Urbanistica e edilizia – Autorizzazione per l’istallazione di vetrate panoramiche amovibili, zona vincolata e ammissibilità dell’intervento

Urbanistica e edilizia – Autorizzazione per l’istallazione di vetrate panoramiche amovibili, zona vincolata e ammissibilità dell’intervento

1.1) La GEMCO s.r.l. (di seguito per brevità soltanto GEMCO) ha adito questo Tribunale premettendo di essere l’attuale proprietaria (per acquisto a titolo derivativo per atto inter vivos) di un immobile nel territorio del Comune di Palermo, Lungomare Cristoforo Colombo n. 2451; realizzato tra la fine del 1957 e l’inizio del 1958 e destinato, fin dall’ora, all’attività di ristorazione in favore del pubblico.

Tale assunto sarebbe riscontrato, a suo dire, da due concessioni rilasciate dalla locale Capitaneria di Porto (la n. 70, Rep. 397, del 03.04.1957 e la n. 108, Rep. 444, del 10.04.1958) mercé le quali il proprietario dell’epoca del fabbricato era stato autorizzato a svolgere, in area del demanio marittimo, l’attività di “mitilicoltura e vendita di polpi bolliti e frutti di mare” (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte ricorrente del 31.03.2025).

Con più specifico riferimento ai fatti oggetto del decidere la società ricorrente ha esposto di aver presentato, al fine di recuperare il cespite, oggi diruto e di poterlo così adibire nuovamente alla sua originaria destinazione commerciale, una S.C.I.A. ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001 (recante il T.U. Edilizia) corredata da congrua documentazione: oltre alle due concessioni demaniali di cui sopra, il Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 20240064138 del 03.10.2024 ed il Nulla Osta dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 156 del 17.10.2024/Errata corrige prot. 74979 del 20.10.2024; insieme con documentazione fotografica attestante le caratteristiche del suddetto immobile nel frangente indicato come data della sua costruzione, comunque antecedente l’approvazione del P.R.G. comunale di Palermo del 1962.

In merito a tali NN.OO. è opportuno precisare che la loro acquisizione si è resa necessaria in quanto l’area, ove insiste il fabbricato della ricorrente, risulta gravata da vincolo paesaggistico, imposto ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. La stessa, inoltre, ricade all’interno della zona Fascia Costiera istituita dal P.R.G. comunale e disciplinata dall’art. 21 delle relative N.T.A.; nonché della fascia di inedificabilità assoluta dei metri 150,00 dalla battigia, di cui all’art. 15 legge reg. n. 78/1976.

Senonché, a tale Segnalazione certificata ha fatto seguito la determinazione gravata mercé l’atto introduttivo del giudizio, con cui l’Amministrazione intimata ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento della S.C.I.A. presentata dalla GEMCO e, al contempo, le ha ingiunto di non iniziare ovvero di non proseguire l’intervento edilizio comunicato.

Avverso questa prima determinazione, ritenuta immediatamente lesiva degli interessi della società ricorrente in quanto connotata, almeno parzialmente, da un contenuto ablatorio/inibitorio, sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis, legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea e/o carente motivazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto; illegittimità manifesta; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 quater legge n. 241/1990;

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza dei presupposti di fatto e di diritto; violazione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa; contraddittorietà rispetto all’istruttoria svolta da altre Amministrazioni sulla medesima documentazione progettuale e fotografica.

1.2) Ad esito della camera di consiglio del 17.04.2025 è stata adottata l’ordinanza cautelare n. 815/2025 (non impugnata) con cui questo Tribunale, dopo aver rilevato, nei limiti della cognizione di fase cautelare, la fondatezza del gravame sia sul punto attinente le condizioni, in cui si presentava il cespite oggetto dei fatti di causa al momento della sua costruzione (al cui ripristino la S.C.I.A. della GEMCO era espressamente diretta); sia sul profilo dell’individuazione della normativa attinente l’intervento edilizio proposto, desumibile da quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. af bis), legge reg. n. 16/2016 (di recepimento in ambito regionale del T.U. Edilizia), ha onerato l’Amministrazione intimata di un riesame dei fatti oggetto del decidere.

1.3) Quindi il Comune di Palermo ha assunto le determinazioni gravate con ricorso per motivi aggiunti del 06.06.2025, con cui ha disposto ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, l’annullamento della Segnalazione certificata della GEMCO.

Avverso tale provvedimento la società ricorrente ha dedotto, oltre a quello d’illegittimità in via derivata, dei vizi dal tenore analogo a quelli di cui al gravame introduttivo del giudizio.

Ad esito della nuova camera di consiglio del 02.07.2025 è stata pronunciata l’ordinanza cautelare n. 365/2025, mercé la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta con il gravame per motivi aggiunti dalla società ricorrente.

1.4) Scambiate le difese scritte, di cui all’art. 73 cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 24.09.2025 le parti presenti hanno prospettato al Tribunale le proprie deduzioni sui fatti di causa.

In particolare la società ricorrente ha eccepito la tardività, rispetto ai termini a tal fine concessi dall’art. 73 cit., della documentazione versata in atti dall’Amministrazione intimata il 18.08.2025.

Conclusa la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

2.1) Preliminarmente il Tribunale dichiara ai sensi dell’art. 35, comma I, lett. c), cod. proc. amm., l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, dal momento che la determinazione, adottata dall’Amministrazione intimata per il tramite dell’atto impugnato nella fase introduttiva della lite, è stata sostituita dalla successiva determinazione di annullamento della S.C.I.A., impugnata con ricorso per motivi aggiunti.

Di talché non sussiste più alcun interesse effettivo alla trattazione del gravame introduttivo.

2.2) Il Tribunale rileva altresì la palese fondatezza dell’eccezione pertinente la documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente il 18.08.2025, in quanto tardivamente prodotta rispetto al termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza di discussione del gravame fissato, a tal fine, dall’art. 73, comma I, cod. proc. amm.

2.3) Nondimeno il Tribunale reputa utile analizzarne il contenuto, in particolare quello della nota prot. n. 992165 in data 14.08.2025 dello Sportello Autonomo Concessioni Edilizie del Comune di Palermo, per esporre poi le ragioni che lo hanno condotto ad accogliere il ricorso per motivi aggiunti della GEMCO.

Si legge invero nella suddetta nota: “Con istanza prot. 1688385 del 27.11.2024 il Sig. Alessi Manuele…quale Rappresentante Legale della GEMCO s.r.l., ha presentato la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10.08.2016 n. 16 di recepimento dell’art. 22 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380, per i lavori di <<Straordinaria manutenzione volta a rimettere in pristino l’immobile per poterlo adibire alla destinazione originaria, intervenendo con un ripristino filologico di tutta la struttura restituendola alla sua immagine originaria e contestualmente realizzare il necessario ammodernamento e messa a norma degli impianti senza alcun aumento di volume e superfici>> da eseguire nell’immobile sito in Via Lungomare Cristoforo Colombo n. 2451…dalla Relazione Tecnica di progetto viene esplicitato che si prevede <<di ripristinare l’immobile così come si presentava dalla documentazione fotografica del 1958…Nel prospetto principale verranno inserite delle vetrate scorrevoli per chiudere gli spazi tra i pilastri facendo da filtro tra la terrazza sul mare e l’interno…Il prospetto sia cromaticamente che per la finitura delle superfici, riproporrà quello originario. La sistemazione esterna, così come il terreno circostante, non subiranno modifiche, volendo lasciare inalterato l’inserimento dell’immobile nel suo attuale contesto ambientale e con il sapore delle scelte operate all’epoca della sua realizzazione>>. A seguito dell’istruttoria tecnica della proposta progettuale è stato trasmesso il provvedimento, prot. 88436 del 27.01.2025 – gravato con il ricorso introduttivo del giudizio – di divieto di iniziare o proseguire l’attività segnalata poiché la documentazione prodotta non è sufficiente a confermare univocamente l’esistenza del manufatto alla data del 1959 (data di rilievo antecedente all’adozione del P.R.G. poi approvato nell’anno 1962) per le seguenti motivazioni: 1) le due autorizzazioni demaniali prodotte, n. 70 del 03.04.1957 e n. 108 del 10.04.1958, sono relative all’occupazione di una <<zona demaniale marittima allo scopo di destinarle alla miticoltura ed alla vendita di polpi bolliti e frutti di mare>>, senza alcuna indicazione di manufatti edilizi; 2) l’articolo del Giornale di Sicilia del 08.06.1958 riporta l’inaugurazione di un ritrovo in località Addaura costituito da <<ampie terrazze degradanti verso il mare dove sarà possibile gustare zuppe di pesce e prelibati frutti di mare>>; 3) nella documentazione fotografica storica allegata si evince la presenza di una terrazza a livello del piano stradale e di una sottostante terrazza in parte coperta ed in parte scoperta entrambe degradanti sul mare confermando quanto indicato nell’articolo del Giornale di Sicilia ed inoltre nella citata documentazione fotografica non si rinviene alcun paramento verticale a delimitare la terrazza coperta da quella scoperta; alla luce delle citate motivazioni questo Ufficio ha determinato che la proposta di collocare vetrate a delimitare la terrazza coperta costituisce nuova opera, e non un ripristino filologico, tale da comportare un volume vero e proprio, assimilabile ad una nuova edificazione, intervento non consentito dall’art. 21 delle N.T.A. del vigente P.R.G. poiché il 3° comma indica tra gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti soltanto quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria; inoltre l’area ricade all’interno della fascia di inedificabilità di metri 150 dalla battigia disciplinata dall’art. 15 della L.R. 78/76, dove non sono consentiti nuovi volumi e/o costruzioni…In riscontro al…preavviso di annullamento – della S.C.I.A. di parte ricorrente – sono state prodotte delle osservazioni ed in particolare: 1) per l’osservazione indicata al 1° punto vengono riprodotte le due autorizzazioni demaniali, la N.70 del 03.04.1957 e la successiva di rinnovo n. 108 del 10.04.1958, precisando che <<la preparazione di polpi bolliti e frutti di mare presuppone certamente la presenza di ambienti di vendita e di una cucina, che costituiscono proprio i manufatti edilizi oggetto di SCIA>>; 2) per l’osservazione indicata al 2° punto viene disquisito il significato della parola <<ritrovo>> indicata nell’articolo del Giornale di Sicilia del 08.06.1958 giungendo alla conclusione che il concetto di ritrovo <<non può che riferirsi alla struttura edilizia del ristorante appena realizzato e non certo alle terrazze degradanti…>>. Inoltre per quanto attiene alle <<terrazze sfarzosamente illuminate>> di cui si fa cenno nell’articolo del Giornale di Sicilia del 08.06.1958, sono trasmesse delle vecchie bollette della luce del 23.05.1958 che documentano due diverse tipologie di fornitura una per illuminazione ed una per forza motrice facendo intendere che la prima era utilizzata per illuminare sia gli spazi interni che le terrazze e la seconda per l’alimentazione dei macchinari e attrezzature per la cucina; 3) per l’osservazione di cui al 3° punto viene indicato semplicemente che in base a quanto <<riferito dal vecchio proprietario sulla sala erano presenti infatti pannelli amovibili che venivano messi durante la chiusura invernale o nelle giornate con eventi atmosferici avversi…>>; inoltre <<a comprova di ciò, tra le foto che sono state recuperate dal precedente proprietario, ve ne è una da dove si vede, sia pure di scorcio, la vetrata>>. In merito alle citate prime due osservazioni si rappresenta che dalla lettura dell’atto pubblico di compravendita del 22.05.2024 all’art. 4 – Provenienza – è riportato che il Sig. Fazio Angelo, dante causa del Sig. Fazio Giovanni, venditore dell’immobile – all’odierna ricorrente –, aveva acquistato il terreno su cui insiste il fabbricato con atto di vendita rogato dal Notaio Oscar Marsala di Palermo il 05.09.1958, avvalorando pertanto la tesi di questo Ufficio che alla data del settembre 1958 non era presente alcun manufatto edilizio, tale da essere considerato un volume vero e proprio ma bensì – testuale – delle terrazze, in parte scoperte ed in parte coperte, degradanti sul mare utilizzate come <<ritrovo per gustare zuppe di pesce e prelibati frutti di mare>>. Per quanto riguarda l’osservazione al 3° punto, fermo restando quanto prima rappresentato, si esplicita che dalla consultazione delle foto in precedenza allegate, sicuramente molto più esaustive di quella definita di scorcio, non si riscontra la presenza di alcuna vetrata e neanche dei telai necessari ed indispensabili per agganciarle e sorreggerle, pertanto la foto allegata non è sufficiente a provare con assoluta certezza l’esistenza di vetrate. Per quanto sopra esplicitato, ritenuti di fatto non variati i motivi ostativi indicati nel preavviso di annullamento…è stata trasmesso il provvedimento, prot. 699166 del 06.05.2025 – impugnato mercé motivi aggiunti -…In merito infine a quanto riportato nell’Ordinanza TARS N. 00365/2025 REG. PROV. CAU. – N. 00519/2025 REG. RIC. pubblicata il 03.07.2025, si specifica che contrariamente a quanto nella stessa indicato, nel provvedimento prot. 699166 del 06.05.2025 non si da alcun <<atto che dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente è stato possibile evincere la preesistenza di pannelli amovibili per la chiusura del fabbricato oggetto dei fatti di causa durante il periodo invernale…….>>. Inoltre il progetto della società ricorrente prevede l’impiego di vetrate fisse, come indicato nella relazione tecnica progettuale, non di vetrate amovibili (c.d. VEPA), circostanza ostativa all’approvazione dell’intervento per come ampiamente argomentato”.

2.4) Fatta questa premessa, si rendono necessarie alcune precisazioni.

Come è dato evincere dalla nota del Comune di Palermo testé riportata quasi per intero, ad esito della fase istruttoria, l’Amministrazione intimata ha ritenuto riscontrata mercé la documentazione prodotta dalla società ricorrente l’esistenza, nel corso dell’anno 1958, di un manufatto costituito da una prima terrazza scoperta, a livello del Lungomare Cristoforo Colombo e, al di sotto di questa, di un’ulteriore terrazza, in parte coperta; entrambe degradanti verso il mare. E ha considerato che la chiusura di questa seconda terrazza (per intendersi, quella al di sotto del livello stradale) per mezzo di vetrate avrebbe implicato la creazione di nuova volumetria in zona sottoposta a vincolo d’inedificabilità. Sulla base di tale considerazione ha adottato quindi le determinazioni gravate.

Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla società ricorrente ed in particolare dalla S.C.I.A. presentata il 27.11.2024 al fine di segnalare al Comune intimato l’intervento edilizio da realizzare, è dato evincere che la GEMCO ha dichiarato espressamente che il suo progetto di recupero del già descritto manufatto sul Lungomare C. Colombo (Palermo) era stato approvato dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. con autorizzazione paesaggistica prot. n. 20240064138 del 03.10.2024 (cfr. allegato n. 9, pag. 52 della produzione di parte ricorrente in data 31.03.2025).

Tale Nulla Osta paesaggistico, invero, ha approvato con prescrizioni il progetto edilizio oggetto del decidere. Esattamente, dopo aver dato atto che il manufatto non aveva subito modificazioni rispetto alla sua consistenza originaria e che tale progetto era finalizzato ad “un intervento di manutenzione complessiva e di rispristino filologico” del fabbricato, la Soprintendenza ha prescritto – per quanto d’interesse ai fini del decidere – che “la prevista chiusura a vetri del fronte a mare, dovrà essere definita da una tipologia di serramento con vetrata panoramica amovibile” (cfr. allegato n. 8 della produzione di parte ricorrente in data 31.03.2025).

Era dunque sul progetto d’intervento edilizio così “conformato” che l’Amministrazione intimata era chiamata a pronunciarsi; circostanza già posta in evidenza da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 185/2025, laddove è stato espressamente considerato che la fattispecie di causa (vale a dire l’utilizzo di una vetrata panoramica amovibile per la chiusura della terrazza fronte mare al livello più basso del corpo di fabbrica) rientrava nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 3, comma 1, lett. af bis), legge reg. n. 16/2016.

S’impone poi un ulteriore chiarimento.

Nella nota del Comune di Palermo sopra trascritta è affermato che, contrariamente a quanto ritenuto espressamente da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 365/2025, nel provvedimento di caducazione degli effetti della Segnalazione certificata presentata dalla GEMCO non si è affatto dato atto della circostanza che, grazie alla produzione documentale di parte ricorrente, era stata riscontrata la preesistenza di pannelli amovibili per la chiusura del fabbricato in discorso durante il periodo invernale.

Tuttavia, nella motivazione del suddetto provvedimento, gravato con motivi aggiunti, si legge testualmente quanto segue: “Infine per quanto riguarda la contestazione che dalla documentazione fotografica prodotta contestualmente alla SCIA <<non si rinviene alcun paramento verticale a delimitare la terrazza coperta da quella scoperta>> e che, pertanto, la futura collocazione di vetrate a delimitare la terrazza coperta avrebbe comportato una trasformazione edilizia tale da assimilare l’intervento a nuova edificazione come nuovo volume non consentito per le motivazioni indicate nella nota protocollo 88436/P del 27.01.2025, viene osservato semplicemente che in base a quanto <<riferito dal vecchio proprietario sulla sala erano presenti infatti pannelli amovibili che venivano messi durante la chiusura invernale o nelle giornate con eventi atmosferici avversi… a comprova di ciò, tra le foto che sono state recuperate dal precedente proprietario, ve ne è una da dove si vede, sia pure di scorcio, la vetrata.>> In merito a quanto sopra dedotto, fermo restando quanto prima rappresentato, si esplicita che dalla consultazione delle foto in precedenza allegate, sicuramente molto più esaustive di quella definita di scorcio, non si riscontra la presenza di alcuna vetrata e neanche dei telai necessari ed indispensabili per agganciarle e sorreggerle, pertanto la foto allegata non è sufficiente a provare con assoluta certezza l’esistenza di vetrate”.

In effetti, dal compendio probatorio versato in atti e già prodotto dalla GEMCO in sede amministrativa, è possibile estrapolare una dichiarazione scritta del precedente proprietario del manufatto, secondo la quale, durante i frangenti meteorologici avversi, era possibile chiudere i locali della terrazza ubicata al di sotto del livello stradale (cfr. allegato n. 12 della produzione di parte ricorrente in data 31.03.2025). E tale elemento di prova non risulta essere stato mai contestato dall’Amministrazione intimata sotto il profilo della sua genuinità o attendibilità ideologica.

2.5) È possibile ora passare ad esaminare i motivi di annullamento prospettati con il ricorso per motivi aggiunti ed in particolare il primo, con cui la società ricorrente ha lamentato la violazione della disposizione, di cui all’art. 19, comma 6 bis, legge n. 241/1990, che fissa – nel caso di S.C.I.A. edilizia – in trenta giorni dalla data d’inoltro della Segnalazione il termine massimo entro cui la P.A. può adottare provvedimenti tali da inibire la prosecuzione dell’attività segnalata e da rimuoverne gli effetti prodotti medio tempore. Invero, nella fattispecie oggetto del decidere, a fronte di una S.C.I.A. del 27.11.2024 le determinazioni impugnate sono state adottate il 06.05.2025, cioè centosessanta giorni dopo la presentazione della Segnalazione.

Sotto altro e concorrente profilo la società ricorrente ha dedotto che non sussisterebbero neppure i presupposti previsti dall’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990 per intervenire, oltre il suddetto termine, su di una Segnalazione certificata. La norma prefata, infatti, subordina la legittimità di tale intervento “tardivo” alla presenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 21 nonies legge n. 241/1990 per disporre l’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo, prima fra tutte quella del doveroso bilanciamento tra gli interessi contrapposti (quello pubblicistico alla caducazione dell’atto e quello opposto del privato al suo mantenimento) coinvolti nel frangente d’interesse. Viceversa, nel caso oggetto del decidere, l’Amministrazione comunale nulla avrebbe detto in merito all’interesse pubblico, effettivo e concreto, a fondamento delle determinazioni gravate.

Mercé il secondo dei motivi aggiunti è stato prospettato invece il vizio di eccesso di potere, tanto sotto il profilo del difetto d’istruttoria, quanto sotto quello della contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative. A dire della società ricorrente, l’Amministrazione intimata non avrebbe considerato che il progetto d’intervento edilizio proposto, così come “conformato” dalle prescrizioni della Soprintendenza BB.CC.AA., non avrebbe affatto implicato la creazione di nuova volumetria in area soggetta a vincolo d’inedificabilità; piuttosto consentito il recupero filologico del manufatto secondo tecniche costruttive moderne, compatibili con il valore paesaggistico dell’area del Lungomare C. Colombo (Palermo).

2.6) In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali il Tribunale ritiene di esaminare con priorità questo secondo motivo di gravame, che si dimostra fondato per le ragioni che seguono.

È un dato di fatto pacifico ed indiscusso tra le parti che il manufatto oggetto dei fatti di causa ricade nella fascia di inedificabilità assoluta dei metri 150,00 dalla battigia, prevista dall’art. 15, lett. a), legge reg. n. 78/1976, al cui interno è consentita, oltre la realizzazione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, esclusivamente la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.

L’Amministrazione ha fatto riferimento altresì all’art. 21 delle N.T.A. del vigente P.R.G., ai sensi del quale nelle zone urbanistiche Fascia costiera sono ammissibili soltanto gli interventi edilizi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) non quelli implicanti la realizzazione di nuova volumetria.

Partendo dall’assunto che l’area delle terrazze inferiori del fabbricato della GEMCO sarebbe stata chiusa con vetrate stabilmente incardinate al manufatto, il Comune di Palermo ha ritenuto che l’intervento edilizio segnalato fosse idoneo a creare nuova volumetria e, pertanto, vietato dalle disposizioni testé citate.

Tuttavia, come ampiamente detto in precedenza, l’intervento edilizio, sul quale l’Amministrazione intimata era chiamata a pronunciarsi, era quello “conformato” dalle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, che prevedeva l’impiego di serramenti con vetrata panoramica amovibile.

Come rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 185/2025, l’utilizzo di tale tecnica costruttiva è oggetto di una disciplina specifica, esattamente quella, di cui all’art. 3, comma 1, lett. af bis), legge reg. n. 16/2016, che così dispone: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.l. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:… af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

L’Amministrazione intimata era quindi chiamata, in doveroso rispetto degli incombenti, di cui alla norma testé citata, a verificare le implicazioni nella fattispecie concreta dell’impiego di tal genere di schermature, prima di concludere per l’inammissibilità del progetto d’intervento edilizio.

Non si potrebbe giungere ad una conclusione diversa neppure volendo seguire le controdeduzioni del Comune di Palermo.

Invero, anche a voler dare per assodato quanto ritenuto dal medesimo e, cioè, che il manufatto della GEMCO, nella sua consistenza originaria, null’altro fosse che un porticato totalmente aperto sul fronte mare, con una terrazza agibile sulla superficie di copertura all’altezza stradale, nulla impedirebbe alla società ricorrente – una volta riportato il manufatto in tali condizioni – di avvalersi delle facoltà, di cui all’art. 3, comma 1, lett. af bis), cit., installando delle vetrata amovibili, sulle quali l’Amministrazione sarebbe chiamata a fare proprio quelle valutazioni, che le erano state sollecitate da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 185/2025.

Di talché, in accoglimento del secondo tra i motivi aggiunti, le determinazioni gravate devono essere annullate, fatti salvi i nuovi provvedimenti che l’Amministrazione intimata vorrà assumere.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di gravame.

3) Le spese di lite seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico del Comune di Palermo e liquidate come da dispositivo.

TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 24.10.2025 n. 2341

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