Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto abusivo e  ordine di sospensione dei lavori P.A. per la sussistenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva

Urbanistica e edilizia – Realizzazione di un manufatto abusivo e  ordine di sospensione dei lavori P.A. per la sussistenza di una fattispecie di lottizzazione abusiva

Appare opportuno una breve premessa in fatto.

I ricorrenti sono proprietari di alcuni lotti di terreno nel comune di -OMISSIS- in località -OMISSIS-, in N.C.E.U. al foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Sulla particella -OMISSIS- insiste un immobile ad uso residenziale realizzato abusivamente per il quale tuttavia è stato proposta istanza per il rilascio di titolo in sanatoria, mentre sulla particella -OMISSIS- è stata accertata l’esistenza di 3 fabbricati realizzati in assenza di titolo edilizio, come risulta dal processo verbale di sopralluogo effettuato dal Nucleo Controllo del Territorio di -OMISSIS- in data 10/02/2020.

In particolare dal predetto verbale si evince essere in corso, all’atto del sopralluogo, attività di cantiere essendosi rinvenuti mezzi meccanici e materiali di costruzione nonché un manufatto in corso d’opera di mq. 18 circa in ampliamento ad altro manufatto ad uso residenziale preesistente ma non coperto da titolo edilizio.

I verbalizzanti hanno accertato peraltro l’esistenza sui terreni in questione di altri manufatti edilizi realizzati in epoca antecedente sempre in assenza di titolo e, in particolare:

un immobile di mq. 47 la cui realizzazione è riconducibile agli anni 2005/2006 sulla base della consultazione dell’archivio aerofotogrammetrico;

un immobile ad uso abitativo di mq. 49, ampliamento di fabbricato preesistente nell’anno 2010, in quanto presente nella relativa aerofotogrammetria, nonché la restante parte realizzata in ampliamento del preesistente e corredata di porticato, risultante dai rilievi aerofotogrammetrici solo a far data dall’anno 2017;

manufatto destinato a garage di mq. 48 circa già esistenti nei rilievi del 2010.

I predetti manufatti tutti realizzati sul lotto confinante con altro lotto (p.lla -OMISSIS-) su cui è ubicato il fabbricato ad uso residenziale dei ricorrenti oggetto di istanza di concessione di sanatoria.

Sulla base di tale accertamento è stato adottato l’impugnato provvedimento ex art. 30 del T.U.E. con cui si ordina la sospensione dei lavori dell’attività di lottizzazione abusiva in corso sulla predetta particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-.

Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato.

E’ anzitutto infondato il primo motivo di censura con cui i ricorrenti lamentano la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e il segmento partecipativo in contradditorio, assumendo che non vi fossero ragioni di celerità del procedimento tali da giustificare la pretermissione della fase partecipativa.

Deve in contrario rilevarsi che il provvedimento di sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva non ha solo finalità cautelari ma introduce il procedimento sanzionatorio, prevedendo la possibilità di revoca del provvedimento stesso entro il termine dei successivi 90 gg., durante il quale è concessa ai soggetti sanzionati la possibilità di provare la cessazione dell’attività di lottizzazione abusiva ovvero l’esistenza di altre ipotesi giustificative, quali quelle previste dal citato art. -OMISSIS- TUE al comma 10.

L’effetto sanzionatorio decorre solo allo spirare del termine dei 90 gg.

Ed assolve pertanto, sotto tale profilo, ad una funzione sostanzialmente equivalente a quella prevista dagli artt. 7 e ss L. 241/1990.

Ed altresì infondato il secondo motivo di censura con cui i ricorrenti deducono eccesso di potere sotto vari profili e falsa ed erronea presupposizione, assumendo difettare nella fattispecie gli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva materiale, anche perché una parte degli interventi edilizi abusivi risulterebbe ricadente B 26 destinata a piano di recupero urbanistico.

Rileva in contrario il Collegio che la fattispecie in esame correttamente sia stata ricondotta nella fattispecie della lottizzazione abusiva sia in ragione della pluralità degli immobili abusivamente realizzati ed oggettivamente riconducibili alla destinazione residenziale, sia in ragione della evidente lesione della riserva di pianificazione del territorio all’autorità comunale.

Ed invero gli immobili abusivi in questione ricadono in parte su zona E3 – agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica ed in parte in zona B26 soggetta a piano di recupero urbanistico; su tali particelle i ricorrenti hanno realizzato ben 4 manufatti edilizi abusivi, uno dei quali in corso di realizzazione, con conseguente compressione della riserva di pianificazione che spetta alla autorità comunale, trattandosi di attività abusiva potenzialmente idonea a pregiudicare anche l’adozione di piani di recupero.

Ed invero la realizzazione dei predetti manufatti ad uso residenziale interviene in un contesto già caratterizzato da diffusa edificazione abusiva con conseguente frustrazione della stessa futura possibilità di adozione di una efficace pianificazione di recupero, finalizzata appunto ad istituire i meccanismi di compensazione sulle aree non ancora compromesse da abusiva edificazione.

Né risulta conferente la circostanza che taluni detti manufatti sia stati realizzati in epoca precedente, 2005-2006 o 2010, trattandosi comunque di manufatti abusivamente realizzati e risultando sotto tale profilo del tutto irrilevante l’epoca di realizzazione.

Infine infondato il terzo motivo di censura in quanto l’impugnato provvedimento risulta supportato da ampia ed adeguata motivazione, attraverso una corretta e coerente valutazione dei fatti, considerato peraltro che l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è in re ipsa nella salvaguardia dell’integrità del potere pianificatorio dell’amministrazione comunale.

Non ha infine pregio il richiamo dei ricorrenti al principio del legittimo affidamento atteso che nel caso in esame trattasi di attività di edificazione nella piena consapevolezza della assenza di titolo edilizio.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dei ricorrenti.

TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 10.02.2026 n. 186

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