1. Il ricorso principale ed il primo atto di motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi rivolti contro il provvedimento del Comune di Milano del 28.11.2024 a firma del competente dirigente con il quale è stata respinta in via definitiva la richiesta di permesso di costruire presentata dalla società istante M34 Srl (cfr. il doc. 31 del resistente).
1.1 Nel gravame principale e nei primi motivi aggiunti sono esposti complessivamente cinque mezzi di doglianza e quello da trattare in via prioritaria è il motivo n. 4 (“IV”) del ricorso principale, nel quale la società esponente sostiene che il titolo edilizio da essa richiesto si è in realtà formato per silenzio assenso per decorso dei termini massimi previsti dall’art. 20 del TUE.
La trattazione di tale motivo deve logicamente avvenire in via prioritaria perché lo stesso ha carattere evidentemente assorbente rispetto alle altre doglianze, essendo finalizzato non soltanto all’annullamento del diniego impugnato ma anche all’accertamento della formazione del titolo edilizio chiesto dalla parte ricorrente (cfr. per l’ordine di trattazione dei motivi la nota sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015).
Il citato quarto motivo appare fondato, per le ragioni che seguono.
Come noto, l’art. 20, comma 8, del TUE prevede che, in caso di inutile decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile del procedimento non hanno opposto un motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, salva l’esistenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 (analoga disposizione è contenuta nell’art. 38 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 sul governo del territorio).
La giurisprudenza amministrativa è ormai orientata da tempo nel senso che, in caso di domanda completa dei documenti previsti, l’avvenuta scadenza dei termini procedimentali determina la formazione del titolo per silenzio assenso, anche in caso di contrasto fra il progetto presentato e la normativa urbanistica ed edilizia.
In caso di titolo tacito, pertanto, qualora l’Amministrazione ravvisi il citato contrasto fra il progetto e la normativa, l’unica soluzione è quella dell’intervento in autotutela (ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990) sul titolo edilizio formatosi per silenzio assenso.
Sul punto si vedano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5746 del 2022, secondo cui: «Il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso’ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia ‘equivale’ a provvedimento di accoglimento (tale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi ‘attizia’ del silenzio, che appare una fictio non necessaria). Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge» e la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 518 del 2024, per la quale: «…la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso. Sostiene questa giurisprudenza che la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie: il titolo edilizio si forma quindi per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela. Si precisa che, diversamente opinando, la norma che prevede la formazione del silenzio-assenso sarebbe di scarsa utilità per colui che, dopo aver proposto la domanda di rilascio del permesso di costruire, non riceva alcuna risposta dall’amministrazione posto che quest’ultima potrebbe sempre intervenire senza oneri e vincoli procedimentali, disconoscendo in qualunque tempo gli effetti della domanda stessa».
Ancora sull’argomento preme al Collegio evidenziare, per doverosa completezza espositiva, che l’orientamento del legislatore è nel senso di ampliare la possibilità di formazione del titolo edilizio per silenzio assenso e ne è prova l’approvazione della recente legge n. 182 del 2.12.2025 (c.d. legge di semplificazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3.12.2025).
Infatti, l’art. 40 della legge citata ha modificato il succitato art. 20, comma 8, del TUE e ha introdotto la seguente formulazione dopo il primo periodo del comma 8: «Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire».
La nuova norma non appare applicabile nella presente fattispecie, ciò nonostante essa rivela l’intendimento del legislatore di semplificare ulteriormente il procedimento di formazione del permesso di costruire attraverso l’istituto del silenzio assenso.
Ciò premesso, nel caso di specie fra il deposito dell’ultima domanda di PdC (2.12.2023) e la richiesta di integrazione (26.1.2024) sono decorsi 55 giorni, fra l’integrazione (31.1.2024) e la comunicazione di motivi ostativi (4.4.2024) 65 giorni e fra le ultime integrazioni documentali (22.6.2024) e l’indizione della conferenza di servizi (9.8.2024) 48 giorni (cfr. il doc. 33 della ricorrente alla voce “Iter della pratica” ed i documenti del resistente con particolare riguardo ai numeri 1, 20, 21, 23, 27 e 28).
A ciò si aggiunga che non esiste prova dell’avvenuta apposizione sul fondo di uno dei vincoli di cui al citato comma 8 dell’art. 20.
Ne conseguono l’avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso e quindi l’accoglimento del quarto motivo del gravame principale, con assorbimento delle altre censure esposte nell’atto introduttivo del giudizio e nel primo ricorso per motivi aggiunti e con l’integrale annullamento del diniego di permesso di costruire ivi impugnato.
2. Il secondo ricorso per motivi aggiunti (contenente il motivo n. VI del gravame) è rivolto contro il provvedimento del Comune di Milano del 24.6.2025 dell’Area Bonifiche del Comune (cfr. il doc. 41 della ricorrente ed il doc. 35 del resistente), con il quale è stato assentito il progetto di bonifica dell’area ai sensi dell’art. 242-bis del c.d. codice dell’ambiente, articolo relativo alla procedura semplificata di bonifica.
L’impugnativa è peraltro proposta in via subordinata, laddove si dovesse ritenere che la conclusione positiva della conferenza di servizi e l’assenso all’attuazione del progetto conseguano ad un procedimento diverso da quello avviato il 26.9.2022 (cfr. il doc. 8 della ricorrente).
La doglianza merita condivisione, nel senso che appare corretto ritenere che l’atto dell’Area Bonifiche costituisce la conclusione del procedimento avviato il 26.9.2022, visto che l’atto medesimo richiama l’avvio del procedimento del 26.9.2022 nelle proprie premesse (si veda la pagina n. 2 del doc. 35 del resistente), né dall’esame dei documenti di causa emergono ragioni per affermare che sarebbe stato avviato un nuovo procedimento.
Il provvedimento oggetto dei secondi motivi aggiunti rappresenta quindi legittimamente la definizione del procedimento di bonifica avviato nel 2022.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
TAR LOMBARDIA – MILANO, II – sentenza 10.12.2025 n. 4081