Urbanistica e edilizia – Mancata apposizione del cartello di cantiere o di inizio lavori e di istanza di accesso agli atti e impugnazione del permesso di costruire

Urbanistica e edilizia – Mancata apposizione del cartello di cantiere o di inizio lavori e di istanza di accesso agli atti e impugnazione del permesso di costruire

1. Il ricorso è tardivo e va dichiarato irricevibile, sia pur sotto un profilo diverso rispetto a quello individuato dalla parte controinteressata.

Riguardo alla determinazione impugnata si osserva quanto segue:

– è stata adottata il 6.12.2022 e pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa dal 6.12.2022 al 22.12.2022;

– è stata allegata all’istanza di accesso presentata in data 8.6.2023, oggetto del giudizio R.G. 1058/23;

-è stata depositata agli atti del procedimento di ottemperanza R.G. 1051/2020 in data 11.12.2023.

Orbene, risulta per tabulas che la piena conoscenza della determinazione gravata da parte della ricorrente deve farsi risalire quantomeno alla data dell’8.6.2023, atteso che l’atto è stato allegato all’istanza di accesso con la quale è stata richiesta alla p.a. l’ostensione degli elaborati progettuali in variante presentati al permesso di costruire n. 13 dell’8 settembre 2010.

Parte ricorrente, conoscendo il contenuto della determinazione impugnata ha potuto avere contezza non solo dell’approvazione della variante, ma anche di tutta la vicenda amministrativa che ha condotto alla sua adozione, atteso che il provvedimento sul punto è dettagliatamente motivato.

La determinazione è, infatti, stata adottata all’esito di una vicenda giudiziaria complessa che ha coinvolto come parti l’odierna ricorrente e gli odierni controinteressati, a ruoli processuali invertiti, oltre all’Amministrazione comunale.

In tema di conoscibilità del provvedimento ai fini della decorrenza del termine per impugnare in materia di titoli edilizi quando l’interesse a ricorrente è individuato nella vicinitas del proprietario vicino, la giurisprudenza si è assentata da tempo su alcuni principi consolidati.

Giova richiamarsi alla pronuncia del C.G.A.R.S n. 144 del 23.2.2024 che tratta un caso di permesso a costruire impugnato dal vicino il quale aveva richiesto accesso agli atti progettuali presupposti al rilascio del titolo edilizio: “Il Collegio osserva che, a prescindere dalla sussistenza dell’onere, per chi intende contestare in sede giurisdizionale un titolo edilizio in sanatoria, di esercitare sollecitamente l’accesso documentale (Cons. di Stato, Sez. VI, 28 novembre 2023, n. 10198), con riferimento al permesso di costruzione, questa Sezione, con sentenza n. 1110 del 27 ottobre 2022, ha già avuto modo di precisare che, al fine di determinare il momento della decorrenza (dies a quo), il termine per l’impugnazione non coincide con quello dell’esito dell’accesso agli atti, come pretenderebbero i controinteressati, ma dal momento della percezione da parte del terzo della lesività del titolo edilizio rilasciato dall’Amministrazione in favore del privato confinante. Al riguardo è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «la piena conoscenza del titolo edilizio, individuata dall’art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell’atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l’attualità dell’interesse ad agire» ( Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2020, n. 8149; Id.; 6 aprile 2020, n. 2292). Cosicché, «vi è “piena conoscenza” quando si è consapevoli dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione. (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962). A riprova della interpretazione resa in ordine al significato di “piena conoscenza”, con la citata sentenza di questo Cgars n. 1110/2022, si è osservato «che l’ordinamento appronta l’istituto dei motivi aggiunti dei quali», per cui i ricorrenti, se avessero proposto il ricorso nei termini, e comunque entro l’8 ottobre 2020, avrebbero «potuto avvalersi per svolgere ulteriori motivi vizianti all’esito della acquisita conoscenza di ulteriori profili fattuali (già esistenti al momento dell’introduzione del giudizio, ma ignoti) o di atti prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta», ovvero, nel caso di specie, dal 16 settembre 2020.”.

Tale consolidato orientamento fa riferimento all’inizio dei lavori o dall’apposizione del cartello di inizio lavori fuori dal cantiere per identificare il dies a quo della descritta piena conoscenza del titolo edilizio da parte del vicino. Detta interpretazione deve valere anche nel caso in cui un accesso agli atti porti a definire più compiutamente i dettagli progettuali dell’opera che si intende contestare. Nel caso di specie questa affermazione assume una valenza ancora più pregnante considerato che la ricorrente ha avuto contezza fin dal principio delle intenzioni e dei progetti dei suoi vicini, essendo stata regolarmente citata come controinteressata nel giudizio impugnatorio R.G. n. 2349/2011 e nel successivo giudizio di ottemperanza R.G. n. 1051/2020.

Pertanto, alla conoscenza e alla lettura del dettagliato provvedimento impugnato, la ricorrente avrebbe dovuto prendere immediata contezza della lesività dell’atto che è stato adottato nell’alveo di una vicenda complessa che l’ha sempre vista parte processuale, anche quando non si è costituita in giudizio. Parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare la determinazione n. 1/2022 nei termini decadenziali (sicuramente decorrenti dalla data – 8/6/2023 – in cui ha presentato istanza di accesso agli elaborati progettuali, allegando il testo integrale del predetto provvedimento), per poi esprimere, nel caso, più compiutamente le proprie doglianze all’esito dell’accesso agli elaborati.

Diversamente opinando si andrebbe a tradire la ratio di tale interpretazione giurisprudenziale, individuata nelle esigenze di certezza del diritto a tutela dei proprietari. Sul punto si richiama quanto opportunamente osservato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4901 del 2014: “Al riguardo, questo Consiglio di Stato ha costantemente affermato che il principio della certezza delle situazioni giuridiche e di tutela di tutti gli interessati, deve far ritenere che non si possa lasciare il soggetto titolare di un permesso edilizio nella perdurante incertezza circa la sorte del proprio titolo, perché, nelle more, il ritardo nell’impugnazione da parte di chi vi abbia interesse (nel caso di specie i vicini confinanti) si risolverebbe in un danno aggiuntivo connesso all’ulteriore avanzamento dei lavori, che ex post potrebbero essere dichiarati illegittimi.

Il principio della certezza delle situazioni giuridiche è, infatti, posto a tutela di tutte le parti, direttamente o indirettamente interessate al provvedimento, ivi compreso, naturalmente, anche l’interesse del soggetto titolare del permesso di costruire, eventualmente illegittimo, a non realizzare affatto una costruzione che sia suscettibile di un futuro abbattimento.

Conseguentemente, qualora sia oggetto di contestazione la stessa astratta possibilità di edificare in un certo terreno, e non solo, come nel caso di specie, le distanze tra edifici, la mera conoscenza dell’iniziativa in corso appare elemento sufficiente ed essenziale ai fini dell’identificazione del dies a quo per l’impugnazione.”

Nel caso di specie, in mancanza del raggiungimento della prova sull’epoca di apposizione del cartello di inizio lavori, circostanza contestata tra le parti, deve individuarsi, con certezza e per tabulas, nell’istanza di accesso avanzata in data 8.6.2023 da parte ricorrente il dies a quo in cui è maturata la piena contezza della lesività del provvedimento impugnato e dal quale far decorrere il termine decadenziale di 60 giorni che al momento della notifica del ricorso, in data 12-16/7/2024, era già ampiamente decorso.

2. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione del rilievo ex officio del profilo in rito. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per i controinteressati che non si sono costituiti in giudizio e per il Commissario ad acta, che ha adottato il provvedimento.

TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 04.08.2025 n. 1876

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