*Urbanistica e edilizia – Ordine di demolizione di beni movibili realizzate in assenza di idoneo titolo abitativo

*Urbanistica e edilizia – Ordine di demolizione di beni movibili realizzate in assenza di idoneo titolo abitativo

1. Portoverde s.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Portofino n. 9 del 3 marzo 2016, avente ad oggetto “Opere abusive eseguite in Comune di Portofino riguardanti la mancata rimozione di una piscina smontabile”.

2. Con l’ordinanza sopra indicata veniva ingiunta la rimozione della piscina smontabile, realizzata sul terreno di proprietà della società Portoverde, in quanto priva di titolo edilizio e insistente su un’area gravata da vincolo ambientale e idrogeologico. Il medesimo provvedimento: i) dava atto delle memorie trasmesse dall’interessata in data 31 dicembre 2015, nelle quali si accorpava anche la piscina smontabile tra le opere oggetto dell’istanza di condono prot. 1019 del 27 febbraio 1995; ii) rilevava che la pratica di condono aveva ad oggetto la sanatoria di opere di manutenzione del terreno, dichiaratamente funzionali ad attività stagionali; iii) richiamava l’art. 32 del regolamento per la qualificazione del patrimonio edilizio del Comune di Portofino che disciplina l’installazione delle piscine smontabili, imponendo lo smontaggio delle stesse entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Il T.a.r. per la Liguria, con sentenza n. 488 del 16 giugno 2022, respingeva il ricorso rilevando, per un verso, che le istanze di sanatoria presentate dalla ricorrente riguardavano solo “le preventive opere di sistemazione del terreno su cui è stata posta in opera la piscina in plastica” e non già la piscina smontabile da giardino collocata sopra di esse e che, per altro verso, la piscina non era comunque assentibile in astratto poiché supera le dimensioni indicate dall’art. art. 32, comma 1, del regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco naturale regionale di Portofino.

4. Portoverde ha interposto appello articolando quattro motivi di gravame.

5. Si è costituito in resistenza il Comune di Portofino. La Citta Metropolitana di Genova non si è costituita in giudizio.

6. Con ordinanza n. 4788 del 5 ottobre 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

7. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.

8. All’udienza di smaltimento del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune appellato.

10. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce la “Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 7, 29, 34 c.p.a. Violazione dei limiti del sindacato di legittimità e del principio della domanda. Violazione del principio di inammissibilità della integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.” Il T.a.r., nel rigettare il ricorso nella sua complessità, non avrebbe confutato direttamente nemmeno un motivo di gravame e avrebbe richiamato un profilo, quello della violazione, con riguardo alle dimensioni della piscina, dell’art. 32, primo comma, del regolamento Parco che non emerge dal provvedimento impugnato.

11. Il motivo è infondato.

12. Il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso, ha evidenziato che la “vera ragione dirimente” dell’ordinanza impugnata consiste nella “mancanza di titolo edilizio, date le riscontrate dimensioni” della piscina, respingendo l’assunto di parte ricorrente relativo all’asserita pendenza di sanatoria poiché, per un verso, la sanatoria aveva ad oggetto opere diverse e, per altro verso, la piscina non era comunque assentibile ai sensi dell’art. 32 del regolamento, “come evidenziato dalla difesa dell’Ente comunale, rimasta priva di efficace smentita”.

13. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna integrazione postuma della motivazione da parte della sentenza impugnata che si è limitata a respingere le censure della ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di demolizione in quanto il manufatto non risulta assentito da alcun titolo edilizio.

14. Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’art. 32 del regolamento, relativo all’installazione stagionale delle piscine, è certamente applicabile all’opera per cui è causa con riguardo all’attività di installazione e mantenimento della medesima (e, quindi, anche all’omessa rimozione) successiva all’entrata in vigore del regolamento in questione, conformemente al principio tempus regit actum.

15. La natura stagionale della piscina è stata chiaramente indicata nella relazione tecnico- illustrativa allegata alla domanda di sanatoria che ha ad oggetto limitate modifiche del terreno “ove poter posare nel periodo estivo una piscina smontabile da giardino” (lett. D, punto 2, della relazione illustrativa allegata all’originaria domanda di sanatoria prot. 5592 del 27 novembre 1992).

16. Per altro verso, la dedotta mancanza di specifica confutazione di tutti i motivi di ricorso non evidenzia alcun vizio di motivazione, essendo il T.a.r. legittimamente ricorso alla tecnica dell’assorbimento, una volta ravvisata la natura abusiva della piscina e la conseguente legittimità dell’ordine di rimozione (c.d. assorbimento logico-necessario: cfr. Cons. Stato, sez. V, 13/12/2017, n. 5854, Ad. plen. 5/2015).

17. Il primo motivo deve, quindi, essere respinto.

18. Con il secondo motivo di appello Portoverde deduce “Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia. Difetto di motivazione della sentenza. Fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso di Portoverde. Riproposizione dei due motivi”. Ad avviso della società, il T.a.r. avrebbe erroneamente affermato che la piscina non sarebbe stata oggetto del precedente ordine di demolizione e non sarebbe inclusa nella sanatoria pendente.

19. Il motivo è infondato.

20. Premesso che, come correttamente evidenziato dal T.a.r., la pendenza del procedimento di sanatoria incide sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione e non sulla sua legittimità (Cons. Stato, sez. II, 9/12/2024 n. 9890), l’assunto difensivo è smentito per tabulas dalla documentazione in atti, da cui emerge che sia l’ordinanza ingiunzione del 1992 che il successivo procedimento di sanatoria hanno avuto per oggetto sempre e solo le opere strumentali all’installazione della piscina smontabile.

21. Al riguardo giova richiamare:

-l’ordinanza di demolizione n. 19 del 1992-successivamente sospesa dal T.a.r. con ordinanza n. 87/1993- con cui si ingiunge alla società di demolire (non la piscina bensì) “le preventive opere di sistemazione del terreno sui cui è stata posta in opera la piscina in materiale plastico e di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi per quanto attiene all’apertura della strada”;

-l’istanza prot. 5592 del 27 novembre 1992, avente ad oggetto la richiesta di sanatoria ex art. 13 l. 47/1985 “per l’avvenuta realizzazione delle opere di manutenzione del terreno e, nel caso in cui costituisca violazione, per la posa della pedana stagionale in legno”;

-la relazione tecnico- illustrativa alla sopra richiamata istanza di sanatoria ove si precisa che le opere da sanare consistono in piccole opere di manutenzione del terreno “assimilabili a normali interventi di orticoltura e/o giardinaggio” (punto A e punto D n. 1 della relazione) nonché in “limitate modifiche del terreno finalizzate alla creazione di una superficie più regolare in corrispondenza dell’ampia fascia esistente in corrispondenza della casa, ove poter posare nel periodo estivo una piscina smontabile da giardino” e nell’apposizione di una paratia in legno, con la precisazione che detti ultimi interventi “possono essere assimilati a normali interventi di giardinaggio e manutenzione del terreno” (punto A e punto D n. 2 della relazione). Si aggiunge, inoltre, che “tutti gli interventi contestati sono limitati solo ed esclusivamente allo spostamento dello strato di terreno vegetale” (punto E). Gli elaborati grafici rappresentano anche la piscina (estranea alla sanatoria), ma esclusivamente per meglio rappresentare gli interventi ad essa funzionali;

-l’istanza prot. 1019 del 27 febbraio 1005, con cui la domanda di sanatoria prot. 5592 del 27 novembre 1992 è stata convertita in istanza di condono ex l. 724/1994, ove si precisa, ancora una volta, che gli interventi consistono in “lievi modifiche della sistemazione del terreno e posa di una pedana stagionale”;

– l’istanza di parere all’ente Parco del 15 maggio 1995, avente ad oggetto “le opere abusive di cui alla domanda di sanatoria prot. 1019 del 27 febbraio 1995, consistenti nella realizzazione di opere di manutenzione del terreno già oggetto della domanda di sanatoria ex art 13 l. 47/1985”;

-il parere negativo dell’Ente Parco prot. 149 del 14 novembre 1995, successivamente annullato dal T.a.r. con sentenza n. 862/2012, ove si evidenzia che le opere per cui è stata chiesta la sanatoria riguardano “opere di straordinaria manutenzione del terreno” (punto a) e “sagomatura di una porzione di terreno…per la messa in opera di una pedana in legno a servizio di una piscina in materiale plastico” (punto b). Solo nell’oggetto del provvedimento si richiama anche l’istallazione della piscina smontabile che, tuttavia, non rientra tra le opere cui si riferisce il menzionato parere, non essendo nemmeno menzionata nell’istanza di parere del 15 maggio 1995;

– la nota comunale prot. 2615 del 27 novembre 2014 ove si evidenzia che la commissione locale per il paesaggio aveva sospeso l’espressione del parere sull’istanza di sanatoria prot. n. 1019 del 27.02.1995 rilevando, tra l’altro, che gli elaborati tecnici allegati ricomprendono opere non indicate nella “principale istanza di sanatoria” e che gli stessi non sono corredati da adeguata relazione paesaggistica, chiedendo integrazioni (sollecitate in data del 26.11.2015);

-le integrazioni documentali trasmesse da Portoverde con nota prot. 10818 del 31 dicembre del 2015 ove si indica, per la prima volta, tra gli interventi oggetto di sanatoria la “posa in opera di piscina in materiale plastico”.

22. Le domande di sanatoria del 1992 e del 1995 riguardavano, quindi, esclusivamente le opere strumentali all’installazione della piscina (rappresentata negli elaborati grafici per meglio rappresentare le opere strumentali da sanare): solo a partire dalle integrazioni documentali del 2015 l’oggetto della sanatoria è stato inammissibilmente integrato dall’istante inserendovi anche il richiamo alla piscina.

23. Per tali ragioni correttamente il giudice di primo grado ha rilevato l’estraneità dell’oggetto dell’ingiunzione impugnata alle opere oggetto di sanatoria.

24. Il motivo deve essere respinto.

25. Con il terzo motivo di appello Portoverde deduce “Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Difetto di motivazione. Omessa pronuncia. Violazione del principio della inammissibilità della integrazione postuma della motivazione. Fondatezza del primo motivo di ricorso di Portoverde. Riproposizione. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità della motivazione, contraddittorietà intrinseca, travisamento, erroneità dei presupposti”. L’ingiunzione impugnata si baserebbe su presupposti manifestamente illogici e confusi poiché non sarebbe comprensibile se la sanzione dipende dal mancato smontaggio della piscina nel termine ovvero da altre violazioni che riguardano l’esecuzione della stessa.

26. La censura è priva di pregio.

27. L’ordinanza impugnata è chiara nell’ingiungere la demolizione dell’opera in quanto realizzata in assenza di titolo edilizio in area plurivincolata (cfr. gli ultimi tre “Considerato” del provvedimento impugnato).

28. Ad essa si aggiunge, come osservato dal T.a.r., la mancata rimozione del manufatto-comunque abusivamente realizzato- nel termine indicato (non dal titolo, come asserisce l’appellante) ma dall’art. 32 del regolamento parco.

29. Si tratta di due concorrenti violazioni da cui consegue l’identica sanzione reale della rimozione e della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

30. Il motivo deve essere respinto.

31.Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce “Erroneità ed illogicità della sentenza appellata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia. Fondatezza del quarto, quinto, sesto e settimo motivo dell’originario ricorso. Riproposizione dei motivi non esaminati dal T.A.R.”. Il T.a.r. avrebbe violato l’art. 112 c.p.c per non aver esaminato il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso relativi alla lesione dei diritti di partecipazione e di legittimo affidamento, al difetto di motivazione in ragione dell’inflizione della demolizione, alla violazione del principio di irretroattività stante l’applicazione del sopravvenuto art. 32 del regolamento Parco.

32. Il motivo è infondato.

33. Come già osservato, il T.a.r., avendo rilevato la natura abusiva dell’opera e la conseguente legittimità dell’ordine di rimozione della medesima, ha ritenuto assorbite le ulteriori censure, senza incorrere in alcun vizio di omessa pronuncia.

34. Fermo quanto appena precisato, le doglianze sono comunque infondate, atteso che:

– non è ravvisabile alcuna lesione dei diritti di partecipazione procedimentale per il mancato accoglimento delle memorie presentate dalla società in data 31 dicembre 2015, espressamente menzionate ed esaminate nell’ordinanza impugnata, il cui contenuto vincolato è il necessario riflesso della natura abusiva dell’opera (punto 4.1 dell’appello);

– l’ordine di demolizione di un’opera edilizia è sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento alla conservazione dell’abuso, a prescindere dal tempo trascorso dalla sua realizzazione e dalla non imputabilità all’attuale proprietario (Cons. Stato, Sez. II, 17/10/2024, n. 8310; Ad. plen 9/2017; punto 4.2 dell’appello);

-la facile amovibilità di un manufatto, in concreto mai rimosso, non lo sottrae alla sanzione demolitoria poiché ciò che è in astratto amovibile ma non viene mai in concreto rimosso, non si differenzia da ciò che è saldamente ed irreversibilmente (fino a demolizione) ancorato al suolo (Cons. Stato, sez. II 19/07/2023 n. 7066). Per altro verso, l’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è destinata a soddisfare esigenze contingenti ed occasionali ed è, quindi, soggetta a permesso di costruire (Cons. Stato, sez. VII 9/02/2021 n. 1203, punto 4.3 dell’appello);

-il carattere permanente o stagionale della piscina è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione poiché il titolo edilizio è escluso solo per le opere di natura precaria e occasionale e non per quelle destinate a soddisfare esigenze durevoli nel tempo, anche se con carattere di stagionalità;

-inconferente è, infine, il richiamo all’art. 25 Cost. e alla l. 689/1981 avendo l’ordinanza di demolizione finalità ripristinatoria e non punitiva (Ad plen. 16/2023; punto 4.4 dell’appello).

35. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

36. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 24.09.2025 n. 7488

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