1. Il primo motivo di appello è rubricato: «Erroneità della sentenza appellata per violazione dell’articolo 2, comma 3, lett. b), dell’articolo 8, comma 3 e dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008 e per violazione dell’articolo 21-bis della legge provinciale n. 17 del 1993, e per violazione dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria. Riproposizione del primo motivo di ricorso: Violazione dell’articolo 2, comma 3, lett. b), articolo 8, comma 3 ed articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008, violazione dell’articolo 21-bis della legge provinciale n. 17 del 1993, in quanto sono state vietate delle attività nonostante per esse sussistono tutti i presupposti. Eccesso di potere. Vizio di motivazione».
Parte appellante contesta il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 1 del ricorso di primo grado.
1.1 Parte appellante ricorda preliminarmente i motivi per i quali il Comune ha respinto l’autorizzazione richiesta dallo stesso appellante. Essi sono:
(i) la stalla e il fienile sono stati approvati esclusivamente per scopi agricoli e non vi è alcuna indicazione di un uso temporaneo diverso;
(ii) le attività agrituristiche sono consentite solo negli edifici residenziali;
(iii) l’edificio agricolo dispone di un solo bagno e non sono rispettati i requisiti igienici;
(iv) l’uso previsto non è un’attività agricola accessoria ammessa ai sensi dell’articolo 37, comma, 3 della legge provinciale n. 9 del 2018.
(v) per l’attività del party service non è disponibile un accesso adeguato al fienile;
(vi) mancanza di locali idonei alla preparazione di cibi e bevande.
1.2 Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui afferma che l’articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2008 vieta a priori l’utilizzo del nuovo fabbricato rurale per attività agroturistiche perché si tratta non di un edificio già esistente, ma di nuova costruzione, sostenendo che:
– l’articolo 4 della legge provinciale sull’agriturismo, a contrario di quanto elaborato dal Trga, non riproduce nella sostanza l’articolo 3 della legge n. 96 del 2006, sul quale si è espresso la Corte costituzionale;
– mentre la disposizione statale ha introdotto nel comma 1 dell’articolo 3 il nuovo criterio temporale secondo il quale per le attività agrituristiche possono essere utilizzati “gli edifici o parti di essi già esistenti nel fondo”, la disposizione provinciale riproduce, invece, all’articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2008 sostanzialmente quanto era stato disposto dall’ormai abrogato articolo 3, comma 1 della “vecchia” legge sull’agriturismo n. 730 del 1985, ovvero che “Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso”;
– il diverso tenore letterale dell’articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2008 rispetto all’articolo 3 della legge n. 96 del 2006 deve indurre a concludere che, per la disciplina provinciale, non costituisce impedimento il fatto che l’edificio rurale sia di nuova costruzione ai fini dell’ammissibilità dell’esercizio delle attività agrituristiche;
– questa conclusione trova conferma sul piano sistematico nell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018 sul territorio e paesaggio (al comma 4 è previsto che, nella sede dell’azienda agricola del maso chiuso, possa essere realizzata una volumetria massima di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale);
– è fuori discussione, a livello provinciale, che anche le eventuali nuove costruzioni possano essere destinate ad attività agrituristiche, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo citato (cfr. anche l’ormai abrogato articolo 108 della legge provinciale n. 13 del 1997, sostituita da ultimo dall’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2007);
– nell’ordinamento provinciale non sussiste, a differenza di quello statale, alcun criterio temporale relativo al momento della realizzazione dell’edificio rurale ai fini dell’ammissibilità dell’attività agrituristica;
– di conseguenza, va disattesa l’argomentazione del Trga di Bolzano secondo cui l’articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2008 vieterebbe a priori l’utilizzo del fabbricato rurale in questione per attività agrituristiche, proprio perché di nuova costruzione (cfr. da pag. 7 a pag. 8 della sentenza impugnata).
1.3 Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’utilizzo secondario e saltuario del fabbricato rurale per attività agrituristiche è in contrasto con il progetto di costruzione e con l’articolo 4, comma 1 della legge provinciale sull’agriturismo (poiché tale disposizione ammette tale attività soltanto per edifici o parti di essi non necessari alla conduzione dell’azienda agricola cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), sostenendo che:
– la locuzione “edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell’azienda agricola” nell’articolo 4, comma 1 della legge provinciale sull’agriturismo non richiede che negli edifici da utilizzare ai fini agrituristici l’attività agricola primaria debba essere totalmente assente per poterli considerare “non necessari alla conduzione dell’azienda agricola”;
– quel che rileva è che l’attività agrituristica esercitata non si ponga in contrasto con le esigenze dell’attività agricola primaria esercitata negli edifici menzionati;
– si tratta di un mero criterio di prevalenza dell’attività primaria sulle attività secondarie perché vi sono una serie di attività agrituristiche che necessariamente coesistono con l’attività agricola primaria esercitata negli edifici rurali (attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva e di ippoturismo di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c, della legge provinciale sull’agriturismo);
– nell’ottica dell’articolo 1 della legge provinciale sull’agriturismo, che si pone come obiettivo lo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, non si può che condividere l’interpretazione dell’articolo 4, comma 1 della legge provinciale che ammette l’utilizzo temporaneo dell’edificio rurale nei periodi in cui questo non è necessario alla conduzione dell’azienda agricola, come prospettato dal ricorrente, anche al fine di sostenere la produzione agricola primaria attraverso la somministrazione dei prodotti elaborati in luogo nella stessa sede aziendale;
– l’interpretazione restrittiva del Trga richiederebbe la dismissione permanente dell’edificio rurale dall’attività agricola prima di poterlo destinare all’attività secondaria, il che sarebbe in contrasto con gli scopi stessi della legge;
– la somministrazione di pasti e bevande presso il fabbricato rurale, nei giorni comunque limitati all’anno in cui questo non viene utilizzato per l’attività agricola primaria e non è quindi necessario alla conduzione dell’azienda agricola, è pienamente conforme all’articolo 4, comma 1 della legge provinciale sull’agriturismo.
1.4 Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che la somministrazione di pasti e bevande, nonché il party service, sarebbero ammissibili esclusivamente nella cubatura residenziale dell’azienda agricola e, quindi, non nel fabbricato rurale del ricorrente, sostenendo che:
– il dato letterale dell’articolo 4, comma 1 della legge provinciale sull’agriturismo indica indistintamente gli edifici dell’impresa agricola come luoghi nei quali è possibile svolgere le attività agrituristiche;
– gli edifici dell’impresa agricola possono essere utilizzati nella misura in cui non siano necessari alla conduzione dell’azienda agricola;
– già il tenore letterale della norma suggerisce, quindi, che normalmente si tratti di fabbricati rurali, in quanto questi fanno sempre parte dell’azienda agricola come luoghi di produzione agricola, mentre solo eventualmente all’azienda agricola è connessa anche l’abitazione dell’imprenditore agricolo;
– a conferma di questo, basta ricordare che la precedente legge sull’agriturismo n. 730 del 1985 (dalla quale trae origine la legge provinciale in questione) stabiliva all’articolo 3 che «[p]ossono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso»: se il legislatore provinciale ha utilizzato nell’articolo 4, comma 1 della legge provinciale sull’agriturismo le parole “edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell’azienda agricola”, non intendeva certo limitare l’ambito delle attività agrituristiche alle sole abitazioni rurali. Se il legislatore avesse effettivamente voluto questa restrizione, lo avrebbe certamente esplicitato nella disposizione in questione;
– il legislatore provinciale restringe espressamente nell’articolo 5, comma 1 della legge provinciale n. 7 del 2008 gli edifici idonei per l’attività agrituristica, ma limitatamente all’attività agrituristica dell’ospitalità in alloggi («L’attività di ospitalità in alloggi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. L’attività può essere svolta nell’ambito del volume abitativo ammissibile ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche»);
– ne consegue che la regola generale è che le attività agrituristiche possano essere svolte indistintamente negli edifici dell’azienda agricola (salvi i requisiti di stabilità, sicurezza e igienico-sanitari per l’attività svolta), ad eccezione dell’attività di ospitalità in alloggi, che può essere svolta soltanto nella volumetria residenziale;
– anche l’articolo 4, comma 2 della legge provinciale sull’agriturismo conferma che le attività agrituristiche, ad eccezione dell’ospitalità in alloggi, possono essere esercitate nei fabbricati rurali (la disposizione statuisce che «[i] locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali»);
– tale norma implica necessariamente che il legislatore provinciale avesse in mente i fabbricati rurali come edifici nei quali esercitare, salvi gli altri requisiti di legge e ad eccezione dell’ospitalità in alloggi, le attività agrituristiche;
– le argomentazioni del Trga non convincono, poiché il fatto che la disposizione “i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili (…) alle abitazioni rurali” non comporta la trasformazione dei fabbricati rurali utilizzati per attività agrituristiche in volumetria residenziale ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018;
– l’assimilabilità durante il periodo di utilizzo del fabbricato rurale per attività agrituristica non implica certamente un cambio di destinazione d’uso;
– pertanto, non sussiste il pericolo evidenziato dal Trga riguardo all’elusione del volume residenziale dei masi chiusi di cui all’articolo 37, comma 4 della legge provinciale n. 9 del 2018;
– anche l’articolo 37, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018, citato dal Trga quale unica eccezione per l’esercizio di attività secondarie nei fabbricati rurali, conferma in realtà quanto dedotto dal ricorrente in primo grado;
– il comma 3 della legge provinciale n. 9 del 2018 sulle (altre) attività secondarie nei fabbricati rurali non delimita l’ammissibilità delle attività agrituristiche previste dalla legge provinciale sull’agriturismo, ma conferma semplicemente che, entro certi limiti, nei fabbricati rurali possono essere svolte attività che non sono attività agricole primarie;
– inoltre, il comma 3 consente di ampliare il fabbricato rurale per le attività secondarie, non in base alla misura necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola di cui al comma 1, ma in funzione delle esigenze dell’attività secondaria;
– questa disposizione deve indurre a ritenere che le norme della legge provinciale sull’agriturismo, che si riferiscono sempre ad attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, non debbano essere interpretate in senso restrittivo, ma in modo sistematico e teleologicamente orientato;
– l’articolo 1 della legge provinciale sull’agriturismo definisce chiaramente l’obiettivo dello sviluppo della multifunzionalità in agricoltura, e ciò implica che l’imprenditore agricolo possa utilizzare anche i suoi fabbricati rurali, nei limiti della prevalenza dell’attività agricola primaria e ad eccezione dell’ospitalità in alloggi, per l’attività agrituristica;
– il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018 stabilisce chiaramente che “è considerata attività agricola l’attività dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile”, quindi non vi è motivo di dubitare che l’agriturismo rientri fra le attività agricole ai fini dell’applicazione della disciplina urbanistica;
– infine, va disatteso anche l’ulteriore argomento del Trga di Bolzano secondo cui “l’unico utilizzo temporaneo dei fabbricati rurali esistenti per altri scopi è previsto al comma 10 dell’articolo 37, secondo cui l’imprenditore agricolo può realizzare locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali, nei limiti strettamente necessari”;
– anche questa disposizione, in realtà, non supporta in alcun modo l’interpretazione della legge provinciale sull’agriturismo adottata dal Trga;
– tale disposizione introduce chiaramente una deroga al comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018, relativo al volume massimo di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale, poiché permette di realizzare locali per alloggi all’interno del fabbricato rurale che altrimenti sarebbero considerati residenziali;
– si tratta di una modifica duratura del fabbricato rurale, che deve essere adeguato per l’alloggio di persone, riducendo così necessariamente la superficie utile destinata all’attività agricola primaria;
– questa eccezione non supporta in alcun modo l’idea che la legge provinciale sull’agriturismo vieti a priori l’attività agrituristica nei fabbricati rurali;
– seguendo l’interpretazione del Trga, tutto sembrerebbe ammissibile tranne l’attività agrituristica;
– così non solo si potrebbero svolgere altre attività secondarie nel fabbricato rurale, ma si potrebbe anche ampliarlo per tali attività, in deroga alla misura prevista dal comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018;
– inoltre, il fabbricato rurale potrebbe essere modificato stabilmente con la costruzione di alloggi per il personale stagionale, in deroga alla volumetria residenziale massima di cui al comma 4, riducendo così la superficie utile per la conduzione dell’azienda agricola di cui al comma 2;
– tuttavia, ciò che il Trga ritiene vietato, proprio in virtù di un’interpretazione sistematica con le disposizioni precedenti, è l’esercizio dell’attività agrituristica nei fabbricati rurali;
– ma, secondo il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2018, l’attività agrituristica deve essere considerata attività agricola a tutti gli effetti, per il rinvio all’articolo 2135 del codice civile;
– in fatto, va precisato che il ricorrente, ai fini dell’esercizio dell’attività agrituristica, temporanea e saltuaria, e nei limiti delle necessità dell’attività agricola primaria, non ha eseguito alcuna opera che possa ridurre la superficie utile destinata all’attività agricola primaria;
– in conclusione, non può essere condivisa la reiezione del primo motivo di ricorso, che si basa sull’argomentazione secondo cui le attività segnalate e dichiarate dal ricorrente nei locali del fabbricato rurale non sarebbero conformi alla legge provinciale sul territorio e sul paesaggio (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata);
– la sentenza appellata, invece, si pone in contrasto con l’articolo 2, comma 3, lett. b), dell’articolo 8, comma 3, e dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008, nonché con l’articolo 21-bis della legge provinciale n. 17 del 1993.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Non può essere accolta la tesi secondo la quale l’articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2008 non vieterebbe a a priori l’utilizzo del nuovo fabbricato rurale per attività agroturistiche.
L’articolo 4 della l.p. n. 7/2008 (Disciplina dell’agriturismo) così recita: «Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell’impresa agricola e negli edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell’azienda agricola».
Parte appellante propone interpretazioni della norma sulla base delle differenze di formulazioni rispetto a normative statali ovvero a normative previgenti.
Secondo l’art. 12 delle preleggi, però «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».
In tema di interpretazione della legge ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, nelle ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente a individuarne, in modo chiaro e univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore e desumibile anche dalla connessione fra i singoli disposti (Cons. Stato, Sez. V, 18/07/2024, n. 6440).
Leggendo la lettera della norma (“edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell’azienda agricola”) emerge in maniera piana che l’attività agrituristica può essere esercitata esclusivamente in edifici (o parti di essi) non necessari alla conduzione aziendale, e pertanto preesistenti, e non invece in nuove costruzioni, assentite a norma dell’articolo 37, comma 2, l.p. 9/2018. Secondo quest’ultima disposizione «All’interno e al di fuori dell’area insediabile possono essere realizzati fabbricati rurali nella misura necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola». Ma subito dopo la stessa norma chiarisce che «Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell’azienda agricola. Ai fini del dimensionamento dei fabbricati rurali sono determinanti il tipo di attività agri cola effettivamente esercitata e, ad eccezione dell’apicoltura, anche la dimensione delle superfici coltivate». La dimensione di tali fabbricati, pertanto, viene commisurata unicamente all’attività agricola primaria senza far riferimento in alcun modo all’attività di agriturismo che può essere esercitata (ex art. 4, comma 2, l.p. 7/2008) in edifici aventi destinazione residenziale.
2.2 Non possono essere condivise le critiche rivolte all’affermazione del primo giudice secondo la quale l’utilizzo secondario e saltuario del fabbricato rurale per attività agrituristiche è in contrasto con il progetto di costruzione e con l’articolo 4, comma 1 della legge provinciale sull’agriturismo.
Anche in questo caso, parte appellante propone una interpretazione della frase “edifici o parti di essi ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell’azienda agricola” (contenuto nell’art. 4, comma, l.p. 7/2008) che trascende il significato, altrimenti chiaro, emergente dalla lettera della norma.
Per convincersene è sufficiente por mente ad una semplice considerazione. Se in un manufatto destinato alla funzione agricola si svolge un’attività agrituristica risulta evidente che il medesimo manufatto non può essere più utilizzato per la funzione agricola: le due attività non possono essere esercitate contemporaneamente nello stesso luogo, essendo tra loro incompatibili.
E il progetto edilizio era stato autorizzato, nella sua forma e dimensione, esclusivamente per soddisfare il fabbisogno dell’azienda agricola.
Gli argomenti proposti dall’appellante che fanno leva sullo sviluppo della multifunzionalità in agricoltura non rilevano nel caso di specie nel quale non si discute in generale di detto obiettivo ma della possibilità di usare uno specifico manufatto per una finalità diversa da quella per il quale era stato assentito.
Il primo giudice ha giustamente rilevato che il provvedimento impugnato del 25 ottobre 2024 risulta sotto questo profilo correttamente motivato: l’edificio rurale sito sulla particella 1064 della C.C. Vahrn I, oggetto della richiesta di variazione (comunicazione di avvio dell’attività di “Buschenschank” e inizio dell’attività aggiuntiva di “party-service” nell’ambito delle “vacanze in agriturismo”), è stato autorizzato, per dimensioni e conformazione, esclusivamente sulla base delle esigenze dell’attività agricola. Nessun riferimento ad una necessità temporanea del fabbricato ai fini agricoli risulta né dagli atti della concessione edilizia né da quelli relativi all’agibilità.
2.3 Non possono essere accolte le critiche rivolte alla sentenza nella parte in cui stabilisce che la somministrazione di pasti e bevande, nonché il party service, sono ammissibili esclusivamente nella cubatura residenziale dell’azienda agricola e, quindi, non nel fabbricato rurale del ricorrente.
Secondo parte appellante le attività agrituristiche possono essere svolte in qualsivoglia edificio dell’impresa agricola.
Ma il comma 2 del citato articolo 4 della legge provinciale 7/2008 stabilisce che «i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali». Ne discende che i locali destinati all’agriturismo, (in quanto assimilati a tutti gli effetti ad abitazioni rurali) devono rispettare i limiti di volumetria residenziale previsti. Se si dovesse ritenere che l’attività agrituristica è consentita all’interno di qualsivoglia locale aziendale agricolo, come tali da considerare “abitazioni rurali” (ex art. 4, comma 2, l.p. 7/2008, poc’anzi citato) si arriverebbe ad ammettere che la volumetria residenziale massima consentita per le aziende agricole (ed in particolare per il maso chiuso) non avrebbe alcun limite. Oggi la legge prevede un limite massimo di volumetria realizzabile (cfr. art. 37, comma 4, l.p. 9/2018).
2.4 Parte appellante ripropone il primo di ricorso già proposto in primo grado (si veda la parte iniziale del primo motivo di appello). Per quanto esposto, non sono fondate le critiche rivolte alle ragioni per le quali il Trga ha rigettato il primo motivo di ricorso in primo grado. Di conseguenza non sarebbe necessario soffermarsi ulteriormente su detto motivo.
In ogni caso si rileva quanto segue.
2.4.1 Nel motivare il provvedimento impugnato, il Comune aveva addotto come motivi di impedimento (i) il fatto che la stalla e il fienile siano stati approvati esclusivamente per scopi agricoli e che non vi sia alcuna indicazione di un uso temporaneo diverso; e (ii) che le attività agrituristiche siano consentite solo negli edifici residenziali.
Parte appellante ribadisce le critiche al fondamento di detti motivi sostenendo che:
– le attività agrituristiche sono considerate attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile e sono, quindi, consentite nei fabbricati rurali;
– le attività segnalate non contrastano con l’uso agricolo, ma lo promuovono attraverso una migliore commercializzazione dei prodotti agricoli;
– il Comune aveva già autorizzato l’uso del fienile per la festa del fienile del settembre 2024, quindi il divieto improvviso è non solo illegittimo, ma anche del tutto illogico e contradditorio;
– la legge provinciale sulla disciplina dell’agriturismo non prevede da nessuna parte che la somministrazione di cibi e bevande debba avvenire solo negli edifici residenziali;
– solo per l’alloggio degli ospiti esiste il vincolo specifico ed espresso che debba essere utilizzata la cubatura residenziale;
– secondo la legge provinciale n. 9 del 2018 le attività agrituristiche sono espressamente considerate attività agricole consentite su terreni agricoli e in edifici agricoli, ad eccezione della menzionata attività dell’ospitalità nella sola cubatura residenziale (cfr. articolo 37, comma 1 della
legge provinciale n. 9 del 2018).
Gli argomenti spesi dall’appellante non sono condivisibili.
Come detto dianzi, a norma dell’art. 4, comma 2, l.p. 7/2008, “i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali”. Tale disposizione non autorizza l’esercizio dell’attività agrituristica nei fabbricati rurali, trasformandoli ipso iure in residenziali, bensì ribadisce che l’agriturismo è ammesso soltanto nei locali già aventi destinazione abitativa.
L’art. 2135 c.c. distingue tra attività agricola in senso proprio e attività connesse, tra cui rientrano le attività agrituristiche: queste ultime sono consentite solo “nei limiti stabiliti dalla legge”, dunque nel rispetto della destinazione urbanistica prescritta.
2.4.2 Nel motivare il provvedimento impugnato, il Comune aveva addotto come motivo di impedimento anche il fatto che l’edificio agricolo disponeva di un solo bagno e che non erano rispettati i requisiti igienici.
Parte appellante ribadisce le critiche al fondamento a detto motivo sostenendo che:
– oltre il bagno nel fienile sono disponibili ulteriori servizi igienici nell’edificio principale, nel quale si svolge già l’attività del ristoro di campagna;
– per la festa del fienile del settembre 2024 il Comune aveva approvato l’idoneità del fienile per ospitare fino a 300 persone, senza alcuna obiezione in relazione alla disponibilità di un (ulteriore) bagno;
– il Comune avrebbe dovuto chiedere come condizione per l’esercizio dell’attività, semmai, la predisposizione di servizi igienici mobili, invece di vietare completamente l’attività denunciata.
Gli argomenti spesi dall’appellante non sono condivisibili.
Esiste una distanza di circa 180 metri tra l’edificio oggetto di causa e quello principale). Tale circostanza rende di fatto impraticabile l’uso dei servizi igienici dell’edificio principale.
E le carenze strutturali non possono essere superate ricorrendo a prescrizioni ovvero all’uso di servizi mobili: l’edificio rurale (non destinato ad abitazione), non possiede i requisiti indispensabili per ospitare attività agrituristiche.
Come rilevato il dal primo giudice, il ripetuto richiamo all’autorizzazione della festa nel fienile non è conferente. Si trattava di un permesso individuale per una manifestazione pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, che è soggetto a requisiti di legge completamente diversi rispetto ad un utilizzo conforme all’attività di agriturismo.
2.4.2.1 Nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione parte appellante sostiene che esisterebbe un servizio igienico nel fienile.
L’affermazione non è suffragata da alcun elemento di prova. Soprattutto non è provato che tale servizio sarebbe idoneo per le necessità di un ristoro di campagna.
2.4.3 Nel motivare il provvedimento impugnato, il Comune aveva addotto come motivo di impedimento anche il fatto che l’uso previsto non è un’attività agricola accessoria ammessa ai sensi dell’articolo 37, comma 3 della legge provinciale n. 9 del 2018.
Parte appellante ribadisce le critiche al fondamento a detto motivo sostenendo che:
– l’articolo 37, comma 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 consente le attività agricole negli edifici rurali, tra cui rientra la somministrazione di cibo e bevande quale attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
– pertanto l’ordinamento provinciale non vieta le attività agrituristiche negli edifici rurali, ma le consente espressamente, ad eccezione dell’attività dell’ospitalità in alloggi che può essere specificamente espletata nella sola cubatura residenziale.
Gli argomenti spesi dall’appellante non sono condivisibili.
Come già illustrato in precedenza, all’art. 4, l.p. 7/2008, consente le attività agrituristiche, salvo specifiche eccezioni, esclusivamente nei locali ad uso abitativo.
2.4.4 Nel motivare il provvedimento impugnato, il Comune aveva addotto come motivo di impedimento anche il fatto che per l’attività del party service è disponibile un accesso adeguato al fienile.
Parte appellante ribadisce le critiche al fondamento a detto motivo sostenendo che:
– l’accesso al fienile è stato ritenuto adeguato per l’autorizzazione della sagra nel fienile del settembre 2024 e non si vede per quale motivo questa idoneità possa essere venuta meno nel giro di poche settimane;
– l’edificio agricolo è parte integrante della sede aziendale che dispone di un accesso adeguato;
– se fossero davvero necessarie modifiche per l’accesso al fienile, il Comune avrebbe dovuto concedere un termine per adeguamenti, anziché vietare l’attività in toto.
Gli argomenti spesi dall’appellante non sono condivisibili.
Si è già detto che non ha pregio invocare quanto stabilito in relazione ad un evento isolato. Aver autorizzato un evento temporaneo ed eccezionale non legittima a credere esista una idoneità permanente per lo svolgimento di attività agrituristiche.
2.4.5 Nel motivare il provvedimento impugnato, il Comune aveva addotto come motivo di impedimento anche la mancanza di locali idonei alla preparazione di cibi e bevande.
Parte appellante ribadisce le critiche al fondamento a detto motivo sostenendo che:
– i pasti vengono preparati nella cucina esistente del ristoro di campagna nell’edificio principale della sede aziendale, non nel fienile;
– il Comune non ha motivato perché gli spazi esistenti sarebbero insufficienti;
– il Comune avrebbe dovuto concedere eventualmente un termine per adeguamenti, ove fossero necessarie modifiche, anziché disporre il divieto assoluto dell’attività.
Gli argomenti spesi dall’appellante non sono condivisibili.
Si richiama quanto già detto a proposito della carenza dei servizi igienici. La distanza di circa 180 metri dall’edificio principale comporterebbe, di fatto, la necessità di predisporre una cucina idonea in loco.
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: «Erroneità della sentenza appellata per violazione dell’articolo 2, comma 3, lett. b) ed articolo 8, comma 3 legge provinciale n. 7 del 2008 e per violazione dell’articolo 21-bis della legge provinciale n. 17 del 1993, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria. Riproposizione del secondo motivo di ricorso: In subordine: Violazione dell’articolo 2, comma 3, lett. b) ed articolo 8, comma 3 della legge provinciale n. 7 del 2008, violazione dell’articolo 21-bis della legge provinciale n. 17 del 1993, in quanto la nuova attività del party-service è stata interamente vietata. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e per vizio di motivazione».
Parte appellante contesta il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 2 del ricorso di primo grado (con il quale era stato censurato il provvedimento impugnato poiché vieta di svolgere l’attività di party service, che non era, comunque, legata al fabbricato rurale).
In particolare parte appellante sostiene che:
– il Trga segue la tesi del Comune di Varna, secondo cui il ricorrente avrebbe intenzionalmente dichiarato, oltre alla modifica dell’attività di ristoro di campagna, anche la nuova attività del party service, al fine di poterla svolgere nel fienile nel caso in cui fosse vietata la prima attività;
– tale tesi è insostenibile;
– in caso di divieto dell’attività di ristoro di campagna nel fienile, il divieto di utilizzo del fabbricato rurale per attività di somministrazione di pasti e bevande, come attività agrituristica, si estendeva anche all’attività di party service riguardante quel singolo edificio;
– pertanto, non avrebbe avuto alcun vantaggio per il ricorrente dichiarare entrambe le attività contemporaneamente, con la presunta speranza di eludere il divieto di utilizzo del fienile attraverso la dichiarazione dell’attività di party service;
– il ricorrente voleva anche intraprendere la nuova attività del party service, a prescindere dalla modificazione dell’attività del ristoro di campagna;
– in secondo luogo, secondo il buon senso comune, un ricorrente malizioso avrebbe dichiarato solo l’attività di party service, invece di dichiarare contemporaneamente anche la modifica dell’attività del ristoro di campagna nel fienile, nella speranza di non attirare l’attenzione dell’Amministrazione sull’eventuale utilizzo del fienile;
– il ricorrente, invece, ha agito in modo trasparente fin dall’inizio, convinto, come ancora sostiene, che entrambe le attività siano legittime nel fienile, e in ogni caso l’attività del party service al di fuori del fienile;
– in terzo luogo, il ricorrente ha effettivamente preso posizione su questa questione nella memoria difensiva del 24.04.2025, evidenziando l’assurdità della recriminazione ad opera del Comune di Varna;
– secondo la difesa del Comune, il divieto di esercitare l’attività del party service è stato emesso perché il ricorrente non avrebbe chiarito le presunte ambiguità nella dichiarazione dell’attività durante il processo di primo grado;
– tuttavia, al momento del divieto dell’attività, il processo di primo grado non era ancora stato avviato e quindi non poteva essere la causa del divieto nel provvedimento impugnato;
– il Trga ignora che la dichiarazione dell’attività è stata fatta il 20.09.2024, che l’Amministrazione comunale non ha richiesto alcun chiarimento e che il 25.10.2024 ha emesso senza alcun procedimento contraddittorio il divieto totale dell’attività del party service;
– pertanto, il signor Stolz ha presentato il ricorso il 23.12.2024;
– la colpa del divieto totale dell’attività di party service del 25.10.2024 è attribuita al signor Stolz, perché non avrebbe fornito alcun chiarimento nel ricorso successivo del 23.12.2024, ma tale ragionamento è assurdo, illogico e ingiusto;
– il divieto dell’attività del party service, se proprio, avrebbe dovuto essere limitato al fienile, invece di vietare in linea di principio al ricorrente di esercitare tale attività nei luoghi in cui i suoi clienti decidono di organizzare una festa.
4. Il motivo è infondato.
Parte appellante formula argomenti volti a dimostrare di non aver tenuto comportamenti maliziosi spiegando cosa avrebbe dovuto invece fare per essere considerato davvero malizioso.
Conviene preliminarmente ricordare che i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (art. 1 l. 241/1990).
Nel caso di specie ciò che ha impedito al Comune di accogliere la richiesta sono passaggi non chiari nella richiesta presentata dall’appellante. Ad esempio, per un verso si è sostenuto che l’attività di party-service non sarebbe stata vincolata a edifici specifici e non avrebbe dovuto essere limitata all’edificio rurale oggetto del procedimento; mentre per altro verso si è dichiarato che la preparazione dei prodotti non sarebbe avvenuto in tale edificio, bensì nella cucina dell’esistente attività agrituristica di ristoro in campagna. In esito a tali ambiguità non è stato possibile acclarare se lo svolgimento dell’attività prevista dovesse avvenire in locali idonei o meno.
Correttamente, pertanto, il Trga ha rilevato come si sia postulata un’attività diversa sulla base della distinzione tra la preparazione dei cibi e la ristorazione, sebbene nulla al riguardo emerga dalla relativa segnalazione. Dalla SUAP non emerge che le attività relative al sevizio di catering, nè quella della preparazione dei pasti, nè quella della ristorazione, riguardino il nuovo edificio rurale. In assenza di informazioni chiare non può essere stigmatizzata l’interpretazione del Comune secondo la quale la segnalazione dell’attività di catering si riferisca soltanto al nuovo fabbricato rurale completato nel 2024.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: «Erroneità della sentenza appellata per violazione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008, anche sotto l’aspetto della falsa applicazione dell’articolo 8, comma 3 della legge provinciale n. 7 del 2008, e violazione degli artt. 4, 11-bis e 22 della legge provinciale n. 17 del 1993, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria. Riproposizione del terzo motivo di ricorso: Violazione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008, anche sotto l’aspetto della falsa applicazione dell’articolo 8, comma 3 della legge provinciale n. 7 del 2008, e violazione degli artt. 4, 11-bis e 22 della legge provinciale n. 17 del 1993, in quanto l’attività modificata non è stata vietata entro il termine di 30 giorni e perché il divieto presupponeva comunque la comunicazione dei motivi ostativi. Sviamento di potere».
Parte appellante contesta il capo della sentenza che ha respinto il motivo n. 3 del ricorso di primo grado (con il quale parte ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008, anche sotto l’aspetto della falsa applicazione dell’articolo 8, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 2008, e la violazione degli artt. 4, 11-bis e 22 della legge provinciale n. 17 del 1993, in quanto l’attività modificata del ristoro di campagna non è stata vietata entro il termine di 30 giorni e perché il divieto presupponeva, comunque, la comunicazione dei motivi ostativi) sostenendo che:
– non vi è alcuna differenza nell’offerta dell’attività agrituristica a seguito della segnalazione della modificazione dell’attività: si tratta sempre della stessa gamma di prodotti agricoli già offerta agli ospiti;
– la differenza consiste esclusivamente nel fatto che un ulteriore edificio (fienile) viene utilizzato temporaneamente per la somministrazione di cibi e bevande;
– pertanto, non ha alcun fondamento l’affermazione del Trga secondo cui l’estensione dell’attività a un altro edificio non abbia alcun legame funzionale o organizzativo con l’attività già esistente;
– il nuovo edificio fa parte della stessa azienda agricola, lo stesso personale è impiegato, per la preparazione di cibi e bevande viene utilizzata la cucina esistente, per i prodotti agricoli vengono utilizzati gli stessi terreni, ecc.;
– l’unico aspetto nuovo è l’uso di un ulteriore edificio per l’attività già esistente;
– le argomentazioni del Trga non trovano riscontro nei documenti depositati e le argomentazioni non sono mai state sollevate dal Comune di Varna in questa forma;
– la qualificazione giuridica della segnalazione effettuata dall’odierno ricorrente in termini di segnalazione di inizio di attività è completamente in contrasto con l’articolo 9 della legge provinciale n. 7 del 2008;
– infatti, ivi è prevista la comunicazione di variazioni dell’attività agrituristica;
– se dall’altro lato l’articolo 8, comma 1, lett. c) della legge provinciale sull’agriturismo prevede che all’inizio dell’attività debbano essere dichiarati, tra le altre cose, gli edifici in cui viene svolta l’attività, appare chiaramente che si tratta solo di una modifica di un’attività già dichiarata e non di una nuova dichiarazione di inizio attività, quando vengono cambiati solo gli edifici in cui l’attività, già esistente, viene continuata;
– si tratta, dunque, di una comunicazione di variazione riferita all’ulteriore edificio adibito all’attività (il fienile) ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 7 del 2008 e non di una denuncia di inizio attività;
– ne consegue che alla comunicazione di variazione non si applicano i termini “lunghi” di 60 giorni per il divieto dell’attività di cui all’articolo 8 della legge n. 7 del 2008, sicché il motivo di ricorso n. 3 è stato ingiustamente respinto dal Trga;
– il giudice di prime cure rileva in secondo luogo che alle segnalazioni di inizio attività non si applicherebbe l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990;
– tuttavia, l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’interessato all’esercizio del potere amministrativo in sede di divieto dell’attività economica, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa;
– quindi, prima di emettere il divieto dell’attività agrituristica modificata, andavano comunicati i motivi ostativi, sicché il motivo di ricorso n. 3 doveva essere accolto anche per questa ragione.
6. Il motivo è infondato.
I procedimenti che devono chiudersi entro 30 giorni sono quelli disciplinati dall’art. 4 della l.p. 17/1993 (procedimenti amministrativi che devono necessariamente concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso).
Nella specie, però, siamo di fronte ad una SCIA che è invece disciplinata dall’art. 21-bis della stessa l.p. 17/1993. Il quinto comma della norma appena citata così recita: «L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa». Il termine di 60 giorni per l’espletamento delle attività di controllo dei requisiti è previsto anche dal comma 3 dell’art. 8 della legge provinciale n. 7/2008, specificamente applicabile all’attività agrituristica.
Tale termine risulta, nel caso di specie, ampiamente rispettato.
Non ha pregio sostenere che l’articolo 9 delle l.p. 7/2008 giustificherebbe l’applicazione di termini più brevi. Tale articolo così recita: «Il titolare dell’attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell’attività, confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge».
La deroga contenuta nell’art. 9 si sostanzia nella mera possibilità di avviare l’attività modificata già prima della presentazione della relativa comunicazione. Qualora tale disciplina specifica non trovasse applicazione, sarebbe comunque operativa la normativa generale di cui all’art. 21-bis della l.p. 17/1993, con conseguente decorrenza, anche in tal caso, del termine di 60 giorni per l’eventuale intervento dell’amministrazione.
Correttamente il primo giudice ha ritenuto che:
– la SCIA relativa all’attività di “ristoro di campagna” non può essere considerata come semplice modifica dell’attività già esistente di ristoro di campagna;
– siamo di fronte ad una nuova ed indipendente attività di ristoro di campagna perché: (i) il progetto comunicato riguarda un edificio completamente diverso, che si trova a una distanza considerevole dall’attuale ristoro di campagna; (ii) le due attività differiscono notevolmente anche per quello che offrono; (iii) il nuovo ristoro di campagna sarà destinato principalmente alla realizzazione di manifestazioni gastronomiche e di altre grandi manifestazioni; (iv) non esiste alcun collegamento organizzativo e funzionale con l’attuale ristoro di campagna.
Si tratta quindi chiaramente di un nuovo ristoro di campagna, non di un semplice cambiamento rispetto alla precedente attività. Di conseguenza, si tratta di una nuova domanda soggetta ai termini stabiliti dall’articolo 8 della legge che disciplina l’agriturismo.
Quella appena citata è la norma che disciplina il caso di specie.
6.1 Non può essere accolta la censura che fa leva sull’asserita violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990.
La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività — che non è una vera e propria istanza di parte per l’avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge — induce ad escludere che l’autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori; il denunciante la SCIA, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto ed immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della P.A. e, pertanto, la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell’Amministrazione; in assenza di procedimento, non c’è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18/02/2019, n. 1111).
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato nel merito.
Resta, di conseguenza, assorbita l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione di provvedimenti e/o prescrizioni propedeutici, posti a fondamento del provvedimento impugnato, riproposta in appello dal Comune di Varna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 03.02.2026 n. 902