Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare ubicato nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni, catastalmente identificato al foglio -OMISSIS-.
Il medesimo, in data 23 gennaio 2023, ha presentato al predetto Comune una SCIA riguardante un intervento da eseguirsi su tale immobile, consistente nella diversa distribuzione interna dei tavolati per la formazione di sette unità immobiliari, con lo spostamento, sulla copertura, di alcuni lucernari.
Siccome il compendio immobiliare è situato in fascia di rispetto ferroviaria, l’interessato, oltre alla suindicata SCIA, ha presentato a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (d’ora innanzi anche “RFI”) istanza di autorizzazione alla realizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 753 del 1980.
Con provvedimento in data 5 febbraio 2024, RFI ha respinto l’istanza.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame. Oltre alla domanda di annullamento, viene proposta domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
Con il primo motivo di ricorso, l’interessato evidenzia che l’intervento oggetto della sua istanza non implica alcuna alterazione o modifica dell’involucro del fabbricato esistente, con la conseguenza che la distanza fra di esso e la rete ferroviaria è destinata a rimanere inalterata. Secondo la parte, questa circostanza sarebbe decisiva per escludere l’esistenza di qualsiasi criticità idonea a giustificare il diniego.
Con il secondo motivo di ricorso, viene contestata la parte del provvedimento impugnato in cui si rileva che la realizzazione di nuove abitazioni sarebbe, nel caso concreto, inopportuna per ragioni di inquinamento acustico, posto che la vicina linea ferroviaria provocherebbe rumori non compatibili con la funzione abitativa. A questo proposito l’interessato rileva innanzitutto che questo assunto si risolverebbe in una apodittica argomentazione che escluderebbe, a priori ed in senso assoluto, ogni possibilità di operare la deroga prevista dall’art. 60 del d.P.R. n. 753 del 1980. Il ricorrente evidenzia inoltre che RFI non avrebbe svolto alcuna indagine volta ad accertare se, effettivamente, nel caso concreto, l’inquinamento acustico provocato dalla linea ferroviaria supererebbe i livelli di normale tollerabilità; viene pertanto dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Con il terzo motivo di ricorso, viene contestata la parte del provvedimento impugnato in cui si afferma che la realizzazione dell’intervento di cui si discute sarebbe inopportuna in ragione della già limitata capacità di intervento in caso di necessità di accesso urgente dai lati della ferrovia, in ragione dell’impossibilità fisica di realizzare in loco interventi di mitigazione acustica e vibrazioni e in ragione dell’impossibilità di costruire barriere atte a contenere i danni di un accidentale e imprevisto deragliamento. A questo proposito l’interessato sostiene che queste argomentazioni potrebbero eventualmente assumere rilievo solo a fronte di interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici già esistenti e non nei casi, come quello in esame, in cui la realizzazione dell’intervento non determinerebbe alcuna variazione dell’involucro esterno del fabbricato esistente. Sostiene quindi la parte che le suindicate argomentazioni sarebbero del tutto inconferenti e perciò inficiate dal vizio di eccesso di potere per illogicità.
Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980 vieta la costruzione, la ricostruzione o l’ampliamento di edifici ad una distanza minore di trenta metri dal limite della zona di occupazione della ferrovia, salvo facoltà discrezionale delle amministrazioni competenti di autorizzare deroghe, ai sensi dell’art. 60 dello stesso decreto, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano.
Ritiene il Collegio che, come già chiarito da questo T.A.R. con una recente sentenza (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 1705), nell’abito applicativo delle suindicate norme rientri anche il caso di mutamento destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. In questo senso depongono: a) il fatto che la giurisprudenza, seppur ai fini strettamente edilizi, ascrive alla categoria della “nuova costruzione” gli interventi che comportano mutamenti di destinazione d’uso che, a loro volta, comportano il passaggio fra le divere categorie funzionali previste dall’art. 23-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2024, n. 3645; id; sez. IV, 5 luglio 2022, n. 5593); b) il fatto che la destinazione d’uso dell’immobile incide fortemente sull’opportunità di consentire o meno la presenza di un edificio in fascia di rispetto ferroviario: sul piano della sicurezza pubblica, ad esempio, risulta evidente che un conto è la presenza di un fabbricato destinato al deposito di materiali non pericolosi, altro conto è la presenza di un fabbricato residenziale.
Ciò chiarito, va ora osservato che, come evidenziato nel provvedimento impugnato senza che sul punto sia stata mossa specifica contestazione da parte del ricorrente, RFI non ha mai autorizzato l’insediamento della funzione residenziale nel fabbricato di cui è causa (che in origine aveva destinazione d’uso artigianale), e ciò sebbene, dal punto di vista urbanistico-edilizio, la funzione residenziale sia stata assentita con permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Sesto San Giovanni in data 2 maggio 2022.
Non sono pertanto rilevanti le argomentazioni di parte ricorrente che fanno leva sulla circostanza che l’intervento in progetto non determinerebbe la modifica dell’involucro esterno del fabbricato esistente: la decisione in questa sede avversata non si pone in contraddizione con la preesistenza dell’edificio già avente funzione residenziale posto che, solo con l’istanza di autorizzazione in deroga avente ad oggetto l’intervento di cui si discute, RFI ha potuto valutare la compatibilità della suddetta funzione con la fascia di rispetto ferroviaria.
Neppure sono decisive le argomentazioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, con il quale, come detto, si contesta la parte del provvedimento impugnato che rileva l’inopportunità dell’insediamento della funzione abitativa per ragioni di inquinamento acustico.
A questo proposito va innanzitutto osservato che il provvedimento impugnato considera inopportuno l’insediamento della funzione abitativa anche per ragioni diverse da quella concernente l’inquinamento acustico. L’atto fa infatti anche riferimento: a) al pericolo per il caso di deragliamento dei treni; b) alla necessità di mantenere gli spazi sgomberi da persone per l’effettuazione di interventi di manutenzione che potrebbero comportare incidenti; c) più in generale, alla necessità di evitare l’eccessiva antropizzazione delle aree contigue alla strada ferrata come raccomandato dal Ministero dei Trasporti nei suoi atti di indirizzo. Tutte queste ulteriori ragioni non sono state contestate dal ricorrente se non per la loro ritenuta contraddittorietà con la preesistenza del fabbricato, contraddittorietà che però si è esclusa per le ragioni sopra indicate; ne consegue che, anche ammettendo che la censura in esame sia fondata, la stessa non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’atto.
In ogni caso, va poi evidenziato che le valutazioni compiute da RFI circa l’inopportunità di consentire l’insediamento in loco della funzione abitativa anche per ragioni legate all’inquinamento acustico e alle vibrazioni sembrano del tutto condivisibili, posto che l’edificio di cui si discute si trova ad una distanza pari a soli 8,7 metri dalla più vicina rotaia e che, quindi, l’impatto negativo che esso è destinato a subire in termini di rumore e vibrazioni risulta del tutto evidente.
A questo proposito vale la pena richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’autorizzazione a costruire in deroga alle distanze ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 753 del 1980 non costituisce un obbligo per il gestore dell’infrastruttura ma è un’ipotesi del tutto eccezionale, in quanto gli interessi di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di incolumità delle persone hanno rilevanza prioritaria rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio; ne consegue, sul piano motivazionale, che l’obbligo di motivazione approfondita ricorre solo nel caso in cui si ritenga di poter ammettere la deroga posto che la rilevanza e la preminenza degli interessi pubblici è stata già valutata e ponderata, in via preventiva, dal legislatore (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 5; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 9 novembre 2023, n. 3316; T.A.R. Toscana, sez. III, 29 giugno 2023, n. 659; T.A.R. Veneto, sez. II, 9 gennaio 2023, n. 19).
Va dunque ribadita l’infondatezza delle censure in esame, la quale determina anche l’infondatezza della domanda risarcitoria che si fonda sul presupposto dell’illegittimità dell’atto impugnato.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
TAR LOMBARDIA – MILANO, II – sentenza 14.01.2026 n. 144