Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la carenza di sufficienti elementi di fondatezza della pretesa azionata;
Considerato infatti che ai sensi dell’art.3 co. 1, all. e) T.U. edilizia è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di depositi di materiali non occasionali e di non breve durata, in quanto comportanti trasformazione del territorio, e che parte ricorrente non fornisce sufficienti elementi idonei a comprovare la non occasionalità e temporaneità del deposito di materiale edilizio rilevato nell’area di relativa proprietà;
Nulla per le spese della presente fase cautelare essendo il Comune intimato non costituito.
TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, II – ordinanza 04.09.2025 n. 256