Urbanistica e edilizia – Abuso edilizio e ordine di demolizione nel caso di struttura prefabbricata di non secondarie dimensioni costituita da un telaio in ferro, una copertura in alluminio e serramenti in vetro scorrevoli

Urbanistica e edilizia – Abuso edilizio e ordine di demolizione nel caso di struttura prefabbricata di non secondarie dimensioni costituita da un telaio in ferro, una copertura in alluminio e serramenti in vetro scorrevoli

1. La società Dimore & Hotels e l’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero hanno esperito il giudizio all’esame per ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 10 del 14.01.2025, emessa dal Responsabile del Servizio – Area 7 S.U.E. – del Comune di Carovigno, avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione e rimozione di una struttura a carattere precario e amovibile, nonché di ogni altro atto presupposto, tra cui la nota del S.U.E. prot. n. 25378 del 27.09.2023.

1.1. In fatto, i ricorrenti espongono, in estrema sintesi, quanto segue:

– Dimore & Hotels S.r.l. è conduttrice di un immobile settecentesco adibito a struttura ricettiva e di proprietà dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero;

– in data 21.12.2022 la predetta società presentava al Comune di Carovigno una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di una struttura a carattere temporaneo ed amovibile, ossia per l’installazione di un dehors su un piazzale privato pertinente al fabbricato;

– in assenza di provvedimenti inibitori entro il termine di trenta giorni dalla presentazione ex art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, la società interessata riteneva consolidato per legge il titolo edilizio alla data del 20.01.2023;

– successivamente alla comunicazione di inizio lavori del 3.9.2023, l’Amministrazione interveniva con una nota del 27.9.2023, chiedendo integrazioni documentali e ordinando la sospensione delle attività;

– Dimore & Hotels dava riscontro alla richiesta suddetta con nota in data 25.10.2023 e, stante il silenzio dell’ente, il 23.4.2024 annunciava la ripresa dei lavori basandosi sulla validità della SCIA;

– a seguito di sopralluogo degli organi comunali in data 8.1.2025 (in cui si accertava che la struttura de qua era in fase di montaggio), veniva emesso l’impugnato ordine di demolizione del 14.1.2025, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

1.2. Avverso detto provvedimento i ricorrenti hanno proposto i seguenti ordini di censura: I. “Violazione degli articoli 19 e 21 nonies della l n. 241/90 – Violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 – Carenza di potere, difetto di presupposti – Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 8 bis e 19 commi 3 e 6 bis della l n. 241/90 – Difetto di motivazione”; II. “Erroneità dei presupposti sotto altro profilo – Violazione dell’art. 19 della l n 241/90 e dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/01 – Violazione delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio – violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, difetto di motivazione”; III. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 31 del DPR n. 380/01 – Erronea presupposizione in fatto ed in diritto – Irragionevolezza dell’azione amministrativa”; IV. “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del DPR n. 380/01 – Difetto di legittimazione passiva – Violazione del giusto procedimento”.

1.3. In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale l’accoglimento dell’istanza cautelare e della domanda annullatoria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

2.1. Con ordinanza n. 114/2025 del 25.3.2025 è stata accolta l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, onde consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra.

2.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 9 febbraio 2026 la causa è stata riservata in decisione.

3. Con i primi tre motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione e di chiarezza espositiva, i ricorrenti deducono:

i) la consumazione del potere inibitorio e repressivo del Comune, evidenziando come l’Amministrazione sia intervenuta ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/90 e dall’articolo 22 del d.P.R. n. 380/2001. Nella prospettazione attorea, una volta decorso infruttuosamente tale lasso temporale, la SCIA deve intendersi perfezionata e consolidata, rendendo qualsiasi provvedimento di divieto o di rimozione degli effetti nullo o inefficace, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, della stessa legge n. 241/1990, sicché l’unico strumento legittimo a disposizione dell’ente sarebbe stato l’esercizio del potere di autotutela previsto dall’articolo 21-nonies, da attivarsi entro il limite massimo di dodici mesi e previa valutazione della sussistenza di un prevalente interesse pubblico attuale, condizioni che nel caso di specie sarebbero state totalmente disattese. In ogni caso, il Comune avrebbe agito esercitando un potere repressivo diretto oramai estinto, senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni di pubblico interesse necessarie per rimuovere un titolo edilizio consolidato;

ii) l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della sanzione demolitoria, in considerazione dell’asserita piena conformità della SCIA presentata e della circostanza che l’intervento non necessitava di preventivi nulla osta paesaggistici o storico-artistici, trattandosi di area privata e di edificio non vincolato. Ad avviso della parte, l’Amministrazione avrebbe erroneamente qualificato le opere come abusive ex art.31 del d.P.R. n. 380/2001, applicando una sanzione sproporzionata – prevista per interventi privi di permesso di costruire – ad una fattispecie che, al contrario, risulta supportata da un titolo edilizio valido ed efficace; vengono inoltre smentite le pretese violazioni del regolamento comunale, precisando che la copertura della struttura, pur inizialmente prevista in vetro (ma effettivamente realizzata in alluminio), non modifica la conformazione della struttura e che i limiti di superficie invocati dall’ente si applicano esclusivamente agli esercizi di vicinato alimentare, categoria in cui l’hotel-ristorante non rientra;

iii) l’applicazione da parte della P.A. di una disciplina sanzionatoria non prevista dalla legge per la tipologia di struttura concretamente eseguita. Nella prospettazione attorea, i dehors possono essere installati liberamente senza alcun titolo abilitativo ove rispondano alle caratteristiche funzionali e strutturali di cui all’articolo 6, comma 1, lett. e-bis del d.P.R. n. 380/1001 e non superino il limite temporale dei 180 giorni; in ogni caso, la SCIA prevista dal Regolamento comunale sarebbe titolo sufficiente a sorreggere l’intervento, rendendo illegittima l’ordinanza di demolizione adottata.

4. I motivi di ricorso, così compendiati, sono infondati.

4.1. L’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 prevede che “L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa…”; il successivo comma 6-bis stabilisce che “Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni”.

4.2. Ai fini della decisione rileva il richiamo al capoverso dello stesso comma 6-bis, lì dove si precisa che “Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali”.

4.3. Rileva, altresì, l’art. 5, comma 2, lett. c), del d.l. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, il quale – con norma d’interpretazione autentica – ha precisato che le disposizioni di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire” (in argomento, cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 406);

4.4. Nell’appena delineato sistema normativo, affinché la SCIA possa produrre gli effetti giuridici tipizzati, deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo, tra l’altro, che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo del relativo strumento giuridico.

4.5. Quando ciò non avviene, facendosi ricorso alla SCIA al di fuori del suo ambito applicativo, non può operare il relativo regime giuridico; diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il solo decorso del tempo, successivo alla presentazione di una SCIA, abiliti il privato ad esercitare l’attività o a realizzare un intervento edilizio, pur in mancanza dei necessari presupposti di legge, ciò che, anche con riferimento alle ipotesi di silenzio-assenso, viene pacificamente escluso (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 novembre 2023, n. 1321).

5. Ebbene, osserva il Collegio che, nel caso in esame, il Comune – secondo quanto risulta dal tenore complessivo dell’atto qui gravato – ha valutato la SCIA presentata dalla società ricorrente non come una comune SCIA edilizia ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, ma come una SCIA sostitutiva del permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, rispetto alla quale – come visto – non trova applicazione l’ordinario regime giuridico di cui all’art. 19, della legge n. 241/1990.

5.1. Dunque, tale valutazione – che, secondo quanto in prosieguo evidenziato, non appare intaccata dai rilievi di parte attrice – comporta la non applicabilità dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che, decorsi i trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, l’amministrazione può ancora rimuovere gli effetti della segnalazione certificata, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela.

5.2. In tale ottica, il termine di trenta giorni cui fa riferimento il sesto comma dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come un termine sollecitatorio, rivolto agli organi dell’Amministrazione, che hanno il dovere di intervenire nel detto arco temporale, il quale, una volta decorso, non incide però sull’esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistico – edilizia, che può ancora essere esercitato integralmente e senza condizioni (così C.G.A.R.S. 11 giugno 2021, n. 525).

5.3. Sulla rilevanza della SCIA edilizia inidonea e sui suoi possibili effetti, in giurisprudenza si è condivisibilmente affermato che: «…quando si versa in una fattispecie – quale quella in esame – in cui sia stato utilizzato un titolo inidoneo (la Scia […]) per l’esecuzione di un intervento edilizio che richiede un altro tipo di titolo (vale a dire il permesso di costruire), le opere realizzate a seguito della presentazione di un titolo inidoneo sono abusive. 2.4. Ciò significa anche che tutte le censure formulate dalla ricorrente in relazione alla tardività e illegittimità degli atti comunali e alla mancata adozione di atti di inibitoria e “autotutela” sono infondate, poiché è dirimente la diversa circostanza – assunta, tra le altre, a fondamento del provvedimento impugnato – che è stato utilizzato un titolo non adeguato, considerato che, a fronte della realizzazione di un organismo edilizio nuovo con aumento di volumetria era necessario munirsi di un permesso di costruire (cfr., ex plurimis, Tar per la Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 2649). Anzi, l’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusivo l’intervento e impone al Comune di intervenire attraverso i suoi poteri generali di vigilanza in ambito edilizio: in particolare l’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”. Difatti, secondo una condivisibile giurisprudenza, pur in presenza di sempre maggiori spazi di semplificazione procedimentale anche in ambito edilizio «esistono tuttavia dei limiti insormontabili che non consentono di derubricare gli interventi “maggiori” al titolo “minore”. Se pertanto il privato ha sempre la possibilità di optare per il permesso di costruire, laddove gli sarebbe possibile agire tramite semplice d.i.a. (oggi s.c.i.a.) non vale il reciproco, per cui nei casi in cui è ritenuto necessario l’avallo esplicito dell’intervento, l’utilizzo di qualsivoglia altra forma di comunicazione, ivi comprese quelle nuove introdotte nel tempo (si pensi alla c.d. comunicazione inizio lavori -C.I.L.- o comunicazione inizio lavori asseverata -C.I.L.A.) appare sostanzialmente inutile. Esso, cioè, si palesa tamquam non esset ai fini della legittimazione dell’intervento, che resta abusivo. […] L’utilizzo, infatti, di un titolo edilizio completamente inadeguato a “coprire” l’intervento realizzato, non elide la natura illecita dello stesso, sì da poter comunque scongiurare l’intervento sanzionatorio del Comune nell’ambito del proprio generico potere di vigilanza (art. 27 del T.U.E.)» (cfr. Consiglio di Stato, II, 15 dicembre 2020, n. 8032; con riguardo all’uso improprio della c.i.l.a., cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 febbraio 2021, n. 1273 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 27 giugno 2022, n. 1508; Tar per la Lombardia, Milano, Sez. II, 29 novembre 2022, n. 2649)» (v. TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 120 del 9.1.2023).

6. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche in subiecta materia, reputa il Collegio che, nella specie, gli effetti della SCIA presentata dalla società ricorrente non possano dirsi consolidati per decorso del termine legale di 30 giorni dalla sua presentazione, in quanto per la realizzazione del dehors in contestazione, come correttamente opposto dall’Amministrazione resistente, sarebbe stato necessario, per caratteristiche e tipologia dell’opera, un titolo edilizio che tenesse luogo del permesso di costruire.

6.1. Sul punto valga il richiamo alla costante e condividibile giurisprudenza in base alla quale «nel gergo ormai di uso comune, piuttosto che giuridico, le strutture a corredo di attività commerciali vengono denominate con l’espressione di derivazione francese dehors (letteralmente, che sta fuori), che in contrapposizione a dedans (che sta dentro), finisce per individuare proprio quei manufatti di varia tipologia che vanno ad ampliare le superfici di somministrazione di alimenti e bevande di bar, ristoranti e simili, spesso tanto più gradevoli dal punto di vista estetico e funzionali dal punto di vista pratico (si pensi alla possibilità di installare al loro interno impianti mobili di riscaldamento) quanto maggiore ne è la stabilità e ancoraggio al suolo. …

Sotto il profilo edilizio, i dehors, che di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda, o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001.

La disposizione si riferisce a “opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

Dalla lettura della norma emergono due elementi connotanti le strutture de quibus:

– uno funzionale, consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere “contingenti e temporanee”, intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante), non superano comunque i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni);

– l’altro strutturale, ovvero l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente) …. Dalla diversa angolazione della tutela del paesaggio, le installazioni in controversia necessitano dell’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, salvo si tratti di opere di lieve entità, per le quali il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’art. 25, comma 2, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto l’esonero» (Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 1489/2023).

6.2. Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che dagli atti del giudizio emerge chiaramente che l’opera concretamente realizzata non può rientrare tra quelle assoggettabili al regime della c.d. SCIA ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, e ciò in ragione sia della funzione cui essa è destinata, sia delle sue caratteristiche strutturali e dimensionali, che non la rendono “facilmente e rapidamente rimovibile”.

6.3. Si tratta, infatti, di una “struttura prefabbricata avente una superficie coperta di circa 48 m² e una volumetria di circa 152 m³ (4,90 mt X 9,70 mt X 3,20 h), costituita da un telaio in ferro, una copertura in alluminio e serramenti in vetro scorrevoli (tipo libro)” (cfr. relazione di verifica tecnica del 13.1.2024 e rilievi fotografici – doc. n. 4 e n. 13 di parte resistente)che è funzionalmente destinata “a sala ristorante/bar” (cfr. pag. 2 ricorso).

6.4. Il venir meno del requisito della precarietà, inteso in un’accezione temporale, funzionale e costruttiva, sfocia nell’abuso edilizio e comporta una trasformazione del territorio con aumento del carico urbanistico.

6.5. L’installazione da parte della società ricorrente del manufatto chiuso su tutti i lati, destinato a permanere sulla superficie del piazzale esterno di proprietà privata, in funzione dell’attività di ristorazione di cui essa è titolare e senza esplicita indicazione di un limite temporale di utilizzo (cfr. il contenuto della SCIA del 20.12.2016), travalica i limiti dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del T.U.E., e impone sia il rilascio del titolo edilizio che dell’autorizzazione paesaggistica (cfr. Consiglio di Stato sez. II, sent. n. 1489/2023 cit.). Né va sottaciuto che il provvedimento in questione, nella sua dimensione di atto plurimotivato, si fonda, fra l’altro, proprio sulla circostanza che “Il Programma di Fabbricazione, all’art. 2 Capo 3°, impone l’acquisizione del parere della Soprintendenza per ogni trasformazione esteriore degli immobili ricadenti nel Centro Storico (concetto ribadito, nel caso in specie, dal Decreto n. 306/2022 del Ministero della Cultura e dalla nota protocollo n. 31045 del 19/12/2022 della Soprintendenza)”.

6.6. Sul punto, vale la pena di ribadire il condivisibile e costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo; la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI 28 aprile 2023 n. 4293). […] Ne consegue l’obbligo di valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre il permesso di costruire, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. II, 3 novembre 2020 n.6768)” (sentenza Cons. Stato, sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8813).

7. In definitiva, non è condivisibile la dedotta inosservanza dell’art. 19, co. 3 e 4, della legge n. 241/1990 (per violazione del termine di 30 giorni per l’inibizione della SCIA edilizia), trovando applicazione al caso di specie il formante normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, il cui perno centrale è costituito dal secondo periodo del comma 6-bis del medesimo art. 19, secondo cui “restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali”.

7.1. Peraltro, in senso contrario alle conclusioni sopra raggiunte, non possono essere utilmente invocate dalla società ricorrente le disposizioni recate dal “Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche ai titolari o gestori di esercizi di vicinato”, adottato con Del. Cons. Com. n. 13 del 12.4.2013, laddove – dopo aver premesso che esso “si applica (per gli aspetti tecnici e procedurali) anche nelle aree private annesse ai pubblici esercizi, nel rispetto delle limitazioni di durata previste” – prescrive che “a tal fine… la realizzazione di strutture di qualsiasi genere, che siano utilizzate come ambienti di lavoro per soddisfare esigenze temporanee, non rientra nella definizione di nuova costruzione come stabilito dall’art. 3) comma 1, lett. e.5 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e pertanto soggette a D.I.A. ai sensi dell’art. 22 del DPR medesimo). Sono altresì richiamate le successive disposizioni di cui all’art. 49, comma 4-bis della legge 122/2010 che riformula interamente l’art. 19 della legge 241/90 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” (cfr. art. 1, comma 3 – doc. n. 4, pag. 6, produzione attorea).

7.2. Fermo restando che la disposizione sopra trascritta limita il proprio ambito applicativo alle strutture utilizzate come “ambienti di lavoro per soddisfare esigenze temporanee”,trattasi, in ogni caso, di fonte regolamentare di rango secondario, che necessariamente recede di fronte alle divergenti previsioni delle disposizioni legislative di cui al testo unico dell’edilizia.

7.3. Invero, il principio di gerarchia delle fonti, quale principio di portata generale immanente nell’ordinamento, non ammette che, laddove vi sia antinomia, la norma di rango inferiore possa prevalere su quelle di rango superiore (sul principio di gerarchia delle fonti cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 219, nonché recente Cons. Stato, sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10323, secondo cui “il criterio di gerarchia delle fonti […] osta all’applicazione del criterio di specialità, il quale si applica in presenza di un’antinomia o un concorso tra due norme pari ordinate nella gerarchia delle fonti”).

8. Neppure è positivamente apprezzabile il quarto ordine di censure, con cui la difesa attorea stigmatizza che l’ordinanza di demolizione/rimozione sia stata indirizzata anche all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, quale ente proprietario, benché il Comune fosse consapevole che l’opera è stata realizzata dalla società Dimore & Hotels, quale affittuaria e detentrice dell’immobile, mentre l’Istituto Diocesano non ha la disponibilità del bene e non può ottemperare all’ordine impartito.

8.1. Osserva a tal riguardo il Collegio che l’ordine di demolizione di un intervento edilizio abusivo, ex art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001deve essere indirizzato, cumulativamente e solidalmente, sia al proprietario che al responsabile dell’abuso, sicché il proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione ed è tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall’aver materialmente concorso alla perpetrazione dell’illecito, ed indipendentemente anche dalla circostanza di avere o meno la materiale disponibilità del bene al momento dell’irrogazione dell’ordine ripristinatorio.

8.2. Secondo condivisibile e granitica giurisprudenza, “L’estraneità all’abuso e la buona fede diventano rilevanti solo quando si passa dal comma 2 al comma 3 dell’art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001, ossia quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e le relative conseguenze” (T.A.R. Brescia, sez. II, 01/02/2022, n. 79).

8.3. A tal fine, peraltro, il proprietario è tenuto a dimostrare la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedire gli abusi o abbia assunto iniziative volte a ripristinare lo stato dei luoghi in ossequio a quanto stabilito dall’autorità amministrativa.

8.4. In tale prospettiva, non è sufficiente dimostrare di aver concesso in locazione l’immobile, posto che “il locatore è pur sempre tenuto a esercitare nei confronti del conduttore i poteri-doveri di controllo, cura e vigilanza che la legge gli riconosce, ma occorre la prova di un comportamento attivo consistente nella intimazione di diffide o nell’assunzione di iniziative volte, se del caso, alla risoluzione contrattuale” (cfr. T.A.R. Firenze, sez. III, n. 418/2022).

9. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e, dunque, va rigettato.

10. Considerata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.

TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 13.02.2026 n. 219

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