Urbanistica e edilizia – Casa di riposo e legittimità della dichiarazione di interesse culturale con riferimento all’analisi storico-urbana del territorio comunale di ubicazione dell’immobile, all’inquadramento canonico del bene e alla descrizione architettonica del complesso

Urbanistica e edilizia – Casa di riposo e legittimità della dichiarazione di interesse culturale con riferimento all’analisi storico-urbana del territorio comunale di ubicazione dell’immobile, all’inquadramento canonico del bene e alla descrizione architettonica del complesso

La Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell’Abruzzo, organo del Ministero della Cultura, previa relazione storico artistica della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara del 24 novembre 2023, con decreto del 6 dicembre 2023 dichiarava di interesse culturale particolarmente importante, ex art.10, comma 3d del D.Lgs. n.42 del 2004, l’immobile denominato Casa di riposo “Santo Volto”, sito in Montesilvano, in catasto al foglio 26, particella 46, di proprietà della Congregazione Benedettina delle Suore Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo.

La Congregazione, adducendo che l’apposizione di detto vincolo creava difficoltà all’intendimento di cedere l’immobile, impugnava il cennato decreto, unitamente alla presupposta relazione, deducendo la violazione dell’art.10, comma 3d del D.Lgs. n.42 del 2004, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.1, comma 2c, 2, comma 5, 6, comma 1 del D.P.R. n.78 del 2005 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che mancava la correlazione tra l’immobile e fatti storici culturali precisi e che quindi difettava il presupposto per l’apposizione del vincolo; che vi era dunque una carenza di motivazione, che il vincolo era stato apposto solo sulla base delle caratteristiche intrinseche dell’immobile e che quindi risultava anche una carenza di istruttoria; che l’accostamento alle colonie estive era fuori tempo, visto che all’epoca di ultimazione del fabbricato, nel 1980, dette colonie non erano già più in voga.

L’interessata ha sostenuto inoltre che, disattendendo quanto previsto nel D.P.R. n.78 del 2005 sull’esecuzione dell’intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni ecclesiastiche, per l’apposizione del vincolo in questione non era stato interpellato il rappresentante locale designato della Chiesa, ovvero il Vescovo Diocesano.

Il Ministero della Cultura si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.

Con altra memoria la Congregazione ribadiva i propri assunti.

Nell’udienza del 31 ottobre 2025, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso appare destituito di fondamento e quindi da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’impugnativa viene condotta una lettura parziale dell’art.10, comma 3d del D.Lgs. n.42 del 2004, sulla base del quale il vincolo de quo è stato apposto, dal momento che le censure si accentrano solo sulla parte del disposto normativo che prevede un collegamento dell’immobile con fatti storici per riconoscere un interesse particolarmente importante all’edificio, tralasciando la parte della disposizione che fa discendere lo stesso effetto di particolare interesse per il fabbricato, laddove il medesimo rappresenti testimonianza dell’identità dell’istituzione religiosa.

Occorre inoltre rilevare che il decreto di apposizione del vincolo poggia sulla relazione storico artistica della Soprintendenza, dunque su valutazioni tecnico-discrezionali, sindacabili e quindi censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr. tra le tante in ultimo Cons. Stato, VI, n.7001 del 2024), che nel caso di specie non è dato riscontrare.

Infatti detta relazione si caratterizza per un’analisi diffusa e approfondita della questione, esposta con articolata motivazione nonché appare frutto di un’attenta previa istruttoria, soffermandosi sull’analisi storico-urbana di Montesilvano, sull’inquadramento canonico e la nascita della Congregazione, sul progetto e l’evoluzione del progetto “Santo Volto”, sulla descrizione architettonica del complesso, sul suo stato di conservazione, pervenendo quindi a conclusioni coerenti colle premesse, senza tralasciare l’esame delle osservazioni pervenute dalla Congregazione medesima (cfr. all.7 al ricorso).

Va aggiunto sul punto che non risulta possibile pretendere di sostituire alle valutazioni di merito espresse sul punto dall’Amministrazione altre valutazioni, senza ingerirsi, in modo indebito, nella sfera di attribuzioni riservata all’Amministrazione (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.7001 del 2024).

Quanto in ultimo al richiamato D.P.R. n.78 del 2005 sull’esecuzione dell’intesa tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a Enti e Istituzioni ecclesiastiche, occorre evidenziare che i riferimenti effettuati non appaiono persuasivi al fine di riscontrare vizi nel decreto gravato, perché non conferenti col caso di specie, giacchè l’art.1, comma 2c riguarda unicamente l’individuazione degli organi competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione tra Autorità civile e Autorità religiosa, l’art.2, comma 5 è riferito solo agli interventi di conservazione su detti beni, l’art.6, comma 1 prescrive l’accordo tra dette Autorità, qualora debbano essere assunti provvedimenti sui beni suindicati, relativamente però alle esigenze di culto.

Ne discende che gli atti impugnati si sottraggono alle censure dedotte.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

TAR ABRUZZO – PESCARA, I – sentenza 17.11.2025 n. 437

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