1. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità della sentenza di rigetto del ricorso in primo grado per non avere considerato la situazione di estraneità della società ricorrente agli abusi accertati e di indisponibilità delle aree da essi interessate. L’impossibilità di ottemperare all’ordine demolitorio derivante dalla descritta situazione di indisponibilità del compendio immobiliare renderebbe palese l’illegittimità del provvedimento impugnato, in conformità alla giurisprudenza amministrativa in materia.
2. Con il secondo motivo d’appello si deduce un travisamento delle risultanze di causa da parte della sentenza, con riguardo specifico al capo con cui è stato dichiarato inammissibile il preteso motivo di impugnazione relativo alla pendenza presso l’amministrazione comunale di una domanda di sanatoria degli abusi, perché formulato non già con il ricorso ma con successiva memoria illustrativa. In contrario si sottolinea che la circostanza è stata dedotta non già quale ulteriore ragione di illegittimità del provvedimento impugnato, ma a dimostrazione del perdurante interesse ad una decisione di merito, malgrado l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione con ricorso straordinario, cui ha fatto seguito la trasposizione nella presente sede giurisdizionale, dopo lo spirare del termine di 90 giorni ex art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, per ottemperarvi. Sul punto si assume che la sentenza avrebbe confuso la sanatoria, proposta dal conduttore responsabile con domanda ricevuta con prot. n. 15096 in data 20 luglio 2016 dall’amministrazione comunale, con la precedente sanatoria rigettata da quest’ultima e richiamata nel provvedimento repressivo impugnato.
3. Le censure sono infondate.
4. L’incontestata qualità della società appellante di proprietaria degli immobili interessati dagli abusi edilizi, anch’essi incontroversi, la rende infatti legittima destinataria dell’ordine di demolizione ex art. 31, comma 2, del testo unico dell’edilizia. Come ormai pacifico presso la giurisprudenza amministrativa, la disposizione ora richiamata, la quale costituisce la base normativa del provvedimento impugnato nel presente giudizio, attribuisce alla competente autorità comunale un potere sanzionatorio di carattere reale, che si rivolge non pertanto non solo all’autore dell’abuso, in ragione dell’illecito da esso commesso, ma anche al proprietario dell’immobile da esso interessato. Quest’ultimo viene chiamato a rispondere dell’illecito edilizio anche se non autore o corresponsabile di esso, in ragione del rapporto dominicale con l’immobile, che lo abilita ad intervenire per ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata (in questo senso, per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
5. Peraltro, la qualità di destinatario del potere repressivo dell’autorità comunale svolge anche una funzione di garanzia per il proprietario dell’immobile oggetto di abusi edilizi. Infatti, si consente in questo modo di attivarsi per evitare le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, comportanti anche l’acquisizione del bene al patrimonio dell’autorità comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del testo unico dell’edilizia.
6. Sotto quest’ultimo profilo, deve precisarsi che la facoltà di rimuovere gli abusi insita nel potere dominicale sulla cosa non è giuridicamente impedita dall’attribuzione a terzi del godimento di questa. Il proprietario può infatti avvalersi degli strumenti di tutela civilistica per riacquisire la disponibilità del bene per la necessità, prevalente sul contrapposto interesse del detentore qualificato alla stabilità del rapporto, di ottemperare al superiore ordine dell’autorità amministrativa finalizzato alla rimozione degli abusi edilizi accertati. Tanto meno una tutela del detentore qualificato può peraltro configurarsi quando di essi egli sia l’autore.
6. L’ipotesi da ultimo descritta è quella verificatasi nel caso oggetto di controversia. Pertanto è palese la conformità del provvedimento impugnato al paradigma dell’art. 31, comma 1, del testo unico dell’edilizia sopra richiamato, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza amministrativa, parimenti citata. Presso quest’ultima si riconosce un unico temperamento, consistente nella dimostrazione dell’impossibilità obiettiva di riacquisire la disponibilità dell’immobile malgrado i tentativi compiuti. Di ciò non è stata tuttavia data alcuna prova nel presente giudizio.
7. Quanto al travisamento da parte della sentenza di primo grado del rilievo che nella presente fattispecie riveste l’istanza di sanatoria per gli abusi tuttora pendente, esso non è idoneo ad inficiarne la decisione finale. Ciò si ricava dalle stesse critiche svolte sul punto con il presente appello, con le quali si precisa che la deduzione ha l’esclusivo scopo di precisare il permanere dell’interesse della società ricorrente ad una decisione di merito malgrado l’intervenuta scadenza del termine di legge per ottemperare all’ordine demolitorio impugnato.
8. L’appello deve quindi essere respinto. Le spese di causa sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 23.02.2026 n. 1435