1. La signora -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR Campania, Sezione staccata Salerno:
– la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino l’ha invitata a eseguire la demolizione ingiunta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
– il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione all’impugnativa della nota prot. n. -OMISSIS-, chiedendo comunque, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. -OMISSIS- il Tar Campania, Sezione staccata Salerno, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, e in parte lo ha rigettato.
Avverso tale statuizione giudiziale la signora -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame: 1) Error in procedendo, error in iudicando per omessa motivazione su un vizio del provvedimento impugnato, per violazione degli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei fatti, per difetto dei presupposti; 2) Error in procedendo, error in iudicando per difetto di motivazione, per violazione degli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei fatti, per difetto dei presupposti; 3) Error in procedendo, error in iudicando per difetto di motivazione, per violazione degli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei fatti, per difetto dei presupposti; 4) Error in procedendo, error in iudicando per violazione degli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei fatti, per difetto dei presupposti; 5) Error in procedendo, error in iudicando per difetto di motivazione, per violazione degli artt. 9 e 32 delle NTA al PRG del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei fatti, per difetto dei presupposti.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 3.12.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Rileva preliminarmente il Collegio che l’appellante ha articolato motivi di censura unicamente avverso il capo di sentenza che ha rigettato l’impugnazione proposta avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia relativo all’immobile in esame.
Pertanto, deve ritenersi coperto dal giudicato il capo di sentenza riguardante l’impugnativa della nota prot. n. -OMISSIS-, stante l’assenza di censure proposte sul punto dall’appellante.
3. Così definito il thema decidendum oggetto del presente giudizio, l’appello è fondato nei soli termini di seguito esplicitati.
4. L’istanza di sanatoria ha ad oggetto l’accertamento di conformità di un “Centro polifunzionale di interesse pubblico da adibire a centro anziani/casa famiglia con annessi uffici-ambulatori”.
Tale istanza è stata esitata dal Comune con l’impugnato provvedimento di diniego, emesso sul presupposto che: “I manufatti oggetto di accertamento ricadono in area destinata a parcheggio, preordinato all’esproprio, pertanto l’intervento non può essere assentito”.
5. Tale essendo il nucleo motivazionale dell’atto impugnato, rileva il Collegio che, avuto riguardo alla risalenza del locale strumento urbanistico (che ad avviso dell’appellante rimonta al 1992; circostanza mai smentita dal Comune nel giudizio di primo grado), è lecito supporre che il vincolo preordinato all’esproprio sia divenuto inefficace, stante il giammai realizzato intervento espropriativo nei successivi dieci anni dalla relativa apposizione.
6. A ciò aggiungasi che anche qualora si voglia ritenere che il locale strumento urbanistico sia successivo alla scadenza del vincolo espropriativo (ma non vi è alcuna evidenza al riguardo), nondimeno la circostanza che l’art. 9 NTA del PRG (che disciplina le zone A2, destinandole a “Attrezzature di interesse comune”) stabilisca che: “L’iniziativa privata non si applica alle scuole”, lascia desumere, a contrario, la possibilità di iniziative private di interesse comune, tra cui il centro polifunzionale di interesse pubblico, per il quale vi è istata istanza dell’appellante ex art. 36 d.P.R. n. 380/01.
7. In entrambe le ipotesi, è di tutta evidenza il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, non emergendo in alcun modo dall’atto impugnato né l’attuale vigenza del vincolo preordinato all’esproprio, né la possibilità di ricomprendere tra le “Attrezzature di interesse comune” anche il centro polifunzionale in esame.
8. Nei termini testé precisati, l’appello è dunque fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS-.
9. In sede di riesercizio del potere, e in adempimento degli obblighi conformativi scaturenti dall’odierna pronuncia giudiziale, l’Amministrazione dovrà dare espressamente conto in sede motivazionale sia della perdurante vigenza del vincolo preordinato all’esproprio, e sia della possibilità di includere tra le attrezzature di interesse comune il centro polifunzionale in esame.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 26.01.2026 n. 658