Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe affermando che il comune di Firenze a torto avrebbe ritenuto ricadenti nella fascia di rispetto di 10 metri da un vicino corso d’acqua prevista dall’ art. 96, primo comma, lett. f) del R.D. n. 523/1904 le opere di cui aveva chiesto la sanatoria.
A sostegno della impugnativa si afferma che: a) l’accertamento del rispetto della distanza di 10 metri avrebbe dovuto essere compiuto con riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di realizzazione delle opere e non a quella di adozione del provvedimento; b) il Comune avrebbe esercitato competenze proprie delle autorità preposte alla tutela delle acque e avrebbe inoltre violato la normativa regionale che si occupa della tutela dal rischio idraulico.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Costituisce ius receptum la massima secondo cui è da riconoscersi la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque non solo quando l’atto impugnato promani da organi amministrativi istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, ma anche quando l’atto, ancorché proveniente da organi diversi, finisca tuttavia con l’incidere immediatamente – e non soltanto in via occasionale – sull’uso delle medesime acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso (ex multis Cass. SSUU 24154/2013).
La giurisprudenza di questa Sezione, in applicazione del sopra riportato principio, ha costantemente riconosciuto l’appartenenza alla giurisdizione del giudice specializzato del ricorso con cui si impugni un diniego di sanatoria adottato in ragione della localizzazione dell’opera nell’ambito della fascia di rispetto di 10 metri di cui all’ art. 96, primo comma, lett. f) del R.D. n. 523/1904 (da ultimo TAR Toscana, III, 1509/2025).
La sentenza 127/2020 della SSUU della Suprema Corte di Cassazione citata dal ricorrente non afferma principi diversi in tema di riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo e Tribunale superiore delle acque, ribadendo che la cognizione della controversia spetta al secondo ove il provvedimento faccia applicazione di un divieto di edificazione informato alla ragione pubblicistica connessa al regime delle acque demaniali e che i provvedimenti di diniego di sanatoria ricadono nella giurisdizione del g.a. solo allorché si basino su motivazioni di tipo urbanistico.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
TAR TOSCANA, III – sentenza 10.12.2025 n. 1992