1.Con l’Ordinanza di demolizione n°7 del 01.02.2023, prot. n°0001354, emessa dal Comune di Frattaminore, (NA), e notificata il 01.02.2023, è stata ordinata a Salvatore Cirillo e Rosa Guarino la demolizione delle opere eseguite in totale difformità del P. di C. n°5/1999 e precisamente: “… un ampliamento in aggiunta allo stenditoio esistente per una superficie di mq 17 circa mediante la realizzazione di un muretto con sovrastante invetriata composta da elementi intelaiati in alluminio-vetro, coperta da una struttura lignea con sovrastanti pannelli isotermici coibentati, creando una unica unità immobiliare destinata ad abitazione composta da: cucina tinello, bagno e ripostiglio, per complessivi mq. 52 circa e da una volumetria di circa 100 mc. con altezza interna media intradossale di circa 2.10 mt…”, in Frattaminore (NA) alla Via Turati, P.co Domus Atella, scala A, 6°piano, int. 20, (cfr. doc. A: ordinanza cit.).
I suindicati hanno impugnato tale delibera con ricorso notificato il 28.3.2023.
In fatto espongono:
-di essere proprietari dell’appartamento ubicato al 5°piano della scala A, con annesso sovrastante lastrico solare di copertura al 6°piano, int. 20, parzialmente adibito a stenditoio, lastrico riportato nel NCEU del Comune di Frattaminore, al foglio 1, part.lla 1058, sub 136, Via Turati, Parco Domus Atella;
– che successivamente all’acquisto, i proprietari ampliarono il locale adibito a stenditoio da mq 25,80 a mq 42,79 e non di mq 52 come erroneamente indicato in ordinanza. L’ampliamento fu realizzato in legno e sormontato da pannelli di tipo “sandwich” con falda inclinata, (cfr. doc. 2:
richiesta di P. di C. in sanatoria, all. tav. 1, relazione tecnica illustrativa);
-che il suddetto ampliamento era in parziale difformità ai titoli abilitativi dell’intero fabbricato realizzato da tutti i proprietari dei lastrici sia del parco in cui insiste il cespite dei ricorrenti, che degli altri della zona ma sono stati sanzionati solo alcuni;
-che in data 19.07.2022, i coniugi Cirillo-Guarino, al fine di sanare la difformità, presentavano all’Ente, nelle forme dell’istanza di P. di C., prot. n°10927, la “Richiesta di Fiscalizzazione di opere eseguite in parziale difformità dal titolo edilizio rilasciato ai sensi dell’art. 34, comma 2, DPR Testo
Unico Edilizio”;
-che il Comune, senza neanche pronunciarsi sulla richiamata istanza, con l’impugnato provvedimento ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate senza titolo con il ripristino dello status quo ante.
2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990,
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 2001/380. Omessa applicazione dell’art. 34 o in subordine dell’art. 33 Dpr del 06.06.2001 n°380. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/ 1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si contesta che l’intervento eseguito sia in totale difformità rispetto all’immobile (preesistente stenditoio, quest’ultimo legittimamente assentito dal P. di C. n°5 del 1999), in quanto trattasi di intervento eseguito solo in parziale difformità.
Nella relazione tecnica illustrativa, (cfr. doc. 2, Tav. 1) allegata alla istanza di fiscalizzazione, l’ing. Aniello Ferrara ha evidenziato che “Secondo il progetto di variante alla concessione, il terrazzo di copertura con superficie complessiva di 108.00 mq avrebbe dovuto essere occupato per ¼ della superficie da uno stenditoio, ad uso esclusivo del piano sottostante. Dal rilievo effettuato in loco la superficie del locale accessorio è stata ampliata passando da 25,80 mq fino a 47,79 mq lordi. L’ampliamento realizzato in legno e sormontato da pannelli tipo sandwich con falda inclinata è contiguo alla parte esistente ancorandosi saldamente ad essa ed al corpo scala condominiale, quindi alla parte legittima dell’immobile”, sicchè la demolizione non sarebbe possibile senza arrecare danni all’edificio legittimamente realizzato.
II.1.) In via subordinata alla deduzione di cui al capo 2.1, i ricorrenti contestano l’omessa applicazione al caso di specie dell’art. 33 DPR 301/2001, trattandosi, a tutto concedere, di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità ex art. 33 DPR 2001/308.
III) L’art. 31 TUED è violato per la mancata e preventiva individuazione dell’area da acquisire.
3.Il Comune non si è costituito.
4. All’udienza pubblica del 24.9.2025, la causa è passata in decisione.
5. La delibera impugnata dà atto che a seguito di sopralluogo in loco sulla proprietà dei ricorrenti è stata riscontrata una totale difformità al permesso di costruire 5/1999, rilasciato per la costruzione di un complesso immobiliare della coop. Domus Atella.
Si tratta di un “ampliamento in aggiunta allo stenditoio esistente per una superficie di circa mq. 17 circa mediante la realizzazione di un muretto con sovrastante invetriata composta da elementi intelaiati in alluminio-vetro, coperta da una struttura lignea con sovrastanti pannelli isotermici coibentati, creando un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione composta da: 1) cucina tinello, bagno e ripostiglio, per complessivi mq.52,00 circa, e da una volumetria di circa 100 mc. con altezza interna media intradossale di circa 2,10 mt., riportato nel NCEU al foglio I mappale 1058 sub 135.11 tutto in totale difformità del titolo abilitativo.”
Dal provvedimento risulta quindi che il Comune ha attivato i poteri repressivi di cui all’art. 31 TUED, avendo riscontrato una difformità totale consistente in un ampiamento volumetrico che ha di fatto creato una volumetria non autorizzata che è stata adibita, nei fatti, ad altra area dell’abitazione, come si riscontra anche nelle foto allegate alla richiesta di fiscalizzazione (all. 4).
6. Ciò detto, il ricorso è infondato.
La violazione dell’art. 7 l. 241/90 per quanto riguarda le demolizioni non è sanzionata, come da giurisprudenza granitica del giudice amministrativo (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. II, 07/07/2025, n.5827: l’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso) (cfr. anche Cons. St., sez. II, 18 febbraio 2024, n. 1298; id., sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3707).
Non si vede come la partecipazione al procedimento avrebbe potuto cambiare l’esito della decisione di demolizione, essendosi il Comune determinato in tal senso.
7.Il secondo motivo va respinto, in quanto i ricorrenti non sono riusciti in alcun modo a giustificare l’aumento di volumetria che emerge incontestatamente dalle risultanze documentali da essi stessi depositano e che anzi confermano la qualificazione dell’opera operata dal Comune quale nuova costruzione con aumento di volumetria.
Per giurisprudenza costante, l’intervento di nuova costruzione – che se non autorizzato è passibile di demolizione ex art. 31 TUED – consiste in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma stabilita.
A differenza della ristrutturazione edilizia che, invece, sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
7.1. Orbene, dagli atti depositati in giudizio nonché dalla stessa ordinanza di demolizione emerge che i ricorrenti si sono ancorati al locale stenditoio presente sul terrazzo per realizzarvi ex novo una struttura collegata che è diventata un tutt’uno con l’edificio preesistente, realizzando quindi nuova volumetria.
Come si vede anche dalla fotografie, la struttura nuova è una vera e propria stanza ulteriore, con tetto, infissi, elementi rigidi; ed infatti il tecnico incaricato per presentare la domanda di fiscalizzazione, ha testualmente riferito che “ il ripristino dello stato dei luoghi (per quanto riguarda il locale stenditoio) non può avvenire senza pregiudizio statico per la parte dell’edificio legittimamente autorizzato e/o autorizzabile, in fatti, così come desunto sia in fase di sopralluogo che dagli elaborati tecnici architettonici allegati alla richiesta di fiscalizzazione da inoltrare all’ente, la copertura dell’intero manufatto, presenta uno schema statico di una trave continua su tre appoggi. Dalla scienza delle costruzioni, si dimostra che questo schema statico comporta, a parità di carichi applicati, una diminuzione della caratteristica della sollecitazione di tipo flettente in mezzeria di ogni campata rispetto allo schema statico semplice di trave appoggiata-appoggiata; inoltre, procedendo con la demolizione della copertura, verrebbe meno anche l’efficacia della struttura di concatenamento formata dalle travi, con ulteriore diminuzione della capacità prestazionale della struttura alle azioni orizzontali sismiche, atteso che il territorio comunale di Frattaminore è classificato sismico di II categoria (rischio medio). “
La relazione del tecnico di parte conferma, se mai vi fosse qualche dubbio, la non semplice amovibilità della struttura e quindi la sua natura di stabile edificazione, che, unita alle caratteristiche oggettiva, ha reso legittima l’applicazione dell’art. 31 TUED comma 1, in quanto “ sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.”
L’opera non è riconducibile alla ristrutturazione edilizia, ma qualora anche lo fosse stata, sarebbe stato comunque necessario il permesso di costruire, nel caso assente.
Non si può assolutamente parlare di parziale difformità al titolo edilizio esistente, in quanto non può paragonarsi il prolungamento di uno stenditoio, con creazione di ulteriore volumetria e di un locale funzionalmente del tutto autonomo, ad una semplice modifica di un manufatto esistente.
Ne consegue che nel caso concreto non sono applicabili né l’art. 33 né l’art. 34, evocati dai ricorrenti sul presupposto di parziali difformità che, invece, non sono riscontrabili.
Per completezza, va ricordato che l’area di sedime va individuata in sede esecutiva e non con la demolizione.
8. In conclusione, il ricorso va respinto.
Nulla spese in quanto il Comune non è costituito.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, II – sentenza 14.11.2025 n. 7430