1. La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Nardò – località Santa Maria al Bagno, acquisito a seguito di compravendita nel 2015. L’immobile veniva realizzato con licenza di costruzione n. 845/1974, mentre alcune opere successive venivano legittimate con concessione edilizia in sanatoria n. 5407/2014.
1.3. Con determinazione n. 76 del 29 provvedimento 2020, il Comune di Nardò comminava alla ricorrente il pagamento della somma di € 1.717,9, dovuta, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, quale indennità risarcitoria per le opere abusive oggetto di sanatoria.
2. Conseguentemente, con ricorso notificato in data 3 aprile 2020 e depositato in data 21 aprile 2020, la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
– “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 689/81: intrasmissibilità della sanzione agli aventi causa dell’autore della violazione. Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 7 l. 689/1981, dovendosi qualificare l’indennità prevista dall’art. 167, co. 4, d.lgs. 42/2004 quale sanzione di natura amministrativa, con conseguente applicabilità dei principi di personalità e intrasmissibilità di cui alla richiamata disposizione. Pertanto, non essendo la ricorrente diretta responsabile degli abusi edilizi in questione (avendo acquistato il bene solo nel 2015), la comminazione della sanzione nei suoi confronti dovrebbe ritenersi illegittima.
“Violazione e falsa applicazione art. 28 della Legge n. 689/1981 – Prescrizione del diritto a richiedere il pagamento”.
Con il secondo motivo di ricorso è eccepita l’estinzione della pretesa sanzionatoria esercitata dall’amministrazione, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 l. 689/1981, decorrente dalla data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (ossia l’8 dicembre 2014).
2.1. Il Comune di Nardò, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. Ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Le censure proposte a mezzo dei due motivi di ricorso formulati possono essere esaminate congiuntamente, essendo entrambe volte a sostenere l’illegittimità della pretesa esercitata da parte dell’amministrazione comunale in ragione della violazione delle norme previste in materia di sanzioni amministrative dalla legge n. 689/1981 e, in particolare, del principio di intrasmissibilità dell’obbligazione sanzionatoria di cui all’art. 7 e della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28.
4.1. I motivi di ricorso sono infondati, non potendosi ritenere applicabili al caso di specie le norme indicate da parte della ricorrente.
4.2. Ed invero, pur effettivamente dovendosi dare conto di un precedente orientamento giurisprudenziale volto a sostenere l’applicabilità delle previsioni di cui alla l. 689/1981 anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, la giurisprudenza è oggi consolidata (con principi dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi), nell’affermare che: “… la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante… Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, di cui alla L. n. 24 novembre 1981, n. 689 (Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2155; id., sez. V, 15 aprile 2013, n. 2060… Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il potere sanzionatorio in materia paesaggistica, essendo l’illecito paesaggistico permanente, non si prescrive e permane fintanto che non sia operata la rimessione in pristino stato o il pagamento della specifica indennità di cui al quinto comma dell’art. 167 del D. lgs. n° 42 del 2004” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4946 del 3 giugno 2024; conforme ex multis anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1158 del 2 febbraio 2023).
4.3. Per quanto detto, pertanto, entrambi i motivi di ricorso sono infondati, in quanto la pretesa creditoria esercitata dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 167, co. 4, d.lgs. 42/2004 non è soggetta all’applicazione del principio di intrasmissibilità di cui all’art. 7 l. 689/1981, né alla prescrizione quinquennale per come configurata dal successivo art. 28, da ciò discendendo l’infondatezza del ricorso.
5. Nulla deve disporsi sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 13.02.2026 n. 208