Urbanistica e edilizia – Opere realizzate abusivamente entro i 150 metri dalla battigia e denegato affidamento del privato

Urbanistica e edilizia – Opere realizzate abusivamente entro i 150 metri dalla battigia e denegato affidamento del privato

Considerato che, con sentenza parziale-OMISSIS- del 19 giugno 2025, questo Tribunale definiva (con pronuncia di rigetto) il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti proposti dalla società, eccettuata unicamente la domanda di annullamento del provvedimento nella parte riguardante i fabbricati sub. A, posti a distanza inferiore ai 150 metri dalla linea di battigia, per cui è stata disposta la separazione e il successivo rinvio “a data fissa, tenendo conto dei tempi presumibilmente occorrenti per la definizione dell’incidente di costituzionalità” dell’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana del 30 aprile 1991, n. 15 (come rimesso dall’ordinanza del C.G.A.R.S., 14 maggio 2024, n. 351);

Rilevato che, anche rispetto agli immobili contrassegnati con la lettera A, per cui unicamente residua la decisione di questo Tribunale, il ricorso debba essere respinto perché – all’esito della decisione dell’incidente di costituzionalità sopra citato – la Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, spendendo argomenti dirimenti per superare tutte le difese articolate nei motivi I e II del ricorso introduttivo; in particolare “questa Corte ritiene che la disposizione regionale censurata non abbia leso alcun affidamento legittimo.

L’affidamento non può certo riguardare la edificabilità delle costruzioni di cui si discute – realizzate in difetto di titolo abilitativo –, stante la «generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica, qual è quella della realizzazione di un’opera edilizia abusiva» (sentenza n. 181 del 2021).

L’affidamento – a voler seguire la tesi del giudice rimettente – potrebbe semmai avere a oggetto la possibilità di sanatoria edilizia e sarebbe sorto con l’introduzione della legge reg. siciliana n. 37 del 1985 sul condono (ai sensi dell’art. 23 di tale legge). Ciò sul presupposto che la disposizione regionale del 1976, non comportando l’efficacia immediata e diretta del vincolo di inedificabilità nei confronti dei privati, avrebbe consentito il condono delle costruzioni abusive realizzate entro i 150 metri dalla battigia nei comuni rimasti privi di strumenti urbanistici impositivi del predetto vincolo.

Tuttavia, la legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata.

In tal senso, sono determinanti le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985

[…]

Di conseguenza, l’inammissibilità della sanatoria prevista dal citato art. 3, primo comma, lettera e), colpiva anche le costruzioni realizzate entro i 150 metri dalla battigia nei comuni che, essendo privi di strumenti urbanistici, ovviamente non avevano ancora recepito il vincolo di inedificabilità assoluto

[…]

Questo comune presupposto, tuttavia, non sussiste, essendo stata verificata da questa Corte la natura genuinamente interpretativa dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991. Ciò, come si è osservato, comporta la saldatura delle due disposizioni, che così esprimono fin dall’origine (e, quindi, fin dall’entrata in vigore della legge reg. siciliana n. 78 del 1976) il precetto normativo unitario consistente nel divieto, anche per i privati, di costruire entro i 150 metri dalla battigia.” (Corte cost., 28 maggio 2025, n. 72);

Ritenuto, infine, che non sia stato offerto un solo principio di prova utile ai sensi degli artt. 63 e ss. c.p.a. per provare l’inserimento della struttura in una zona già antropizzata, con le caratteristiche di zone omogenee A e B e che, comunque, qualsivoglia prova al riguardo non sarebbe mai idonea a superare il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal legislatore, dovendo altrimenti ammettersi la possibilità di una sanatoria postuma e di fatto rispetto a un vincolo che indubitabilmente era conosciuto dalla parte privata, per essere stato apposto con disposizione generale e astratta, immediatamente precettiva, nel 1976: dunque 4 anni prima dell’invocata approvazione del piano di lottizzazione da parte dell’ente comunale;

Ritenuto che le spese di lite debbano essere regolate per legge seguendo il principio della soccombenza

TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 20.11.2025 n. 2516

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