1. L’oggetto del presente giudizio sono:
– il decreto ministeriale con cui è stato annullato il nulla-osta sindacale, rilasciato al Sig. Ammirati Luigi con riferimento alla concessione edilizia n. 31 del 4 febbraio 1987;
– la conseguente ordinanza sindacale con cui il Comune di Terzigno ha annullato la predetta concessione edilizia.
2. In punto di fatto si rileva che in data 4 febbraio 1987, il Sindaco del Comune di Terzigno ha rilasciato al Sig. Ammirati la concessione edilizia n. 31, relativa alla sopraelevazione di un fabbricato di sua proprietà sito in via Puccini iscritto al catasto al fg. 7, p.lla 8, nonché il nulla-osta ex art. 7 della l. n. 1497/1939, adottato a seguito del parere paesaggistico favorevole espresso dalla Commissione dei Beni Ambientali del 4 febbraio 1987, in ragione dell’alta “urbanizzazione e antropizzazione” della zona.
2.1. L’annullamento è stato emanato in considerazione del fatto che l’area interessata dalle opere oggetto di concessione risultava ricadere in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della l. n. 1497/1939 ex d.m. 7 agosto 1961, con conseguente divieto di modificazione del territorio nonché di ogni opera edilizia “fino all’adozione, da parte delle Regioni, dei piani territoriali paesistici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”. Inoltre, secondo il Ministero, il nulla-osta avrebbe dovuto spiegare: “come e perché le modifiche assentite potessero ritenersi compatibili con il contesto paesaggistico tutelato dai DD. MM. 7-8-1961 e 28-3- 1985”.
2.1. È seguito l’annullamento della concessione edilizia con provvedimento n. 113 del 27 settembre 1994.
3. I provvedimenti in epigrafe indicati sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania che con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
4. Con l’appello l’interessato ha dedotto:
1. Error in iudicando. Illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Perplessità. Errore di fatto nella sentenza appellata. Contraddittorietà della motivazione.
L’appellante contesta l’affermazione per cui l’immobile si troverebbe nel perimetro del Parco nazionale del Vesuvio e quindi in zona assolutamente vincolata.
Inoltre, la valutazione ministeriale costituirebbe una illegittima sostituzione del merito del parere reso dal comune di Terzigno, e non una valutazione di legittimità.
2. Error in iudicando. Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione. Errore di diritto della sentenza appellata. Violazione dell’art. 82 comma 9 d.P.R. n. 616 del 1977 il provvedimento sindacale era motivato e comunque era necessario fare riferimento anche al verbale della commissione beni ambientali.
La Soprintendenza avrebbe emanato l’atto oltre il termine di 60 giorni: la sentenza appellata fa decorrere il termine di giorni 60 dalla richiesta della Soprintendenza di annullamento del nulla osta, risalente al 25 febbraio 1994, ma l’appellante contesta che non vi fosse alcuna prova che tutta la documentazione fosse stata integrata in data 5 febbraio 1994, come sostenuto nel d.m. censurato, e che dunque il termine dovesse decorrere dal 16 novembre 1993 prot.n. 34995.3.
3) Illogicità della sentenza impugnata. Error in procedendo.
La sentenza appellata riporta una presunta “…dedotta incostituzionalità della previsione della protrazione sine die dell’immodificabilità prescritta dall’art. 1 quinquies della c.d. legge Galasso…” a cui il ricorso di primo grado non faceva cenno; il motivo aggiunge poi che si tratta probabilmente di un refuso.
4. Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio contestano le deduzioni dell’appellante.
5. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. In relazione al primo motivo deve rilevarsi che ciò che il principale argomento dell’appellante, vale a dire che l’immobile non si troverebbe all’interno dell’Ente Parco del Vesuvio e quindi in zona vincolata non è comprovato dal certificato di destinazione urbanistica, che al contrario fa riferimento al vincolo paesaggistico ambientale.
Inoltre, il provvedimento comunale di rilascio del nulla osta era descrittivo e non motivava perché in zona vincolata è stata consentita la sopraelevazione.
6.2. Contrariamente rispetto a come è interpretata dall’atto di appello, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 5674 del 2018, relativa sempre a un caso avvenuto nel Comune di Terzigno, afferma che in tema di determinazioni paesaggistiche, l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l’avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall’altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, in modo da giustificare la scelta di dare prevalenza all’interesse del privato rispetto a quello tutelato in via primaria attraverso l’imposizione del vincolo.
6.3. Il potere di annullamento della Soprintendenza è soggetto al divieto di effettuare “un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione”, ma tale limite sussiste a condizione che l’ente il quale rilasci l’autorizzazione abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera mentre, in caso contrario, sussiste un vizio d’illegittimità per difetto o insufficienza della motivazione e gli organi ministeriali hanno il potere di annullare il provvedimento adottato per vizio di motivazione e indicano legittimamente le ragioni di merito che conducono al giudizio di incompatibilità delle opere realizzate con i valori tutelati (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, n. 4925 del 2015).
6.4. Nel caso in esame il parere favorevole del Comune non conteneva alcuna specifica descrizione del contesto in cui l’intervento si inseriva e soprattutto non conteneva una specifica ulteriore valutazione sul rapporto col vincolo in questione: l’annullamento della Soprintendenza si basa propriamente su questi aspetti.
7. In relazione al secondo motivo con il quale è dedotto l’illegittimo superamento del termine per l’annullamento, la impugnata sentenza si è correttamente basata su quanto è riportato testualmente nel decreto di annullamento (comunicazione del nulla-osta ex art. 7 L. n. 1497 del 1939 alla Sovrintendenza in data 16.11.1993, trasmissione del provvedimento al Ministero in data 25 febbraio 1994 da parte della Soprintendenza, adozione del decreto ministeriale il 1 aprile 1994) e ha seguito l’orientamento giurisprudenziale prevalente all’epoca, secondo il quale il “dies a quo” dal quale far decorrere il termine dei sessanta giorni entro il quale il Ministro della Cultura può annullare il nullaosta paesaggistico rilasciato dall’ente delegato coincide con il momento in cui perviene all’autorità ministeriale la documentazione completa che le consente di esercitare la sua funzione.
8. Il terzo motivo va infine dichiarato inammissibile. Il presunto erroneo richiamo alla costituzionalità delle norme di cui alla l. Galasso non inficia infatti la sentenza gravata trattandosi di un riferimento ininfluente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente della decisione di I grado.
9. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
10. Il riparto delle spese del giudizio segue la regola della soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, IV – sentenza 14.01.2026 n. 316