1. Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Sabino Zagaria agisce in via principale, ai sensi degli artt. 112 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a., per la declaratoria di nullità dell’ordinanza del Comune di Centola (SA) n. 7/2025 del 28 agosto 2025 e, ove occorra, degli atti presupposti e connessi e, in particolare, del verbale di sopralluogo dell’11 agosto 2025 e della nota comunale del 28 agosto 2025, recante la comunicazione della predetta ordinanza.
1.1. La declaratoria di nullità viene chiesta, in quanto gli atti sopra citati e in particolare l’ordinanza n. 7/2025 (che ha ingiunto al ricorrente di demolire la recinzione con rete elettrosaldata e paletti in acciaio inox, senza cordolo in cemento, avente altezza di cm. 95 e lunghezza di circa mt. 75, da lui realizzata al confine con la proprietà del fratello, sig. Giovanni Zagaria) sarebbero stati adottati in violazione e/o in elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5975/2025 del 9 luglio 2025.
1.2. La decisione n. 5975 cit., in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di prime cure, ha annullato la precedente ordinanza comunale n. 14/2023 del 4 agosto 2023, che aveva ingiunto al ricorrente la demolizione della medesima recinzione.
1.3. In subordine, per l’ipotesi in cui il Collegio non ravvisasse la dedotta violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 5975/2025, il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 7/2025.
2. Da quanto esposto si ricava, quindi che il ricorso è proposto in via principale per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5975 cit. e in subordine per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Centola n. 7/2025: nell’ambito di questa seconda domanda il ricorrente formula, altresì, istanza cautelare.
2.1. Con il ricorso, pertanto, viene dedotto il seguente motivo a sostegno dell’azione di declaratoria della nullità dell’ordinanza comunale:
I) violazione dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990, violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 5975/2025, violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, della l. Reg. Campania n. 16/2004, della l. Reg. Campania n. 19/2011, del d.m. 2 marzo 2018, dell’art. 13 della l. n. 349/1991, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e sviamento, poiché la violazione o elusione del giudicato da cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 7/2025 si coglierebbe: a) nel fatto che essa ha ad oggetto la stessa opera (recinzione) che la sentenza di questa Sezione n. 5975/2025 ha dichiarato rientrare tra gli interventi di edilizia libera; b) nel fatto che detta sentenza ha affermato, a ulteriore portato della “neutralità” sotto il profilo edilizio dell’intervento in esame, l’irrilevanza dei “vincoli gravanti sul territorio in esame”; c) nelle ulteriori affermazioni della sentenza da ottemperare, secondo cui, in presenza di attività edilizia libera, non occorre il nulla osta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli e, comunque, il potere di vigilanza sul rispetto delle regole poste a garanzia dei vincoli spetta agli Enti preposti alla tutela dei medesimi.
2.2. Il ricorrente deduce, altresì, i seguenti motivi a sostegno dell’azione subordinata di annullamento degli atti impugnati:
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 27, 31 del d.P.R. n. 380/2001, della l. Reg. Campania n. 16/2004, della l. Reg. Campania n. 19/2001, del d.m. 2 marzo 2018, dell’art. 13 della l. n. 394/1991 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, sviamento, in quanto la recinzione sanzionata non violerebbe l’art. 7, lett. d), del Piano del Parco Nazionale del Cilento, sia perché l’elenco delle tipologie di recinzioni descritte da tale disposizione sarebbe solo esemplificativo, sia perché l’opera non potrebbe modificare o ostacolare lo “scorrimento delle acque” o il “movimento della fauna” e quindi sarebbe pienamente compatibile con il Piano del Parco. Inoltre la recinzione, per le sue caratteristiche e per la natura del vincolo gravante sull’area in discorso, non sarebbe neppure soggetta ad autorizzazione paesaggistica. In ogni caso, l’opera non sarebbe passibile di demolizione, essendo stata tale sanzione disposta per ragioni edilizie e spettando il potere sanzionatorio per la violazione dei vincoli agli Enti preposti alla loro tutela e non al Comune;
III) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001, della l. Reg. Campania n. 16/2004, della l. Reg. Campania n. 19/2001, del d.m. 2 marzo 2018, dell’art. 13 della l. n. 394/1991 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, sviamento, perché l’ordinanza gravata non sarebbe stata preceduta dalla prescritta comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990 e tale omissione sarebbe stata rilevante e determinante in negativo per il ricorrente.
2.3. Il Comune di Centola (SA), pur evocato, non si è costituito in giudizio.
2.4. Si è costituito in giudizio con memoria di costituzione e difensiva il sig. Giovanni Zagaria, che ha fatto valere la qualità di proprietario confinante e controinteressato al ricorso ed ha eccepito che in realtà non vi sarebbe alcuna violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5975/2025. Tale pronuncia, infatti, ha annullato l’ordinanza del Comune di Centola n. 14 del 4 agosto 2023, che aveva ingiunto la demolizione della medesima recinzione per carenza di un idoneo titolo edilizio, evidenziando come la recinzione fosse opera di edilizia libera: dunque, l’ordine ripristinatorio era stato emanato sulla base della disciplina edilizia. L’ordinanza n. 7/2025, invece, – eccepisce il sig. Giovanni Zagaria – si basa su una motivazione del tutto diversa, attinente alla tutela del paesaggio e cioè al contrasto del manufatto con le prescrizioni del Piano del Parco Nazionale del Cilento, che ammettono solo talune tipologie di recinzioni (realizzate con siepi vive, arbusti, pietra a secco, legno locale, tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e il movimento della fauna), tra le quali non rientra la rete elettrosaldata munita di paletti di acciaio inox realizzata dal ricorrente. Rispetto a tale motivazione “paesistica” e non “edilizia” – conclude il sig. Zagaria – la sentenza n. 5975/2025 cit. sarebbe del tutto neutra, essendosi limitata ad accertare che la recinzione non richiedeva permesso di costruire, senza statuire che fosse compatibile con le altre normative di settore e anzi facendo salvo l’autonomo potere di vigilanza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, in quanto estraneo alla disciplina edilizia.
2.5. Il ricorrente ha replicato alle eccezioni ora viste, osservando che la sentenza n. 5975/2025 cit. ha escluso che il Comune di Centola possa esercitare un potere di vigilanza a tutela delle regole poste dal Piano del Parco, cosicché anche per questo verso è dimostrata la violazione del giudicato (detta censura era già presente nell’atto introduttivo del giudizio).
2.5.1. Di seguito lo stesso ricorrente ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
2.6. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. In particolare, è fondata la domanda principale proposta dal ricorrente, svolta con il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento ha efficacia assorbente.
3.2. La sentenza di questa Sezione n. 5975/2025 cit., di cui viene dedotta la violazione e/o elusione, ha annullato l’ordinanza con cui il Comune di Centola aveva ingiunto la demolizione della recinzione per cui è causa, osservando che detta opera, per le sue piccole dimensioni, la sua amovibilità e la sua pertinenzialità rispetto all’uso a verde dell’area, attiene all’edilizia libera. Per quanto qui interessa, la sentenza ottemperanda ha aggiunto che la “neutralità” della recinzione sotto il profilo edilizio “ rende irrilevanti le […] deduzioni delle parti concernenti i vincoli gravanti sul territorio in esame, non essendo necessario in presenza di attività edilizia libera alcun nullaosta degli enti preposti alla tutela dei medesimi vincoli, che mantengono un loro autonomo potere di vigilanza -estraneo alla disciplina edilizia- sulle attività effettivamente svolte sul territorio suscettibili di ledere concretamente le regole di tutela poste dal Piano del Parco o le regole previste [in] relazione al vincolo idrogeologico così come accade, ad esempio, per l’abbandono al suolo di inerti suscettibili di alterare il deflusso delle acque”.
3.3. Ritiene il Collegio che da tale passaggio della motivazione della pronuncia in discorso emerga in modo inequivoco un giudizio di irrilevanza del manufatto non solo per il versante edilizio, ma anche sotto il profilo paesistico: anzi, l’irrilevanza dal punto di vista paesistico dell’opera è “figlia” della sua irrilevanza sotto l’aspetto edilizio, poiché, come sottolinea la sentenza, la recinzione costituisce “manifestazione dello ius excludendi alios” e comunque è “opera minore di carattere pertinenziale”, la cui “minima entità” si evince dalle foto allegate al sopralluogo e che rientra, perciò, nell’attività edilizia libera.
4. Ed invero, la sentenza n. 5975/2025 cit. afferma esplicitamente: a) che la recinzione, appartenendo all’attività edilizia libera, non richiede il nullaosta degli Enti preposti alla tutela dei vincoli; b) che il potere di vigilanza di detti Enti si esercita sulle attività suscettibili di ledere concretamente le regole di tutela, come ad es. l’abbandono al suolo di inerti. Se ne desume che nel caso di specie la recinzione sanzionata, per la sua modestia, non è idonea ad arrecare una lesione effettiva a tali regole e così, a differenza dell’abbandono di inerti, non è in grado di alterare il deflusso delle acque.
4.1. Inoltre, la sentenza ottemperanda preclude al Comune l’esercizio di poteri di vigilanza del rispetto delle prescrizioni del Piano poste a tutela del vincolo, per essere tali poteri affidati in via esclusiva all’Ente o agli Enti preposti alla tutela del vincolo stesso.
4.2. Ne discende che, salvo voler considerare i passaggi ora riferiti della sentenza ottemperanda alla stregua di meri obiter dicta, il che non è possibile, l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 7/2025 comporta, in effetti, la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5975/2025 (o comunque del dictum di detta sentenza), con conseguente nullità dell’ordinanza stessa.
4.3. Secondo la giurisprudenza consolidata, sussiste la violazione del giudicato qualora il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, o si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice; l’elusione del giudicato è configurabile, invece, ove la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegua lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e così giunga surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6120; Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5779; id., 4 giugno 2019, n. 3747; id. 30 ottobre 2018 n. 6175; Sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070; id., 4 marzo 2011, n. 1415; id., 31 dicembre 2009, n. 9296). Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., i vizi di violazione e di elusione del giudicato comportano la nullità dell’atto che risulti da essi affetto.
4.4. Orbene, l’ordinanza n. 7/2025 ingiunge la demolizione basandosi – come osserva il medesimo sig. Giovanni Zagaria – sul preteso contrasto del manufatto con la disciplina paesistica: in tal modo, tuttavia, si pone in contrasto frontale con le affermazioni della sentenza n. 5975/2025 sopra riportate, che stabiliscono l’irrilevanza della recinzione anche sotto l’aspetto paesistico, oltre che sotto quello edilizio, e che precludono al Comune la vigilanza sul rispetto di tale disciplina. Di qui la sussistenza del vizio di violazione del giudicato a carico dell’ordine ripristinatorio, che lo rende nullo.
4.5. In altre parole, il giudicato ha precluso un successivo intervento sanzionatorio del Comune basato sull’inosservanza delle prescrizioni paesistiche, in ragione sia della modesta entità dell’opera, sia del difetto di competenza del Comune a vigilare sul rispetto di tali prescrizioni.
5. In conclusione, la fondatezza del primo motivo di ricorso fa sì che, in accoglimento della domanda formulata in via principale dalla parte ricorrente, l’ordinanza di demolizione n. 7/2025 del Comune di Centola debba essere dichiarata nulla, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5975/2025.
5.1. L’accoglimento della domanda di nullità comporta l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda volta a sollecitare un giudizio sull’illegittimità dell’ordinanza impugnata (C.d.S., Sez. VII, 21 novembre 2023, n. 9973; Sez. IV, 5 febbraio 2019, n. 875).
6. La particolare natura della controversia giustifica, comunque, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 12.12.2025 n. 9842