Il ricorrente espone di essere proprietario di un immobile sito in loc. Grotte del Passetto di Ancona.
Detto immobile è destinato dal ricorrente all’esercizio dell’attività di ristorante, denominato “La Luna al Passetto”.
In data 24 giugno 2008 al ricorrente veniva notificata l’ordinanza del dirigente del Servizio Gestione Edilizia del Comune di Ancona (prot. n. 58653) di demolizione di opere ritenute abusive ex artt. 27 c. 2 DPR 380/01 e 167 d.lgs 42/2004.
Con la predetta ordinanza, il dirigente del Servizio Gestione Edilizia del Comune di Ancona premetteva che la Polizia municipale aveva effettuato, in data 12 aprile 2008, un sopralluogo presso il suddetto immobile in seguito al quale avrebbe riscontrato la realizzazione di una struttura in ferro priva di copertura sovrastante la piattaforma e camminamento del ristorante per complessivi mq 203,90, nonché tubature in p.v.c. facenti parte dello scarico di acque reflue. Le suddette opere sarebbero state realizzate in assenza di titolo abilitativo. Inoltre, dalle controdeduzioni presentate con nota prot. 52022 del 29 maggio 2008, si evincerebbe sostanzialmente la mancanza di titolo per la realizzazione delle opere, nonché il fatto che le tubature risulterebbero parte dell’impianto privato
della struttura. Il Comune ordinava quindi al ricorrente, ai sensi degli artt. 27 comma 2 del DPR 380/2001, 167 comma 1 del d.lgs n. 42/2004 e 58 REC “la demolizione delle opere eseguite in assenza di atto abilitativo nell’edificio sito in località Grotte del Passetto e la remissione in pristino dello stato dei luoghi a proprie spese entro il termine massimo di 90 gg dalla notifica”.
L’ordinanza è impugnata con i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione degli artt. 3, 6, 27 DPR 380/2001, eccesso di potere sotto ogni profilo.
Il ricorrente dichiara di essere munito di legittima concessione demaniale marittima che consente la conservazione dell’immobile, costituito da un manufatto su palafitta con sovrastante ampia superficie destinato a cabine, bar, area servizio ristorante, cucina e servizi, magazzino. A detto del ricorrente, nella sovrastante struttura dell’immobile preesisteva da tempo immemorabile (risalente agli anni 1950) un telaio, costituito da un graticcio di aste con profilo sottile in ferro. Detto telaio costituirebbe una finitura non autonomamente utilizzabile posta ad ornamento del fabbricato e carente di qualunque capacità portante, idonea unicamente a sorreggere eventualmente tende ombreggianti, nella quale sarebbero stati eseguiti solo lavori conservativi. Si tratterebbe quindi di un intervento di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art 3 DPR 380/2001, eseguibili in ogni caso senza alcun titolo abilitativo. Identiche considerazioni sono formulate per le tubature in pvc, facenti parte del preesistente allaccio fognario e oggetto solo di manutenzione, per le quali è stata richiesta (e nelle more del ricorso rilasciata) regolare autorizzazione a Multiservizi Spa.
2. Violazione di legge (art. 149 e 167 d.lgs. 42/2004). Eccesso di potere.
Il ricorrente osserva che il vincolo paesaggistico ex 1. 1497/1939, relativo alle Rupi del Passetto, è stato costituito con D.M. del 20 aprile 1960. Il telaio ancorato all’immobile sarebbe preesistente all’apposizione del vincolo. L’art. 146 d.lgs 42/04 stabilisce l’obbligo di dotarsi di preventiva autorizzazione paesaggistica solo nel caso di distruzione e di introduzione di modifiche pregiudicanti i valori paesaggistici. L’art. 149 del d.lgs medesimo prevede che non sia richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146 dall’art. 147 e dall’art. 149 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Nel caso di specie gli interventi del ricorrente sarebbero limitati alla mera riparazione del telaio già esistente. Identiche considerazioni sono formulate per le tubature in pvc facenti parte dello scarico delle acque reflue.
3) Violazione di legge (art. 34/2 DPR 380/2002; 167 Dlgs 42/2004). Eccesso di potere sotto ogni profilo.
In via subordinata, l’applicazione dell’art. 34/2 co DPR 380/01 e dell’art. 167 Dlgs 42/2004 presupporrebbe il preventivo accertamento in merito alla possibilità/impossibilità della demolizione. Il provvedimento di demolizione e riconduzione in pristino sarebbe illegittimo in quanto privo delle ragioni della scelta a fronte della gravità della fattispecie ritenuta lesiva, in particolare dovendo emergere che la riduzione in pristino costituisca l’unico rimedio per salvaguardare i valori ambientali.
Si è costituito il Comune di Ancona, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 423/2024, il Tribunale disponeva l’acquisizione di elementi istruttori, richiedendo al Comune di Ancona una dettagliata relazione sugli eventuali ulteriori procedimenti che nelle more della decisione avessero interessato l’immobile oggetto del ricorso, in particolare alla luce del parere della Commissione edilizia comunale del 2 settembre 2010 depositato in atti, recante l’esito “approvato”.
Con successiva ordinanza 939/2024 il Tribunale, ritenuto di dovere reiterare e integrare l’istruttoria disposta con l’ordinanza 423/2024 e parzialmente eseguita dal Comune di Ancona, richiedeva al Comune il deposito dei documenti citati nella relazione istruttoria e apparentemente non depositati in giudizio, con particolare riferimento al preavviso di diniego e al conseguente diniego di sanatoria.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 In primo luogo deve essere affermata l’irrilevanza del ritardo nella produzione istruttoria del Comune di Ancona relativa all’ordinanza 939/2024, effettuata il 19 maggio 2025. Il termine assegnato dal Tribunale con l’ordinanza 939/2024 è ordinatorio, e il ritardo nell’esecuzione può acquistare rilevanza solo nel caso di violazione degli eventuali termini a difesa, non presente nel caso in esame. Non sono infatti stati chiesti ulteriori termini a difesa e le memorie e le repliche sono state depositate nei temini di legge.
1.1 Deve essere respinta la richiesta di cessazione della materia del contendere presentata da parte ricorrente alla luce del parere 2.09. prot. 74413 della Commissione Edilizia Comunale, che ha ritenuto la non necessità del titolo edilizio per la struttura in ferro contestata. Infatti detto parere, che il Comune afferma essere relativo a un’istanza di riesame presentata dal ricorrente, non ha alcun effetto sull’impugnata ordinanza di demolizione, e come si vedrà, sul diniego di sanatoria del 30 ottobre 2009, prot. 96625. Non risulta infatti essere parte di alcun procedimento che abbia inciso sull’efficacia di tali atti. Infatti, per giurisprudenza costante, il parere della Commissione edilizia è un mero atto istruttorio senza contenuto provvedimentale (Tar Marche Ancona 7 marzo 2025 n. 151, Cons. Stato VI 21 marzo 2023 n. 1787).
1.2 Con riferimento all’eccezione di improcedibilità formulata una prima volta dal Collegio ex art. 73 comma 3 Cpa a verbale nella pubblica udienza del 21 novembre 2024 e, successivamente, anche dal Comune, l’Amministrazione ha depositato il provvedimento di diniego del 30 ottobre 2009, prot. 96625, non impugnato, che ha concluso il procedimento di sanatoria del 18 settembre 2009 relativo agli abusi contestati nell’ordinanza impugnata.
1.3 Con riguardo alla procedibilità del ricorso il Collegio, melius re perpensa, osserva che il diniego di sanatoria, anche inoppugnato, non comporta di per sé stesso l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione. Come affermato dal ricorrente, la presentazione dell’istanza di sanatoria determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione; in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Cons. Stato. II, 3 novembre 2022 n. 9641). Non è in ogni caso pacifico in giurisprudenza se, dal punto di vista processuale, la presentazione dell’istanza di sanatoria comporti comunque l’improcedibilità del ricorso (per questa tesi Cons. Stato. II, 3 novembre 2022 n. 9641, contro Cons. Stato VI 4 gennaio 2023 n. 137). Di conseguenza, almeno in astratto può sussistere l’interesse all’impugnazione dell’ordinanza che disponga la demolizione di opere.
1.4 Detto ciò, il consolidamento del diniego di sanatoria comporta in ogni caso l’incontestabilità sostanziale dell’abuso per quanto riportato nel diniego medesimo. A fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi (Cons. Stato VI 13 maggio 2022 n. 3793). Infatti, il diniego di sanatoria supera, quanto al riconoscimento della natura abusiva delle opere, l’ordinanza impugnata e ne cristallizza, in assenza di contestazione, l’efficacia (Tar Sicilia, Palermo 28 novembre 2022, n. 3420, 4 marzo 2024 n. 846, Tar Piemonte 5 dicembre 2019 n, 1204). Ciò in quanto, appunto, la realizzazione in assenza di titolo edilizio e, quindi, l’abusività, risulta definita in un provvedimento incontestabile in quanto non oggetto di gravame. Il citato diniego di sanatoria così recita:
“Visto inoltre
-che la struttura in ferro realizzata sulla piattaforma è formata da tralicci verticali e travi reticolari orizzontali che portano un telo di copertura in P.V.С.;
-che la struttura è saldamente vincolata alla piattaforma e dotata d’impianto elettrico;
– che l’ambiente così realizzato viene utilizzato per attività di ristorazione;
Considerato:
-che l’intervento realizzato e per il quale si richiede la sanatoria, rientra nella definizione di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3 comma e.5 del D.P.R. 380/01: si tratta infatti di una struttura utilizzata quale ambiente di lavoro e non diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee;
– che il manufatto altera lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale;
-che l’adeguamento dei servizi igienici ha comportato l’ampliamento della superficie utile
esistente;
1.5 Il provvedimento conclude che “l’intervento richiesto a sanatoria NON PUÒ ESSERE AUTORIZZATO in quanto la normativa di zona art. 84.4 delle N.T.A. del vigente Piano regolatore non consente alcuna nuova costruzione di qualsiasi tipo, né ampliamenti della superficie utile esistente”.
2 Parte ricorrente, come documentato in atti (si veda la relazione istruttoria allegata) aveva chiesto la sanatoria, in data 18 settembre 2008, di tutte le opere indicate nell’ordinanza impugnata. Il consolidamento del diniego comporta quindi il respingimento dei primi due motivi di ricorso, con i quali si afferma la natura non di nuova costruzione e la compatibilità ambientale dei manufatti.
3 Con riguardo al terzo motivo, per giurisprudenza assolutamente costante, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del DPR n. 380/2001, le condizioni di impossibilità della demolizione delle parti abusive di un manufatto non rilevano ai fini dell’illegittimità dell’ordine di demolizione, ma appartengono alla fase esecutiva. Infatti, l’ordine di demolizione delle opere edilizie costituisce un atto dovuto, mentre la valutazione di non procedere alla rimozione delle parti abusive, nel caso in cui questa sia pregiudizievole per le parti legittime, è soltanto un’eventualità della fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione”) e dunque vanno fatte valere in sede procedimentale prima dell’emanazione dell’accertamento di inottemperanza, spettando alla parte ricorrente comprovarne la sussistenza (Tar Lazio Roma 24 novembre 2022 n. 15691, Tar Trentino Alto Adige Trento 4 marzo 2022 n. 50, Cons. Stato II 8 luglio 2020 n. 4384).
4 Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
4.1 La risalenza della controversia e la difficoltà di ricostruire la vicenda e di reperire dal Comune la relativa documentazione istruttoria consentono la compensazione delle spese.
TAR MARCHE, II – sentenza 24.01.2026 n. 80