1. I ricorrenti hanno ereditato dalla propria madre, insieme al fratello, un fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Trecastagni, realizzato con licenza edilizia del 2.2.1976 n.26/47, di cui sono comproprietari indivisi.
2. Per la regolarizzazione di alcune opere abusive ivi realizzate, la loro dante causa, in data 28.2.1995, ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della L. 724/1994, assunta al prot. n. 3044 (pratica n. 209/1994), che non è stata ancora esitata.
3. Nell’anno 2021, una volta succeduti nella titolarità del bene, i 3 germani -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- si sono attivati congiuntamente, in qualità di comproprietari, per chiedere la definizione del procedimento (v. all. 4 – procure rilasciate a tecnico di parte).
4. Con nota del 30.3.2022, prot. n. 7157, in riscontro alla richiesta di uno degli odierni ricorrenti, il Comune ha attestato, tra l’altro, il versamento dell’oblazione e degli oneri accessori, nella misura determinata dall’Ufficio e la non definizione del procedimento in mancanza del nulla osta della Soprintendenza.
Con nota del 2.7.2025 prot. n. 0015827, l’ente ha successivamente richiesto ulteriori integrazioni, tra cui la produzione dell’autocertificazione di inesistenza di carichi pendenti per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 648 ter e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione di insussistenza di cause di incompatibilità, “resa da tutti i proprietari dell’immobile”.
5. Il fratello dei ricorrenti, tramite il proprio difensore (v. nota del 21 luglio 2025 – all. 9), ha comunicato loro di non voler produrre la documentazione richiesta dal Comune e di dissentire “rispetto a ogni iniziativa unilaterale” per le ragioni rappresentate nella citata nota. I ricorrenti, pertanto, hanno provveduto ad inoltrare all’Ente le loro dichiarazioni, rappresentando l’impossibilità di produrre quelle relative al fratello dissenziente.
6. A questo punto, con nota del 31.7.2025, prot. n. 18155, oggetto della presente impugnazione, il Comune, sul presupposto della necessità ai fini del condono della documentazione richiesta, ha comunicato ai ricorrenti che, nelle more della relativa acquisizione, il procedimento sarebbe rimasto sospeso.
7. Il predetto atto sarebbe, a loro dire, illegittimo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 39 della L. 724/1994 e 31 e ss. della L. 47/1985, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento di potere dalla sua causa tipica.
Più nello specifico, i ricorrenti hanno rilevato che, in base alle citate norme, per come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa siciliana, ha diritto a chiedere la sanatoria non solo il proprietario dell’immobile, ma anche ogni altro soggetto interessato, con la conseguenza che, nelle ipotesi di comunione del bene, il condono potrebbe essere richiesto anche da uno soltanto dei comproprietari, pur senza il consenso degli altri titolari. Ne deriverebbe che non sarebbe necessario che tutti i comproprietari del bene producano l’autocertificazione di insussistenza di carichi pendenti e la dichiarazione di assenza di cause ostative (quest’ultima, peraltro, non prevista dalle norme che disciplinano il primo e il secondo condono).
Illegittimamente, pertanto, il Comune avrebbe sospeso il procedimento, esponendo i ricorrenti al rischio di incorrere nell’improcedibilità dell’istanza e veder così sfumare la possibilità di ottenere il condono.
8. Temendo tale eventualità, i ricorrenti hanno proposto domanda cautelare.
9. Il Comune e il fratello controinteressato, seppure ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
10. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previa riserva della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.
11. Il ricorso è infondato.
11.1. L’art. 39, primo comma, della L. 724/1994, così dispone: “il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale”. La norma è chiara nel prescrivere l’onere per i richiedenti (tutti) della produzione dell’attestazione di assenza di carichi pendenti.
11.2. Orbene, pur a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti a sostegno del ricorso circa la possibilità per un solo comproprietario di presentare, disgiuntamente dagli altri titolari, una domanda di condono (orientamento che, tuttavia, è tutt’altro che pacifico, contrapponendosi ad altro opposto indirizzo del Consiglio di Stato – cfr., per tutte, C.d.S., sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158), il Collegio non può non rilevare come nel caso di specie tutti e tre i comproprietari dell’immobile si siano attivati per chiedere la definizione dell’istanza di condono, come rappresentato dai medesimi ricorrenti in seno al ricorso (cfr. pag. 3) e come comprovato dalle procure speciali a tal fine rilasciate dai germani al tecnico incaricato (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
11.3. L’atto impugnato, pertanto, ha fatto applicazione di quanto disposto dall’art. 39 della L. 724/1994, in quanto, in forza della predetta disposizione, anche il fratello dei ricorrenti, in qualità di richiedente, è tenuto a produrre la documentazione ivi indicata.
La mancata produzione della dichiarazione di assenza di carichi pendenti costituisce elemento di per sé sufficiente a determinare l’incompletezza e la non conformità dell’istanza all’art. 39 della L. 724/1994, la quale, dunque, resta improcedibile, fintantoché non venga integrata.
12. Concludendo, le censure sollevate non meritano accoglimento e il ricorso va, pertanto, rigettato.
13. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, posto che il Comune intimato e il controinteressato non si sono costituiti in giudizio.
TAR SICILIA – CATANIA, V – sentenza 09.12.2025 n. 3549