Urbanistica e edilizia – Manufatti realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e ordine di demolizione

Urbanistica e edilizia – Manufatti realizzati senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e ordine di demolizione

Con l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Sassoferrato ha disposto la demolizione delle opere in loc. -OMISSIS- di proprietà dei ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, ed altri soggetti.

Gli abusi contestati sono:

“Realizzazione di una tettoia con copertura a terrazza appoggiata a terra mediante due pilastri avente le dimensioni di 4,12 x 2,55ml. ed altezza media ml. 2.14 , come dichiarato dal Sig. -OMISSIS- (vedi foto 6 e 7) (La Sig.ra -OMISSIS-con nota protocollo n. 6981 del 23/04/2018 dichiarava post 1967 l’epoca di realizzo);

Installazione di una pensilina aggettante delle dimensioni di 2,40 x 1,10 ml. posta sopra la porta finestra di proprietà dei Sig.ri -OMISSIS- al piano primo sopra la terrazza di cui al punto precedente (vedi foto 2 e 6) (La Sig.ra -OMISSIS-con nota protocollo n. 6981 del 23/04/2018 dichiarava post 1967 l’epoca di realizzo).”.

– Ampliamento, da parte del Signor. -OMISSIS-, di porzione di fabbricato con un corpo di fabbrica che si sviluppa su due piani avente dimensioni attuali di 3,20 x 3,19 ml ed un’altezza esterna variabile da circa ml. 4,38 a ml. 5,12 costituendo un volume complessivo di circa mc. 231,19 con destinazione d’uso abitativo (cucina al piano terra e camera al piano primo) (Vedi foto 3,4,5,6,7 e 8). Non essendo presenti pratiche edilizie relative al manufatto in esame, l’unica verifica possibile è tramite le planimetrie catastali dell’anno 1953 dalle quali si può dedurre la consistenza della porzione preesistente al solo piano terra con dimensioni stimate di ml. 2,00 x 3,10 ml (La Signora -OMISSIS-con nota protocollo n. 6981 del 23/04/2018 dichiarava post 1967 l’epoca di realizzo)”

I ricorrenti impugnano l’ordinanza deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione ex art. 21 octies l. n. 241/90 dell’art. 3 l. n. 241/90, in quanto l’ordinanza impugnata non specifica le ragioni per le quali il Comune di Sassoferrato ha inteso mutare il suo orientamento rispetto alle Ordinanze n. -OMISSIS- e -OMISSIS-.

A detta di parte ricorrente, con ordinanze n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, il Comune di Sassoferrato ha determinato la legittimità dei manufatti oggetto del presente giudizio. Al contrario, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, in assenza di adeguata motivazione, il Comune ha disposto la demolizione dei medesimi manufatti, identificati nell’intero corpo di fabbrica sito sul retro dell’edificio, costituito da cucina al piano terra, camera al piano primo e terrazzo aggettante sulla corte posteriore del fabbricato. L’ordinanza impugnata si basa sulla sentenza penale n. -OMISSIS-(che ha assolto il ricorrente -OMISSIS-) del Tribunale di Ancona e sul fotogramma aereo trasmesso dalla confinante -OMISSIS-(PEC datata 9 novembre 2022, contenente foto aerea dell’11 marzo 1994). Tuttavia l’Ente non specificherebbe in che modo tale documentazione sia rilevante per la decisione. Si tratterebbe di un fotogramma aereo trasmesso dalla confinante e del tutto inattendibile, non consentendo un ingrandimento tale da determinare l’esistenza, o meno delle opere (come peraltro evidenziato da altro CTU in sede civile).

Soprattutto il Comune non ha avrebbe specificato la rilevanza probatoria di tali fatti rispetto alle precedenti determinazioni. Al contrario, come dimostrato dalla relazione tecnica in atti, nella successiva foto del 1999 rilasciata dalla CGR Parma su autorizzazione Regione Marche, i manufatti dei Signori -OMISSIS- sarebbero visibili nella conformazione attuale. Vi sarebbe quindi un evidente difetto di istruttoria e di motivazione tenendo conto anche della precedente diversa determinazione del comune.

2) Violazione, ex art. 21 octies legge n. 241/90, dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, per esistenza accertata sin dal 1953 del manufatto oggetto di demolizione.

A detta dei ricorrenti, risulterebbe per tabulas che il corpo di fabbrica posto sul retro del fabbricato censito al Comune di Sassoferrato, sub. 349 sub. 3, sia stato acquistato sin dal 1940 dal sig. -OMISSIS-, dante causa degli odierni ricorrenti, e come lo stesso sia stato censito nel 1953, in conformazione sostanzialmente analoga all’attuale.

3) Invalidità dell’Ordinanza ex art. 21 octies l. n. 241/90 per violazione dell’art. 31D.P.R. n. 380/2001, per indeterminatezza delle opere da rimuovere ai sensi dell’Ordinanza n.

-OMISSIS-.

L’ordinanza risulterebbe del tutto indeterminata e generica, non specificando nella parte dispositiva le opere da demolire, e meramente richiamando, solo in modo generico ed indeterminato, le opere descritte nella parte motiva e non facendo preciso riferimento al presupposto verbale di sopralluogo.

Il Comune di Sassoferrato non si è costituito.

Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha disposto l’acquisizione di elementi istruttori dal Comune di Sassoferrato. Il Comune ha eseguito depositando una relazione in data 11 luglio 2024. Con successiva ordinanza n.-OMISSIS-, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sotto il profilo del pregiudizio. All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 In primo luogo, con riferimento all’istanza di remissione in termini con riguardo alla pretesa controinteressata confinante -OMISSIS-, ad avviso del Collegio la notifica del ricorso non è necessaria.

1.1 Per costante giurisprudenza, il vicino, autore di un esposto o di una denuncia non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l’annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all’esposto e al suo autore la P.A. faccia espressamente riferimento nel provvedimento impugnato, poiché il disposto annullamento, effettuato nell’esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d’ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse. In altri termini, l’autore di un esposto – denuncia non assume per ciò solo le vesti di controinteressato processuale (Cons. Stato II 14 dicembre 2020 n. 820). In secondo luogo, l’eventuale chiamata in casa della controinteressata è irrilevante in quanto il ricorso è infondato nel merito.

1.2 Prima di passare alla trattazione dei motivi di ricorso, si ritiene utile riepilogare le precedenti vicende processuali che hanno interessato i ricorrenti, correttamente riportate nel provvedimento impugnato, nel ricorso e nella relazione depositata dal Comune di Sassoferrato.

1.3 In data 13 settembre 2018 il Comune di Sassoferrato emanava l’ordinanza n. -OMISSIS-, la quale disponeva la rimessione in pristino delle opere oggetto del presente provvedimento, unitamente ad opere della stessa confinante sopra citata

1.4 In data 21 settembre 2018 il Sig. -OMISSIS- rilasciava una dichiarazione al Comune di Sassoferrato, con la quale dichiarava che, sulla particella al catasto terreni n. 349, era da sempre esistita una legnaia, acquistata dal dante causa Sig. -OMISSIS- nell’anno 1940 circa, che lui aveva trasformato in cucina nell’anno 1955, realizzandovi al di sopra una camera da letto, e che nell’anno 1965 aveva realizzato il balcone e la pensilina. A seguito di detta dichiarazione il Comune di Sassoferrato emanava in data 4 ottobre 2018, l’ordinanza -OMISSIS-, con la quale stralciava dall’ordinanza n. -OMISSIS- le opere dei ricorrenti. Il successivo 19 gennaio 2019 il Comune di Sassoferrato adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-, che confermava lo stralcio.

1.5 Le ordinanze n. -OMISSIS- e -OMISSIS- erano impugnate dalla confinante dinanzi a questo T.A.R., rispettivamente con ricorsi R.G. 69/2019 e 249/2019. Il primo ricorso, in considerazione del sopravvenire dell’ordinanza -OMISSIS-. veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza interesse, mentre il ricorso 249/2019, per quanto riguarda il contestato stralcio delle opere contestate, era respinto con sentenza di questo tribunale n. -OMISSIS-, confermata con sentenza della VI Sezione Consiglio di Stato. -OMISSIS-. Quest’ultima sentenza, nel confermare quanto ritenuto dal T.A.R. evidenzia che “che le prove allegate nel corso del giudizio di primo grado dall’appellante (materiale fotografico e relative dichiarazioni riguardanti l’epoca delle riprese) non risultano essere state depositate tempestivamente presso l’Ente comunale, ossia prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati che, per il principio del tempus regit actum, devono ritenersi legittimi in quanto emanati sulla base del materiale a disposizione dell’Ente al momento dell’emanazione, pur potendo la ricorrente provvedere al deposito di una nuova segnalazione corredata della documentazione probatoria ritenuta opportuna”.

1.6 In data 16 dicembre 2022 il Comune adottava l’ordinanza n. -OMISSIS-, che dispone nuovamente la demolizione delle opere.

2 Passando alla trattazione del merito, il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che l’assenza di titolo per le opere interessate non è contestata, venendo in questione solo la loro datazione e quindi la necessità o meno del titolo stesso. L’ordinanza n. -OMISSIS-, oggetto della presente impugnazione, è sostanzialmente motivata con le seguenti circostanze:

“VISTA la nota protocollo n. 5670 del 31/03/2022 con la quale gli Avvocatí Maurizio Discepolo e Marcellino Marcellini trasmettevano la Sentenza n.-OMISSIS- del Tribunale di Ancona Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e per l’Udienza Preliminare

dalla quale si evince l’assoluzione del Sig. -OMISSIS- del reato ascritto perché il fatto non sussiste;

CONSIDERATO che nella sentenza di cui sopra il Giudice evidenzia al punto 2 quanto di seguito: “Dalle foto allegate dalla parte civile alle proprie memorie, suffragate, quanto alla data dello scatto, da dichiarazioni testimoniale, si evince che effettivamente le opere sulla proprietà

-OMISSIS- sono sicuramente successive al 1965.”;

VISTA la nota protocollo n. 20237 del 09/11/2022 con la quale lo Studio Legale Avv. Marcellino

Marcellini trasmetteva a questo Ufficio il fotogramma del volo aereo effettuato dall’I.G.M.

nell’anno 1994 asserendo nel contempo che da essa è dato ricavare visivamente che il corpo di fabbrica di cui si disputa, oggetto della segnalazione della propria assistita, a circa 30 anni di distanza da quando lo colloca il Sig. -OMISSIS-, non esisteva”.

2.1 Il Collegio osserva sul punto come le pur articolate argomentazioni di parte ricorrente, volte ad affermare l’insufficienza degli elementi portati dal Comune a sostenere l’ordinanza di demolizione, non siano sufficienti. Infatti, per giurisprudenza assolutamente costante, l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (Cons. Stato, VII, 24 marzo 2023, n. 3011; Id., VI, 12 ottobre 2020, n. 6112 secondo cui “grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, comma 1, l. 17 agosto 1942, n. 1150, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. legge ponte, l. 6 agosto 1967, n. 765, tenuto conto che tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (Cons. Stato. II, 8 maggio 2020 n. 2906)”

2.2 Si ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato, da un lato, alleghi, a sostegno della tesi sulla realizzazione dell’intervento prima del 1967, elementi dotati di un alto grado di plausibilità (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1 settembre 1967) e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali (Cons. Stato VI 24 giugno 2024 n. 5547) ). Questo non avviene nel caso in esame, perlomeno da parte del privato. Di conseguenza non si ravvisano nel caso di specie i parametri appena richiamati per ammettere il temperamento dell’onere che grava su parte ricorrente.

2.3 Nota infatti il Collegio che il precedente stralcio delle opere effettuato con ordinanza -OMISSIS- era basato principalmente su dichiarazioni del ricorrente -OMISSIS-. Successivamente, come riportato del resto da questo Tar e dal Consiglio di Stato nelle decisioni relative all’impugnazione dell’ordinanza -OMISSIS- sono intervenute nuove circostanze, sopravvenute a quest’ultimo provvedimento.

2.4 La prima, non menzionata nelle sentenze citate, è la sentenza penale n. -OMISSIS-del Tribunale di Ancona, in atti, che, assolvendo il Sig. -OMISSIS- dal reato di falsa dichiarazione, ha aggiunto: “Dalle foto allegate dalla parte civile alle proprie memorie, suffragate, quanto alla data dello scatto, da dichiarazioni testimoniali, si evince che effettivamente le opere abusive sulla proprietà -OMISSIS- sono sicuramente successive al 1965”.

2.5 Parte ricorrente e le perizie in atti, di fatto, non contestano puntualmente quanto riscontrato dal giudice penale. In particolare, il ricorso argomenta sull’inidoneità del giudice penale a fare stato nel giudizio amministrativo, mentre nella perizia tecnica depositata dal ricorrente (Ing. -OMISSIS-) si argomenta che “Peraltro il richiamato materiale fotografico prodotto dalla -OMISSIS-in sede penale non è rappresentato dal fotogramma aereo del 1994, ma da foto di parte, asseritamente datate negli anni ’90 attraverso le dichiarazioni dei famigliari della dichiarante, foto che erano già state trasmesse in precedenza da questa al Comune ma ritenute non dirimenti; pertanto tale materiale non è stato preso in esame dallo scrivente, in quanto invero già ritenuto non chiaro dal Comune di Sassoferrato, mentre ci si è concentrati sulle risultanze documentali e dei voli aerei forniti dai competenti Enti deputati”:

2.6 Ancora, sia la perizia tecnica dell’Ing. -OMISSIS-in atti, sia il primo motivo di ricorso si concentrano sulla circostanza che la sentenza menziona il 1965 e non il 1967, data rilevante per la presenza dell’obbligo di permesso di costruire. Ad avviso del Collegio tale osservazione è del tutto irrilevante, proprio per il fatto che l’onere della prova ricade su parte ricorrente. Dato che in alcun modo parte ricorrente tende a dimostrare che le opere sono state realizzate tra il 1966 e il 1967, la realizzazione delle opere posteriore al 1965 (data in cui il ricorrente -OMISSIS- aveva dichiarato di avere realizzato le ultime opere) fa ritenere che le stesse siano state realizzate posteriormente al 1967. La documentazione citata dalla sentenza, (peraltro non presente agli atti del presente giudizio), non è contestata in alcun modo se non, appunto, affermando che la stessa era già stata presa in considerazione dal Comune. Al contrario, è pieno diritto del Comune mutare avviso alla luce della rilevanza ai documenti attribuita al giudice penale, sia pure in una sentenza di assoluzione.

2.7 Il presente giudizio, infatti, non riguarda le precedenti ordinanze del Comune ma l’impugnata ordinanza n.-OMISSIS- e la relativa valutazione delle prove effettuata dal Comune, successivamente alla sentenza citata. Per costante giurisprudenza il giudice amministrativo (o civile) ben può utilizzare – in mancanza di qualsiasi divieto di legge e in ossequio al principio dell’atipicità delle prove – come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante autorità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa amministrativa (o civile), e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova (Cons. Stato VI, 28 marzo 2012, n. 1833). Nel caso in esame, come già detto manca una puntuale contestazione degli elementi individuati dal giudice penale a prova della realizzazione posteriore al 1965, portando a una presumibile realizzazione post 1967, come ritenuto dal Comune, in assenza di plausibile prova contraria.

2.8 Passando alla foto aerea presentata al Comune dalla confinante 9 novembre 2022 e proveniente dall’Istituto geografico militare, parte ricorrente contesta che sulla medesima non siano stati fatti sufficienti approfondimenti istruttori per quanto riguarda ad esempio provenienza e autenticità e che dalla stessa, a causa della scala, l’assenza degli abusi non sia identificabile con sufficiente certezza. Anche in questo caso deve però essere ricordato dove si colloca l’onere della prova. Il Comune si basa sulla documentazione presentata e ritenuta rilevante dal giudice penale e su una foto aerea, sì prodotta da un terzo ma per la quale non sono dedotti specifici motivi per dubitare della sua autenticità. Al contrario i ricorrenti, a parte le dichiarazioni di parte, offrono solo documentazione tale solo da dimostrare, nel 1953, la presenza di una cantina (sul punto anche la relazione del Geom. -OMISSIS-, in atti, non pare aggiungere ulteriori elementi) e la presenza della sagoma degli attuali edifici in una foto aerea del 1999. Inoltre si menziona il fatto, non pertinente a parere di questo Collegio, che il CTU di un giudizio civile tra il ricorrente la confinante, non riguardante direttamente l’abuso, avrebbe ritenuto non attendibile la foto aerea prodotta dalla -OMISSIS-.

2.9 In conclusione, il ricorso lamenta l’assenza di effettive prove documentali relative alla realizzazione posteriore al 1967 e contesta le prove di senso riportate dal Comune alla base della propria decisione. Ma ciò che conta è la sostanziale assenza di prove documentali sulla preesistenza degli edifici portate dai ricorrenti. In considerazione di ciò, anche se le prove valutate dal Comune per la propria decisione non garantissero la piena certezza della realizzazione delle opere dopo il 1967, comunque resisterebbero al mancato soddisfacimento dell’onere della prova gravante su parte ricorrente. Manca la prova della realizzazione degli abusi prima del 1967, a fronte di una sentenza che, sulla base di prove documentali, colloca l’edificio dopo il 1965 e di una foto aerea del 1994, ove l’opera non appare presente. Questo nonostante parte ricorrente affermi, nel ricorso e nelle dichiarazioni in atti, una realizzazione delle opere ben anteriore al 1967 (fatta eccezione per alcune opere minori, asseritamente realizzate nel 1965). Come già detto, nella decisione del Comune e, di conseguenza, nella presente controversia, non si tratta di accertare la data certa di costruzione delle opere prove di titolo edilizio, ma solo la mancanza di prove della realizzazione delle stesse prima del 1967. Prove che sono del tutto insufficienti, portando all’infondatezza del primo motivo di ricorso.

3 Con riguardo al secondo motivo, la circostanza che il corpo di fabbrica interessato sia stato censito nel 1953 in forma sostanzialmente analoga a quella attuale è smentita dalla stessa perizia dell’Ing. -OMISSIS-che si limita ad indicare la presenza di una “cantina di forma trapezoidale” non certo una costruzione dell’entità di quella oggetto dell’ordinanza di demolizione.

4 Con riguardo al terzo motivo, le opere oggetto di demolizione appaiono chiaramente indicate nella parte motiva dell’ordinanza, che dispone la remissione in pristino delle opere nominativamente elencate nella loro ubicazione e consistenza. Per costante giurisprudenza, in caso di opere edilizie abusive, l’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività., Cons. Stato VI, 14 novembre 2023, n.9756)

5 Per quanto sopra, il ricorso è infondato deve essere respinto.

5.1 Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune intimato.

TAR MARCHE, II – sentenza 17.12.2025 n. 1047

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