Urbanistica e edilizia -Realizzazione di una stazione radio base, installazione in prossimità di una Chiesta e Parere della Sopraintendenza

Urbanistica e edilizia -Realizzazione di una stazione radio base, installazione in prossimità di una Chiesta e Parere della Sopraintendenza

1. Il presente giudizio ha a oggetto il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi assunto dal SUAP dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, prot. n. 2020/004379 del 19.03.2020, mediante il quale è stata assentita l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobilie nel territorio del Comune di Ozzano dell’Emilia presentata dalla società Wind Tre S.p.A., unitamente al parere favorevole emesso dal Comune medesimo in data 2.03.2020 prot. n. 5958.

A contestare la legittimità dei predetti atti, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e poi, a seguito di opposizione della società Wind Tre S.p.A., con atto di trasposizione in sede giurisdizionale, è il signor Gilberto Selleri, proprietario di e residente in un immobile posto nelle immediate vicinanze del nuovo impianto.

2.1. Preliminarmente il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario, sollevata dalla difesa dell’Unione dei Comuni, poi condivisa dal patrocinio della società controinteressata.

A tale fine fanno presente i contraddittori che il ricorso straordinario venne a suo tempo notificato esclusivamente al SUAP; ricordano che la conferenza dei servizi è un modulo procedimentale, ma non costituisce affatto un ufficio speciale distinto dai soggetti che vi partecipano, con la conseguenza che la legittimazione processuale passiva spetta soltanto all’Amministrazione che ha emanato il provvedimento finale: nel caso di specie, l’Unione dei Comuni Savena-Idice, e non certo al SUAP associato che costituisce una mera modalità organizzativa tra Enti locali.

Ne traggono, pertanto, l’Unione di Comuni e la società Wind Tre S.p.A. la conclusione che il ricorso straordinario è inammissibile, perché non notificato all’unica Amministrazione dotata di legittimazione passiva.

2.2.1. L’eccezione è infondata.

Al riguardo, in conformità al principio di sinteticità degli atti processuali, compresi quelli del Giudice, si rinvia alla sentenza n. 1402/2018 della III Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato la perdurante validità delle conclusioni dell’Adunanza generale n. 93/1997 anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1471982, ribadendo che non è necessaria la previa e formale notifica all’Autorità emanante l’atto gravato, a pena di inammissibilità del ricorso straordinario.

2.2.2. Nel caso di specie è documentato che il ricorso straordinario era stato notificato al Ministero istruttore e referente e tale notifica è sufficiente a renderlo ammissibile.

L’ammissibilità del ricorso straordinario comporta, a cascata, l’ammissibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio.

3.1. Passando quindi al merito, con il primo motivo di impugnazione, intitolato “Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e dell’art. 8 della L.R. 30/2000”, il signor Selleri lamenta la violazione dei propri diritti partecipativi.

Fa presente il ricorrente di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, nonostante egli fosse senza alcun dubbio soggetto interessato, stante la vicinanza della sua proprietà (soltanto 7 m. dal confine) con il sito individuato per l’insediamento della nuova stazione radio base.

Fa altresì presente il deducente che la pubblicazione dell’avviso su un quotidiano è intervenuta ben 20 giorni dopo l’avvio della conferenza di servizi e quindi a conferenza ormai in itinere, con la conseguenza che non si era potuto – in tesi – rappresentare, prima della decisione finale, la assoluta inidoneità della prevista localizzazione e le gravi conseguenze arrecate al proprio immobile dall’accoglimento dell’istanza della società Wind Tre S.p.A..

3.2.1. La doglianza è infondata.

3.2.2. L’Amministrazione ha documentato di aver comunicato l’avvio della procedura autorizzativa per la realizzazione del nuovo impianto non solo tramite pubblicazione di un avviso su un giornale ad ampia tiratura così come prevede l’articolo 8 L.R. Emilia Romagna n. 30/2000, ma anche con pubblicazione dell’avviso sul proprio sito web per 30 giorni a far data dal 2.12.2019, precisandone esattamente la posizione dell’impianto.

In tal modo è stato consentito ai titolari di interessi contrapposti e ai portatori di interessi diffusi di partecipare al procedimento attraverso la presentazione di osservazioni, come in effetti poi avvenuto, secondo quanto documentato in atti.

3.2.3. Peraltro, rispetto a procedimenti autorizzatori di infrastrutture di questo tipo non sono riscontrabili soggetti controinteressati, soggetti cioè che debbano essere notiziati personalmente dell’avvio del procedimento medesimo (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 889/2006). Il che vale anche per l’odierno ricorrente.

4.1. Con il secondo motivo di impugnazione sono dedotti i vizi di “Violazione dell’ art. 3 del D.P.R. 380/2001 in combinato disposto con l’ art. 10 del medesimo D.P.R. e dell’art. 12 della L.R. 19/2008 (in materia sismica). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 del D. Lgs. n. 160/2010 e dell’ art. 5, comma 4 della L.R. n. 15/2013”.

Ritiene il ricorrente che il parere del Comune sia radicalmente nullo per carenza di un elemento essenziale. L’Amministrazione, infatti, si sarebbe pronunciata esclusivamente sugli aspetti di conformità urbanistica dell’opera, senza prendere in alcun modo in considerazione i profili edilizi dell’intervento.

4.2. La doglianza non è condivisibile.

Gli impianti di telefonia mobile sono equiparati ex lege alle opere di urbanizzazione e sono costituiti fondamentalmente da un plinto di fondazione, un palo poligonale portantenne e manufatto contenente gli apparati di trasmissione. Come osservato dalla difesa dell’Amministrazione, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, le SRB non determinano un ingombro visivo o un impatto sul territorio paragonabile a quello degli altri manufatti assoggettati a titolo edilizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 670/2025).

Non vi sono, pertanto, specifici limiti di dimensione, di sagoma, di volume, di forma, di colore o consimili che devono essere rispettati nella realizzazione dell’infrastruttura in questione, né del resto il ricorrente li indica.

Il profilo di compatibilità urbanistica (nel senso che il sito scelto per la installazione non deve essere soggetto a un divieto puntuale) è dunque quello prevalente, e il parere sugli aspetti urbanistici di per sé assorbe quello sugli aspetti edilizi.

4.3. Con separato provvedimento poi l’Unione dei Comuni ha rilasciato l’autorizzazione sismica per la realizzazione dell’impianto.

Gli aspetti sismici dell’opera sono stati oggetto di valutazione da parte di quel provvedimento, che tuttavia non consta essere stato impugnato.

Ne consegue che le valutazioni operate sotto questo profilo dall’Amministrazione restano inoppugnabili.

5.1. Con il terzo motivo di impugnazione vengono prospettati i vizi di “Violazione del combinato disposto degli artt. 152 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004”.

Evidenzia il signor Selleri che l’area scelta per la localizzazione dell’impianto è prossima alla Chiesa di San Cristoforo, la quale è un bene immobile soggetto a tutela per le sue peculiari caratteristiche, che ne fanno un elemento di memoria storica del contesto.

Detto immobile, secondo il ricorrente, presenta le caratteristiche di cui all’articolo 136 D.Lgs. n. 42/2004, con la conseguenza che era indispensabile acquisire il previo parere vincolante del Soprintendente, che invece non è stata investito della questione.

5.2. La doglianza muove da un assunto del tutto erroneo e cioè che la Chiesa di San Cristoforo sia ascrivibile agli immobili di cui al precitato articolo 136 D.Lgs. n. 42/2004.

Sennonché, così non è.

5.3.1. Va premesso che i beni paesaggistici sono di due tipi, quelli qualificati come tali dalla legge (elencati all’articolo 142 D.Lgs. n. 42/2004) e quelli qualificati come tali a seguito di una dichiarazione di notevole interesse pubblico (secondo quanto previsto dagli articoli 136 e ss. D.Lgs. n. 42/2004).

I beni immobili di cui all’articolo 136 D.Lgs. n. 42/2004, anche se beni culturali, vengono assoggettati a tutela paesaggistica solamente a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 7019/2024).

5.3.2. Ora è pacifico che la Chiesa di San Cristoforo, benché sottoposta a vincolo culturale di tipo storico-artistico, non è un bene dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 136 e ss. D.Lgs. n. 42/2004.

Questo comporta che non doveva essere acquisito il parere paesaggistico dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo e che la sua mancanza non determina l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio della nuova SRB.

6.1. Con il quarto motivo di impugnazione, infine, gli atti gravati vengono criticati per “Violazione dell’ art. 2.9 del PSC e dell’ art. 10.8 del PTCP. Violazione dell’ art. 8, comma 1 della Legge Regionale 30/2000 e dell’ art. A23 della Legge Regionale n. 20/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto”.

Rileva il signor Selleri che l’area scelta per l’installazione della SRB ricade all’ interno del cd. “Sistema collinare” disciplinato dall’articolo 2.9 del PSC, il quale, a sua volta, riprende l’articolo 10.8 del PTCP.

Rammenta il ricorrente che nel “Sistema collinare” operano tutta una serie di limitazioni, e segnatamente:

A) l’altezza e le sagome dei manufatti edilizi devono assicurare la salvaguardia degli scenari collinari d’insieme;

B) gli impianti di telecomunicazione, ammessi solo entro certi limiti, devono – in ogni caso – risultare compatibili rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

C) gli impianti di telecomunicazione devono essere in ogni caso realizzati con caratteristiche, dimensioni e densità tali da non alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

Sostiene il deducente che sul punto l’istruttoria è stata del tutto carente, dolendosi in particolar modo del fatto che non siano state valutate possibili alternative localizzative.

6.2.1. La doglianza nel suo complesso è priva di fondamento.

Come già ricordato in precedenza gli impianti di telefonia mobile sono equiparati ex lege (articolo 43 D.Lgs. n. 259/2003) alle opere di urbanizzazione primaria e come tali sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Ciò significa che essi sono «ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti, capillarità che, a sua volta, è connessa all’esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull’intero territorio nazionale» (così, ex plurimis, T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. V, sentenza n. 1175/2024).

6.2.2. La strumentazione urbanistica, d’altro canto, esplicitamente ammette l’insediamento di tale tipologia di infrastruttura nell’area prescelta.

E la valutazione di siti alternativi per l’installazione della SRB costituiva solamente un suggerimento da parte del Comune e non certo un obbligo per le Amministrazioni procedenti.

Sicché non è dato riscontrare alcuna violazione della disciplina urbanistica.

7. In conclusione, per le ragioni esposte ai punti che precedono, il ricorso (rectius: l’atto di trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica) è infondato e deve perciò essere respinto.

La complessità delle questioni a esso sottese giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, II – sentenza 09.12.2025 n. 1550

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