*Urbanistica e edilizia -Presentazione della SCIA per l’esecuzione di un’attività destinata al recupero edilizio e nozione di rudere

*Urbanistica e edilizia -Presentazione della SCIA per l’esecuzione di un’attività destinata al recupero edilizio e nozione di rudere

1.La questione controversa riguarda il diniego adottato dal Comune di Ravello (prot. n. 17610 del 30 agosto 2023) della SCIA per il recupero del fabbricato in via S. Margherita n. 9; detto diniego è stato motivato in considerazione della ritenuta natura di intervento di ristrutturazione edilizia non ammissibile in zona Is1 “Insediamenti di interesse storico-ambientale”.

Dall’atto di acquisto a titolo gratuito (atto donazione rep. n. 20875 del 9 aprile 2019) emerge che l’immobile in questione è qualificato come rudere con retrostante corte e zonetta pertinenziali, qualificato al catasto come collabente.

Avverso detto diniego l’odierno appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania- Sez di Salerno che, con motivazione resa con sentenza in forma semplificata, lo ha rigettato sulla base dell’assorbente motivazione che, dalle fotografie depositate dalla parte ricorrente, l’intervento da effettuare consisteva nell’integrale trasformazione delle componenti anche strutturali dell’intero bene e quindi, come tale, non può configurarsi quale semplice restauro conservativo, ma come ristrutturazione edilizia.

2.Propone ora appello per i seguenti motivi:

– Error in judicando – error in procedendo –violazione di legge (artt. 3, 9bis e 22 ess. d.p.r. 380/2001; art. 19 l. 241/1990; art. 11 d.p.r. 31/2017) – violazione di legge (art. 24 cost. in relazione artt. 99 e 112 c.p.c.)

II – Error in judicando – error in procedendo –violazione di legge (artt. 3, 9- bis e 22 e ss. d.p.r. 380/2001; art. 19 l. 241/1990; art. 11 d.p.r. 31/2017)

III – Error in judicando – error in procedendo – (artt. 3, 9 – bis e 22 e ss. d.p.r. 380/2001; art. 19 l. 241/1990; art. 11 d.p.r. 31/2017) – violazione di legge (artt. 26, 27, 28, 29 e 30 n.t.a puc di Ravello).

2.1 In particolare con il primo motivo l’appellante censura il fatto che il giudice di primo grado, in altra controversia vertente il medesimo immobile, con decisione n. 1220/2023, ha annullato una precedente interdittiva della SCIA, disponendo il riesame; il giudice di primo grado si sarebbe sottratto ad una doverosa verifica della corretta ottemperanza della decisione di annullamento. Inoltre, rileva l’appellante che nella prima decisione avrebbe escluso la natura di “rudere” mentre nella seconda – quella impugnata – avrebbe “ribaltato” la precedente decisione, ritenendo il successivo ricorso manifestamente infondato senza procedere ad una istruttoria tecnica, attraverso una verificazione.

2.2 Con il secondo motivo censura la decisione appellata che, pur senza istruttoria tecnica, rileva che il caso in questione rientrerebbe nella categoria della ristrutturazione edilizia sulla scorta di una serie di constatazioni circa lo stato di fatto; da ciò ne fa conseguire che l’intervento non assentito sarebbe riconducibile invece nella categoria del restauro-risanamento conservativo.

2.3 Con il terzo motivo ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente assunto che la dedotta preclusione edilizia esimerebbe il Comune di Ravello dall’obbligo di acquisire il parere della Soprintendenza ricadendosi in area vincolata. Ciò avrebbe comportato una violazione del giusto procedimento atteso che l’omesso coinvolgimento dell’organo ministeriale, ai fini della sanatoria paesaggistica, potrebbe al più giustificarsi nelle sole ipotesi in cui il diniego fosse giustificato unicamente da motivi giuridici, che non richiedano cioè alcun apprezzamento di fatto; il tutto richiamando giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., Sez. VI, n. 6960/2018; cfr. anche C.d.S., Sez. VI, n. 3026/2022).

L’appellante ripropone anche i motivi già proposti in primo grado.

3. Il Comune appellato sia in primo grado che nel presente giudizio non si è costituito.

Al fini del decidere questa Sezione ha disposto una verificazione con ordinanza n. 9635 del 2 dicembre 2024 da svolgersi dal preposto all’ Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Salerno, con facoltà di delega interna; i quesiti posti erano i seguenti:

1) venga individuata preliminarmente la zona omogena ove è collocato l’immobile, il relativo regime urbanistico nonché i precedenti utilizzi come risultanti ufficialmente;

2) se l’immobile oggetto della presente controversia presenti caratteristiche intrinsecamente idonee alla classificazione quale rudere ai fini edilizi;

3) se, anche sulla scorta delle coordinate interpretative sopra riportate, in considerazione dei lavori da eseguire l’intervento possa qualificarsi come di risanamento conservativo (ex art. 3, lett. c) d.P.R.380/2001) ovvero di ristrutturazione edilizia (ex art 3, lett. d) d.P.R.380/2001), indipendentemente dalla intervenuta classificazione catastale, ovvero secondo altre tipologie.

4. Dalla verificazione emergono le seguenti risposte ai quesiti posti:

– l’immobile è ricompreso nella “zona Is – Insediamenti di interesse storico ambientale, equivalente alla zona omogenea “A” di cui al D.M. 1444/1968; in particolare appartiene alla zona Is1 – tessuti storici ricadenti nella zona territoriale 2 del Piano Urbanistico Territoriale (tessuti storici);

– accertata la sua consistenza, conservata nella sua identità plano – volumetrica originaria, si può lecitamente affermare che il fabbricato non presenta le caratteristiche di “rudere”;

– l’intervento proposto da parte ricorrente si può qualificare come risanamento conservativo (ex art 3, lett. c) d.P.R.380/2001).

5.Nel merito il ricorso è fondato.

Sulla scorta del criterio della ragione più liquida va al riguardo rilevato che la verificazione restituisce un quadro di fatto completo ed idoneo a supportare la presente decisione.

Come già evidenziato con la richiamata ordinanza con la quale si è disposta la verificazione (ord. 9635/2024) sulla scorta della giurisprudenza consolidata:

– è da ritenersi rudere l’opera muraria ancora esistente che non consente la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario (cfr.Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5375);

– rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti, la modifica e la redistribuzione dei volumi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 2015, n. 3505;Consiglio di Stato, sez. IV, 21 ottobre 2019, n. 7151 nonché da ultimo Consiglio di Stato sez. VI, 15 aprile 2022, n. 2885);

– la ristrutturazione può condurre ad “un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” mentre il restauro e il risanamento conservativo non possono mai comportare un organismo in tutto o in parte diverso dal preesistente, avendo sempre la finalità di conservare l’organismo edilizio ovvero di assicurarne la funzionalità (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 20 settembre 2021, n. 6405);

– è da ritenersi come nuova costruzione l’intervento su un manufatto – da qualificarsi come rudere – costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 settembre 2020, n. 5350).

6. Va ancora rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata in materia edilizia, non può farsi rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia un intervento su un immobile preesistente, del quale tuttavia rimangono soltanto pochi residui e tracce e la cui opera muraria ancora esistente non consente, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario, e, quindi, la sua fedele ricostruzione; in tal caso infatti l’immobile deve essere considerato un rudere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5375).

7. Nel caso specifico va primariamente considerato, sulla scorta della collocazione in zona Is 1, l’art. 27, comma 11 delle n.t.a il quale dispone che:

“Nelle more della formazione dei PUA (Piani di Recupero) … sono consentiti, sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto e secondo le procedure vigenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo (per i quali il rispetto dei caratteri tipologici e morfologici, viene assicurato dalle … norme e dalla specifica disciplina per essi stabilita dal RUEC) i cambi di destinazione d’uso, non connessi ad interventi comportanti modifiche dei prospetti, della sagoma, delle superfici e dei volumi, nell’ambito degli usi consentiti dalle … norme”.

Sulla scorta di quanto disposto il risanamento conservativo è legittimo.

Al riguardo la verificazione restituisce un quadro chiaro ed intellegibile ictu oculi.

Infatti si fa riferimento al fatto che:

– “allo stato attuale il manufatto è in condizioni tali da renderne individuabili con certezza la originaria volumetria e la sagoma”;

– la pavimentazione è costituita da terreno battuto sia al piano terra che al livello sottostante;

– la scia presentata in data 13/02/2023, oggetto del diniego qui impugnato, aveva ad oggetto i seguenti interventi conservativi:

ripristino del tetto di copertura con travi in legno, tavolato sovrastante, guaina di coibentazione con copertura a tegole del tipo coppi antichi;

sostituzione infissi con recupero di quelli ammalorati;

ripristino del vecchio allaccio fognario;

rifacimento dell’impianto idrico ed elettrico.

Appare quindi evidente che gli interventi da svolgere avevano la finalità di conservare l’organismo edilizio e di assicurarne la funzionalità e che quindi l’intervento proposto da parte appellante si può qualificare come risanamento conservativo (ex art 3, lett. c) d.P.R.380/2001) e quindi ammissibile sulla scorta di quanto disposto dalle n.t.a.

Nell’ipotesi in esame l’immobile ha una sua connotazione ed una sua identità planovolumetrica, sono esistenti le pareti, e, come rileva la verificazione, è in condizioni tali da renderne individuabili con certezza la originaria volumetria e la sagoma.

8. In considerazione di quanto sopra il ricorso è da accogliere.

Restano assorbite le restanti censure.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.

In relazione agli oneri complessivi della verificazione si prende atto della relazione di verificazione, nonché della richiesta di liquidazione del compenso per l’opera svolta.

La richiesta liquidazione appare condivisibile in considerazione della complessità della fattispecie e pertanto le spese di liquidazione vanno liquidate nella misura complessiva di € 4.548,39.

La somma, così liquidata, dovrà essere decurtata dell’anticipo già ricevuto, pari a euro 3.000, provvisoriamente posto a carico dell’appellante al quale dovrà essere rimborsato dal Comune appellato; l’importo complessivo va aumentato del contributo previdenziale e I.V.A., se dovuti.

CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 31.12.2025 n. 10487

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