Urbanistica e edilizia – Manufatti abusivi per la realizzazione di un parcheggio, contrasto alla destinazione a parco pubblico e ordine di demolizione

Urbanistica e edilizia – Manufatti abusivi per la realizzazione di un parcheggio, contrasto alla destinazione a parco pubblico e ordine di demolizione

I ricorrenti, premesso di essere proprietari di un’area scoperta sita nel comune di Piombino impugnano l’ordinanza con la quale il predetto comune ha disposto la rimozione di alcune opere sulla stessa realizzate in quanto funzionali alla realizzazione di un parcheggio vietata ai sensi dell’art. 93 delle NTA dello strumento urbanistico per la zona fe (Parco pubblico territoriale della Sterpaia).

Segnatamente si tratta della presenza di legname e di una sbarra metallica posta all’ingresso dell’area (con apertura a codice) al fine di interdirne l’accesso a veicoli non autorizzati, e della inghiaiatura della stessa.

In occasione della udienza di discussione le parti hanno concordemente dato atto della spontanea rimozione del legname in relazione alla cui rimozione è quindi venuto meno l’interesse a ricorrere.

Per le restanti opere oggetto della ordinanza si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità formulate dall’Ente attesa la infondatezza del ricorso.

Con il primo motivo si afferma che sia la sbarra che l’inghiaiatura dell’area costituirebbero opere di per sé irrilevanti sotto il profilo edilizio o comunque ricadenti nel cd. regime della edilizia libera e, per questo non passibili di sanzione demolitoria.

La censura non ha fondamento.

Le opere di cui si discute non possono essere prese in considerazione in modo atomistico ed isolato ma, come giustamente ha fatto l’Ente, vanno qualificate in funzione del risultato finale che tendono a realizzare che è chiaramente (come può evincersi anche dalla documentazione fotografica depositata dalle parti) quello di imprimere all’area una destinazione a parcheggio privato aperto ai soli autoveicoli autorizzati.

Ciò chiarito, una siffatta operazione, in quanto diretta alla realizzazione di un’area di sosta, non può farsi rientrare nell’elenco delle opere irrilevanti sotto il profilo edilizio di cui all’art. 137 della L.R.T. 65/2014 che non contempla siffatta tipologia di intervento.

E’ poi inutile nel caso di specie entrare nel merito della questione se il parcheggio divisato dai ricorrenti possa considerarsi opera di edilizia libera ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art. 136 della l.r.t. 65/2014 dal momento che, trattandosi di opera espressamente vietata dalle n.t.a di zona, ne poteva essere ordinata perciò stesso la demolizione ai sensi dell’art. 201 della l.r.t. della medesima legge.

Con il secondo motivo i ricorrenti affermano che il provvedimento impugnato violerebbe il principio del legittimo affidamento in quanto il comune di Piombino avrebbe sempre tacitamente assentito la trasformazione in argomento.

La censura è generica e comunque priva di fondamento.

Da un lato, infatti, il ricorso non evidenzia quali siano stati i comportamenti positivi del comune resistente atti a ingenerare un falso convincimento in ordine alla legittimità di quanto realizzato e, dall’altro, la semplice inerzia protratta dell’ente non è di per sé idonea a creare un affidamento giuridicamente rilevante in ordine alla sua conservazione (Cons. Stato a.p. n. 9/2017).

Nella medesima censura si afferma anche che nella relazione peritale, redatta nell’ambito della procedura esecutiva dalla quale i ricorrenti hanno acquistato l’immobile, non si fa alcuna menzione di irregolarità urbanistiche o edilizie pur dando atto che lo stesso già prima della alienazione coatta era destinato a parcheggio.

Si tratta tuttavia di circostanza del tutto irrilevanti ai fini della legittimità dell’impugnato provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

TAR TOSCANA, III – sentenza 30.10.2025 n. 1727

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