resisteva funditus, contestando le tesi di parte avversa.
3.- La domanda cautelare veniva respinta per carenza endemica del periculum; rimandando alla sede propria della delibazione del merito ogni migliore approfondimento; al contrario, il Consiglio di Stato, sez. IV, ord. 10 gennaio 2025, n. 35 ha accolto l’appello cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., rimettendo la questione alla Sezione, ancorché non trapeli qual sia l’urgenza in una fattispecie di interesse pretensivo edilizio e di perdurante vigenza delle “misure di salvaguardia”, ovverosia di sospensione ex lege di ogni possibile determinazione nel campo urbanistico-edilizio, pendendo un procedimento di pianificazione.
4.- Depositate indi memorie conclusive, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Insiste parte ricorrente nel rimarcare come l’intervento di ristrutturazione edilizia, di cui al permesso di costruire anelato (che implica demolizione e ricostruzione con ampiamento volumetrico) – in verità allo stato solo sospeso per via dell’applicazione delle misure di salvaguardia – sia, ad ogni modo, compatibile con la pianificazione in itinere.
Al contrario, evidenzia il Comune come vi sia stata, in sede procedimentale, ampia interlocuzione, al fine di poter consentire l’integrazione dell’incompleto ab origine fascicolo documentale, carente dei presupposti e come siano state più volte sollecitate alla parte adeguate integrazioni, anche indicando e suggerendo nel dettaglio le modalità di calcolo delle volumetrie (come emerge dai documenti del procedimento depositati).
Rileva il Collegio che – dato il piano di intervento in variante allo strumento urbanistico “PUE Costa Sud” (adottato con la deliberazione del Consiglio comunale del 25 marzo 2024, n. 27) – all’attualità vigono le “misure di salvaguardia”, di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 32 della legge della Regione Puglia n. 56/1980; tale situazione costituisce un dato di fatto oggettivo. Il Comune non può oramai determinarsi in senso diverso.
La semplice pendenza del procedimento di rilascio del permesso di costruire non è circostanza idonea a fondare un interesse attuale o alcuna aspettativa qualificata, posto che il contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso con lo strumento urbanistico adottato determina ex lege l’obbligo di sospendere ogni determinazione (ex multis così Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1912).
Le misure di salvaguardia rappresentano un mezzo diretto ad evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare la situazione di fatto e, quindi, per pregiudicare gli obiettivi generali, cui invece è finalizzata la nuova pianificazione (giurisprudenza costante, ex multis: Cons. St., sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2646; Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2020 n. 7516; Cons. St., sez. II, 18 maggio 2021, n. 3885).
Peraltro, l’intervento edilizio, rebus sic stantibus, appare non coerente con le prescrizioni delle NTA del predetto piano adottato, con particolare riferimento al “Titolo 2 – Parco Agricolo artt. 6-72”; pertanto – fino all’approvazione definitiva ed entrata in vigore del nuovo piano – non può che essere sospesa qualsiasi determinazione, sui titoli edilizi, tra cui anche quello del ricorrente, ricadenti nel piano di intervento in variante allo strumento urbanistico “PUE Costa sud”.
Non è peraltro escluso che i profili lamentati con l’odierno ricorso possano trovare più agevole e migliore considerazione (perlomeno in parte) proprio nel pendente procedimento di pianificazione, mediante la formulazione di motivate osservazioni. Difatti, il “PUE Costa sud” dà corpo ad una nuova pianificazione esecutiva di importante portata, che, nel corso degli approfondimenti procedimentali, potrà mutare in accoglimento anche solo parziale dei contributi di tutti i soggetti coinvolti e portatori di interesse.
Dal ché, emerge la non impugnabilità di un siffatto atto non definitivo, ma endoprocedimentale, nei termini esposti in sede di articolazione del ricorso, ma soprattutto v’è carenza di interesse personale, attuale e concreto alla proposizione del gravame avverso un atto (ovverosia la determina di adozione del piano), che non imprime un assetto definitivo agli interessi pubblici e privati in considerazione. Mentre, restano a margine dell’atto impugnato, le obiezioni, ivi contenute (a carattere istruttorio e oramai pro futuro), pur contestate con il ricorso, relative alla carenza di documentazione della pratica edilizia, al tempo presentata presso i preposti uffici del Comune.
Come evidenziato dal Comune resistente, la tesi sostenuta dal ricorrente non tiene conto, altresì, del fatto che già nelle NTA del PRG del Comune di Bari (art. 31), anteriormente all’adozione del “PUE Costa Sud”, l’area era comunque tipizzata a “Verde pubblico – verde urbano”.
Le censure elevate in ricorso afferiscono dunque a scelte di natura prettamente urbanistica, effettuate dal pianificatore nell’ambito del piano adottato, che, quale ovvia conseguenza, producono de plano la sospensione di ogni determinazione dell’amministrazione territoriale, in conformità all’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, che impone misure di salvaguardia sulle istanze di titoli edilizi, che risultino in contrasto con le previsioni e prescrizioni del piano adottato e in corso di definitiva approvazione.
Dunque, la sospensione è stata disposta dal Comune, in doverosa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001 (t.u. edilizia) e degli artt. 17 e 32 legge della Regione Puglia n. 56/1980, in conseguenza dell’adozione del PUE, dal quale scaturiscono ex lege le cd. “misure di salvaguardia”, ossia misure intertemporali, previste appositamente in materia di urbanistica-edilizia, allo scopo di evitare che, nel periodo intercorrente tra l’atto di adozione (preliminare) e l’atto di approvazione (definitiva) di un piano urbanistico, il rilascio di provvedimenti, che consentano attività edificatorie o comunque sia trasformative del territorio, possa comprometterne l’assetto, per come appunto “pianificato”, ossia ideato negli strumenti urbanistici adottati ed in itinere.
Le misure di salvaguardia de quibus concretizzano quindi la doverosa sospensione dei procedimenti, finalizzati al conseguimento dei titoli edilizi, fino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico esecutivo, in attesa appunto della sua entrata in vigore, alla stregua del quale, dovrà assumersi la determinazione definitiva, ossia se rilasciare o meno il titolo edilizio anelato.
L’esigenza, sottesa alle misure di salvaguardia, ha dunque carattere conservativo e si identifica nella necessità di evitare che le richieste dei privati – fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, e in fieri e quindi potenzialmente modificata o modificabile – finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali, cui invece è finalizzata la pianificazione urbanistica, frustrando l’attuazione del nuovo piano in itinere (ex multis: Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 257; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2020, n. 2012).
D’altro canto, nel corso dell’approvazione (finale) del PUE – come già detto – questo potrebbe essere modificato in melius aut in peius, anche rispetto al progetto edilizio di iniziativa privata anelato, per cui non è possibile ed è ultronea ogni altra verifica, in ordine alla compatibilità o meno del progetto presentato, rispetto al piano in itinere.
L’eventualità che le previsioni del piano urbanistico comunale possa subire, in sede di approvazione definitiva, delle modifiche, rispetto a quelle contenute nel piano adottato, è un effetto connaturale al procedimento di formazione dello strumento urbanistico (Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2023, n. 3168).
6.- In conclusione, il ricorso, per le sopra esposte motivazioni, si appalesa nella fattispecie concreta, inammissibile e, comunque, per le ragioni ampiamente illustrate (ex Cons. St., Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16), non ha un fondamento utile al suo accoglimento.
7.- La regolazione delle spese del giudizio segue il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
TAR PUGLIA – BARI, III – sentenza 08.09.2025 n. 1053