Urbanistica e edilizia – Decadenza del permesso di costruire per omesso inizio dei lavori nel termine di legge ex art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001

Urbanistica e edilizia – Decadenza del permesso di costruire per omesso inizio dei lavori nel termine di legge ex art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001

7- Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di tardività formulata dal Comune resistente, che è infondata.

7.1- Il Comune afferma che il provvedimento di decadenza impugnato era stato già notificato con pec del 5.9.2024 ricevuta dal ricorrente in pari data come da documentazione allegata, per cui da tale giorno –e non dalla notifica a mano intervenuta il 18.9.2024- decorrono i 60 giorni per l’impugnazione, ampiamente decorsi a fronte del ricorso notificato il 17.11.2024.

7.2- Vi è però da rilevare che le ricevute di avvenuta consegna via pec depositate dal Comune in atti (all. 008 al deposito del 3.1.2025 e all. 002 alla produzione del 14.5.2025) non contengono alcun allegato, di modo che non è comprovato che il messaggio consegnato ai destinatari contenesse effettivamente l’ordinanza oggetto di impugnazione, né tale carenza è surrogabile dalla ricevuta di accettazione –che, a prescindere dalla mera valenza di comprova dell’accettazione e non della notifica, anch’essa non contiene alcun allegato- ovvero dal tenore della pec inviata, non essendo ciò garanzia di quanto effettivamente consegnato al destinatario.

7.3- In considerazione di ciò e a fronte di specifica contestazione da parte della ricorrente, l’eccezione di tardività va rigettata.

8- Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

9- Coglie nel segno, nella fattispecie, la censura attinente l’omissione della fase partecipativa ed in particolare della comunicazione di avvio del procedimento.

10- In argomento, si osserva che la questione controversa pone il problema se sia necessario che l’adozione dell’atto dichiarativo di decadenza presupponga, o meno, l’invio di la comunicazione di avvio del procedimento al destinatario, titolare del permesso di costruire.

11- In argomento, si premette anzitutto che -sebbene parte della giurisprudenza, soprattutto di primo grado, ritenga non necessaria un’apposita dichiarazione amministrativa (cfr. Tar Sicilia Catania, Sez. I, 16.2.2015, n. 528; Tar Sicilia Palermo, Sez. II, 14.3.2014, n. 746; Tar Lazio Roma, Sez. II bis, 28.8.2005, n. 5370)- ritiene il Collegio che la decadenza necessiti di una dichiarazione, all’esito di un apposito procedimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 26.6.2000, n. 3612), come peraltro ribadito sempre dal Consiglio di Stato, secondo il quale l’operatività della decadenza della concessione edilizia necessita in ogni caso dell’intermediazione di un formale provvedimento amministrativo, seppur avente efficacia dichiarativa di un effetto verificatosi ex se e direttamente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22.10.2015 n. 4823 e, da ultimo, Sez. VI, 16.5.2024 n. 4391).

12- Quanto ora osservato si ribalta – viepiù in considerazione delle specificità della fattispecie controversa – sulla necessaria interlocuzione con il privato attraverso gli appositi strumenti partecipativi, relativamente alla quale deve ricordarsi che la giurisprudenza ha avuto di modo di precisare che la perdita di efficacia della concessione di costruzione per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione anche ai fini del necessario contraddittorio col privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possono legittimarne la determinazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.3.2023, n. 2935; id., Sez. VI, 15.11.2017, n. 5285; id., Sez. V, 12.5.2011, n. 2821; id., Sez. IV, 29.1.2008, n. 249; id., Sez. VI, 17.2.2006, n. 671).

13- La fattispecie controversa, peraltro, non attiene ad un’ipotesi sic et simpliciter di mera inerzia da parte del titolare del permesso di costruire, avendo il titolare del permesso di costruire pagato parte degli oneri di legge, e, da ultimo ed ancora in tempo utile, ossia poco prima della scadenza del termine di legge, aveva inviato al Comune formale comunicazione di inizio lavori, per poi affermare, in ricorso, di aver provveduto ad avviare attività comunque connesse agli stessi (in particolare, come si è già detto, provvedendo a delimitare l’area di cantiere, alla parziale demolizione di fabbricati esistenti sul lotto interessato, a posizionare la cartellonistica, a effettuare lo sbancamento dell’area interessata, a realizzare la base con massi di calcestruzzo per il posizionamento della gru nonché posizionare materiale da costruzione) allegando, per il resto, la sussistenza di contingenti difficoltà economiche.

14- Sul punto, è ragionevole ritenere che, ove fosse intervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, i suesposti elementi sarebbero stati posti all’attenzione dell’amministrazione quale contributo fattuale per consentire una più consapevole assunzione delle competenti determinazioni.

15- In sostanza, il complesso degli antecedenti e delle allegazioni di parte ricorrente rendono censurabile l’operato del Comune resistente che ha d’amblais omesso un qualsivoglia momento partecipativo in sede procedimentale.

16- D’altronde, non vi è ragione che possa giustificare –nel contesto della fattispecie controversa- l’omissione di detto momento partecipativo, considerato che, a seguito della comunicazione di inizio lavori e prima della formale dichiarazione di decadenza, il Comune resistente ha avuto modo di svolgere un sopralluogo (peraltro in data 3.9.2024, ossia a distanza considerevole dalla comunicazione della ditta presentata il 13.12.2023) di cui non ha ritenuto (come pur avrebbe potuto) di notiziare la ditta ricorrente e che, ove fosse stata consentita la partecipazione, avrebbe potuto costituire occasione per consentire una disamina della situazione complessiva del fondo, anche alla luce dell’osservazione –enfatizzata dai ricorrenti in sede di discussione- per cui la visuale del sito dal punto di osservazione esterno era parziale non essendosi i partecipanti introdotti nel fondo, circostanza complessivamente corroborata dal verbale di sopralluogo ove si afferma che il personale interessato si è recato “in prossimità” delle aree stesse.

17- In conclusione, l’omissione della fase partecipativa procedimentale nell’ambito della specifica fattispecie controversa inficia ab imis il provvedimento impugnato e –assorbiti le ulteriori censure giusta giurisprudenza per cui “La censura volta a far valere il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere necessariamente assorbente, nel senso che l’accoglimento di essa inibisce l’esame delle altre eventuali censure, stante l’invalidità dell’istruttoria svoltasi in carenza della comunicazione stessa” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11.5.2006, n.4168)- comporta de plano l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato.

18- Resta impregiudicata la riedizione del potere da parte dell’amministrazione comunale resistente, previa attivazione della partecipazione procedimentale principiando dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento.

19- Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune di Reggio Calabria per essere liquidate come da dispositivo, con distrazione.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 23.07.2025 n. 550 

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