Urbanistica e edilizia -Rilascio del permesso di costruire in sanatoria in presenza di un parere favorevole a condizione

Urbanistica e edilizia -Rilascio del permesso di costruire in sanatoria in presenza di un parere favorevole a condizione

Preliminarmente, deve essere precisato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, i cui presupposti potrebbero verificarsi soltanto in caso di reiezione dell’appello proposto contro la sentenza di questo Tribunale che ha respinto il ricorso con cui i controinteressati hanno impugnato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria, oggetto di gravame nel presente giudizio.

Neppure sussistono i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del gravame pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.Difetta, infatti, un nesso di pregiudizialità attuale e concreta tra i due giudizi, anche in considerazione del fatto che le censure dedotte nel presente ricorso investono profili ulteriori e non necessariamente coincidenti con quelli oggetto del provvedimento di annullamento in autotutela.Peraltro, l’esame di tali censure si renderebbe comunque necessario, anche nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, ai limitati fini della regolazione delle spese di lite, mediante accertamento della c.d. soccombenza virtuale.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Va premesso che i ricorrenti risultano legittimati all’impugnazione del titolo edilizio in sanatoria, in quanto proprietari di immobili confinanti. La giurisprudenza amministrativa, in applicazione del principio della “vicinitas”, riconosce la legittimazione ad agire in capo a chi, per la prossimità dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio, possa subire un pregiudizio concreto e attuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 288/2021).

Nel caso di specie, le opere oggetto di sanatoria – tra cui la realizzazione di un sottotetto non conforme, l’ampliamento di un terrazzo con struttura non amovibile e l’apertura di finestre e porte sul confine – incidono direttamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti, determinando una lesione del diritto alla riservatezza e alla salubrità dell’abitazione, nonché una violazione delle distanze legali previste dalle NTA del Comune di Casteldaccia e dal D.M. 1444/1968.

Quanto al merito delle censure, si osserva che il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato in presenza di un parere “favorevole a condizione”, in evidente contrasto con il principio di doppia conformità, che impone la verifica della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza. La subordinazione dell’efficacia del titolo alla realizzazione di ulteriori interventi correttivi dimostra, ictu oculi, l’assenza di tale doppia conformità.

Inoltre, come già rilevato dal TAR Sicilia nella sentenza n. 1308/2024, l’amministrazione ha correttamente motivato il provvedimento di annullamento in autotutela, evidenziando la presenza di ulteriori abusi non dichiarati, tra cui difformità grafiche, aperture non autorizzate e volumi non computati. Tali elementi, pur non dettagliatamente indicati nel provvedimento impugnato, sono stati oggetto di chiarimenti successivi che non integrano una motivazione postuma, bensì una legittima esplicitazione delle ragioni già poste a fondamento dell’atto.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è ammissibile una sanatoria parziale di un manufatto abusivo, dovendosi considerare l’intervento edilizio nella sua unitarietà. La presenza di abusi ulteriori, anche se non oggetto dell’istanza di sanatoria, impedisce il rilascio del titolo edilizio, in quanto l’amministrazione è tenuta a valutare l’intero complesso delle opere realizzate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2768/2022; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 110/2020).

Né può ritenersi che la motivazione del provvedimento sia incentrata esclusivamente sulla tutela della proprietà dei ricorrenti, atteso che l’amministrazione ha fatto riferimento anche a profili di errata rappresentazione dei luoghi e a ulteriori difformità, di per sé idonee a giustificare il diniego di sanatoria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-/2021.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate.

TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 05.08.2025 n. 1884 

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