*Urbanistica e edilizia – Presentazione della SCIA  e realizzazione di un terrazzo a “L”, prospiciente un resede interno privato e trasformazione di una finestra esistente in portafinestra, diniego del Comune e sospensione dei lavori

*Urbanistica e edilizia – Presentazione della SCIA  e realizzazione di un terrazzo a “L”, prospiciente un resede interno privato e trasformazione di una finestra esistente in portafinestra, diniego del Comune e sospensione dei lavori

1. Con il primo motivo di appello deduce l’appellante “Erronea decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge n. 241/1990, art. 75 del regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità, travisamento, carenza di motivazione”.

Evidenzia che la citata disposizione regolamentare, nella versione vigente al momento della presentazione della pratica edilizia in questione, disponeva “1. Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e in generale le facciate non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica delle stesse, o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici originari dell’edificio o con il contesto urbano di riferimento. 2. Sono ammessi, nel rispetto della disciplina del Regolamento Urbanistico e dei requisiti igienico-sanitari, previa redazione di un progetto unitario a garanzia dei criteri di coerenza tipologica e di corretto inserimento nel contesto, da sottoporre a preventiva verifica da parte della Commissione edilizia interna:

– gli interventi che comportino la formazione o rilevante modifica di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti;

– gli interventi su logge, terrazzi e porticati che prevedano l’organico riutilizzo di tali superfici in un coerente rapporto formale e distributivo con l’edificio e con il contesto;

– gli interventi sulle facciate, anche con creazione o modifica di logge, terrazze, porticati, schermature e frangisole finalizzati all’efficientamento energetico dell’edificio”.

Deduce che, poiché tale norma prevederebbe alcuni criteri estremamente generali, l’apprezzamento del c.d. “decoro urbano” necessiterebbe di motivazione rafforzata, soprattutto laddove tali giudizi siano negativi. L’ordinanza impugnata, infatti, altro non sarebbe che il mero rinvio alla norma regolamentare di cui sopra, posto che il Comune non ha precisato in alcun modo perché la terrazza ad angolo con forma ad “L” altererebbe la composizione architettonica della facciata dell’edificio e costituirebbe elemento tipologicamente non coerente con il contesto di riferimento, dovendosi ritenere un inserimento non rispettoso delle prescrizioni regolamentari sul decoro.

2. Con il secondo motivo rubricato “Erronea e/o omessa decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 4 DPR n. 380/2001, art. 3 legge n. 241/1990, art. 1120 codice civile. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità, carenza di motivazione, genericità. Il TAR Toscana ha respinto anche il secondo motivo di ricorso in cui si è censurato lo stesso art. 75 del regolamento edilizio per la sua genericità ed in quanto sostanzialmente attribuirebbe un potere ai limiti dell’arbitrarietà. La disposizione, quindi, contrasterebbe con l’art. 4 testo unico dell’edilizia (se non con l’art. 36 Costituzione) che consente, ma anche impone ai Comuni di adottare un regolamento edilizio che indichi specificamente e non genericamente la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, non consentendo agli enti di arrivare a bloccare l’attività edilizia sulla base di un mero giudizio estetico, tanto meno ove lo stesso riguardi immobili privi di pregio.

3. Con il terzo motivo rubricato “Erronea decisione. Violazione e/o falsa applicazione art. 3 legge n. 241/1990, art. 75 Regolamento Edilizio comunale, art. 10 regolamento regionale n. 64/R del 2013.

Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità, travisamento, carenza di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà.

Si duole l’appellante del fatto che non vi sarebbero valide ragioni per negare la realizzazione del terrazzo a L in quanto lo stabile non ha particolare pregio e inoltre, contrariamente a quanto affermato dal TAR, il manufatto è destinato ad essere realizzato non nella parte dell’immobile prospiciente la pubblica via, vale a dire la vera e propria “facciata” a cui evidentemente il regolamento edilizio intende riferirsi laddove lo stesso tutela il “decoro urbano”, bensì in quella tergale che affaccia su un resede interno privato.

4. Così sintetizzati i motivi d’appello, va dato atto che con la sopra citata ordinanza n. 690/2018 il Comune di Firenze, viste le modifiche progettuali apportate dalla ricorrente, ritenendo superate le criticità rilevate con i precedenti atti, ha revocato la propria precedente ordinanza n. 502/2018, impugnata nel presente giudizio. Avverso quest’ultimo provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, lamentandone l’illegittimità, in via derivata, per gli stessi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo e per la carenza dei presupposti di cui all’art. 21 quinqiues della l. n. 241/1990 per la revoca dei provvedimenti amministrativi.

Sennonchè l’appellante non deduce alcuna censura sulla parte della sentenza che si pronuncia (ovvero omette di pronunciarsi) sui motivi aggiunti, di talchè il provvedimento oggetto del ricorso per motivi aggiunti è divenuto definitivo. Ne deriva ulteriormente che anche il ricorso principale dovrebbe essere improcedibile in quanto avente ad oggetto un atto eliminato dal mondo giuridico dall’amministrazione.

In ogni caso l’appello è infondato nel merito.

L’art. 75 del regolamento edilizio del Comune di Firenze si inquadra nell’ambito della funzione tipica dello strumento normativo locale, di atto deputato a disciplinare le modalità costruttive, con specifica funzione di tutela del decoro architettonico, secondo l’ampia discrezionalità in materia riservata all’amministrazione locale (oggi: art. 4 del testo unico dell’edilizia). Più nello specifico, per quanto qui di interesse l’art. 75 vieta interventi che interessino terrazze e in generale le facciate se alterano la composizione architettonica delle stesse, o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici originari dell’edificio o con il contesto urbano di riferimento. Stabilisce, poi, che sono ammessi gli interventi che comportino la formazione o rilevante modifica di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti previa sottoposizione a preventiva verifica da parte della Commissione edilizia interna che ha negato la realizzazione del terrazzo a L, consentendo tuttavia analoga opera lineare.

Di questa legittima disposizione regolamentare costituisce attuazione il provvedimento impugnato con ricorso in primo grado.

Conseguentemente, l’appello va respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

CONSIGLIO DI STATO, II – sentenza 20.01.2026 n. 420

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