Urbanistica e edilizia – Enti locali –  Carenza degli indici di fabbricabilità nel Piano Urbanistico Comunale e impossibilità del rilascio del titolo edilizio

Urbanistica e edilizia – Enti locali –  Carenza degli indici di fabbricabilità nel Piano Urbanistico Comunale e impossibilità del rilascio del titolo edilizio

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto che venga data ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 2489 del 15 aprile 2024 dichiarando nulla l’intervenuta delibera di Giunta Comunale con la quale il Comune di Casagiove ha adottato il nuovo PUC.

Premette il ricorrente di essere proprietario di un terreno situato nel territorio del Comune di Casagiove (in catasto al foglio 2, particelle n. 1 e n. 518, località Caprioli) e, che:

– il Consiglio Comunale, nell’ambito del procedimento di approvazione del PRG, nell’accogliere una sua osservazione assegnava al terreno in questione la destinazione turistico – alberghiera senza tuttavia indicare “specifici indici di regolamentazione né ricondurre la conformazione del terreno in questione a una specifica zona dello strumento urbanistico compatibile con la sua variazione urbanistica”;

– coerentemente con tale inquadramento urbanistico chiedeva in data 11 agosto 2022 il permesso di costruire una struttura ricettiva;

– con provvedimento del 3 gennaio 2023 il Comune negava il titolo sul presupposto dell’assenza degli indici di edificazione;

– detto atto veniva impugnato avanti al T.A.R. sulla scorta del seguente ragionamento: <<– primo argomento: in assenza di indici si sarebbero dovuti applicare, in via integrativa/sostitutiva, quelli della l.r. 14/1982, punto 1.9 degli indirizzi programmatici di cui all’anzidetta legge regionale; – secondo argomento (in via subordinata): poiché la destinazione alberghiera è prevista per le zone D2 e D3, avrebbe dovuto applicare la disciplina più limitativa fra quelle destinate a tali zone; – terzo argomento (in via ulteriormente subordinata): il Comune avrebbe dovuto provvedere a integrare la volizione pianificatoria, indicando gli indici connessi all’accoglimento dell’osservazione>>;

– il Tribunale con la sentenza da ottemperare accoglieva solo tale ultima argomentazione imponendo al Comune di completare la pianificazione urbanistica attribuendo gli indici di edificazione alla zona in questione;

– ritenendo la pronuncia non completamente satisfattiva dei suoi interessi proponeva appello (tuttora pendente) avanti al Consiglio di Stato mentre il Comune non presentava appello incidentale con conseguente passaggio in giudicato della parte della sentenza del T.A.R. relativa all’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione.

Con la presente azione il ricorrente chiede quindi che la sentenza venga in questa parte eseguita e che le venga riconosciuto il risarcimento dei danni derivanti dal diniego del permesso di costruire e/o per il ritardo nel provvedere alla esecuzione delle statuizioni del T.A.R.

Si è costituito per resistere il Comune intimato evidenziando che nelle more è stato adottato il nuovo PUC (delibera di G.C. n. 50 del 30 dicembre 2024, peraltro, impugnato con separato ricorso dal ricorrente) che, per quanto qui di interesse, dovendo tener conto del sovraordinato regime vincolistico, ha riclassificato la zona di cui è causa come agricola; da quanto precede la difesa comunale ha eccepito l’improcedibilità del presente ricorso.

Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Con il presente ricorso il ricorrente chiede che venga ordinato al Comune di <<dettare, nel rispetto dell’originaria destinazione dell’area, i relativi indici e di rilasciare il p.d.c.>>.

Il ricorrente invoca a proprio favore la giurisprudenza amministrativa (inaugurata con l’Ad. Plen. n. 1/1985) secondo la quale la domanda di permesso di costruire va ri-esaminata avuto riguardo alla normativa allora vigente (o comunque quella vigente al momento della notifica della sentenza) sicché lo ius superveniens sarebbe irrilevante.

La prospettazione non può essere condivisa.

Nella fattispecie, infatti, come evidenziato nella pronuncia (peraltro, sub iudice) la pianificazione urbanistica non era completa per cui per definizione non poteva esservi quella cristallizzazione della normativa vigente invocata dal ricorrente.

Il T.A.R. ha sul punto espressamente dato atto che l’assenza di un regime urbanistico completo degli indici di fabbricabilità non consentiva il rilascio del richiesto titolo edilizio imponendo al Comune di provvedere al completamento della strumentazione urbanistica.

L’amministrazione ha ritenuto, facendo esercizio dell’ampia discrezionalità che permea la materia, di adottare il nuovo PUC (delibera n. 50 del 30 dicembre 2024) che ha classificato la zona in un modo diverso rispetto al passato e, segnatamente, riportandola alla originaria destinazione agricola.

Si tratta di una decisione consentita dalla pronuncia del T.A.R. (e, dunque, non come dedotto violativa del giudicato) che si è limitata a imporre (data l’impossibilità di rilasciare in quella zona rebus sic stantibus alcun titolo edilizio) di rivedere le proprie scelte urbanistiche normando l’area; cosa, questa, che è avvenuta con l’adozione del nuovo PUC.

Da quanto precede il ricorso deve essere respinto ivi inclusa la domanda di risarcimento dei danni (non potendo essere riconosciuto nemmeno quello da ritardo mancandone gli elementi costitutivi).

La complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 02.10.2025 n. 6546

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