ACER Campania insorge avverso l’ordinanza in epigrafe, spedita a fronte della constatazione di una serie di opere edili realizzate senza titolo, relative all’immobile in Nola (NA) alla via Confalonieri, n. 7 distinto in catasto al foglio 18\p.lle 100-232, deducendo che le stesse sono ascrivibili all’assegnatario Felice Parisi, e che il procedimento seguito dal Comune è erroneo, essendo il proprietario un ente pubblico.
Invero, dall’ accertamento è scaturita l’ordinanza di demolizione in epigrafe , emessa ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 che parte ricorrente impugna per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 7 legge 241/90 per omesso avviso dell’avvio del procedimento; difetto di motivazione;
difetto di legittimazione passiva, essendo stato erroneamente individuato come soggetto legalmente ed effettivamente obbligato alla demolizione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – erronea individuazione del parametro legale ed assenza di base normativa – violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi – eccesso di potere –sviamento – falsità della causa – illogicità manifesta – irragionevolezza –travisamento dei fatti – altri profili.
Nella specie non troverebbe applicazione l’art. 31 D.P.R. 380/2001, ma l’art.35, riguardante gli abusi realizzati su edifici di proprietà di enti pubblici qual èA.C.E.R. L’ACER Campania ha natura giuridica di ente pubblico non economico, strumentale alla Regione Campania. Pertanto la norma applicabile è l’art. 35 del d. P. R. n. 380/2001 che è volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti abusivi da parte di privati, e configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato (ex multis sentenza n. 1724 del 20 marzo 2023, il TAR Campania –Napoli, sez. VI).
Il Comune, ai sensi del menzionato articolo 35 del d.p.r. 380/2001, avrebbe dovuto ordinare la demolizione al responsabile dell’abuso, e poi in caso di inottemperanza eseguire in proprio la demolizione ponendone le spese a carico del responsabile.
II. violazione dell’art. 97 Costituzione – eccesso di potere –sviamento – erroneità nei presupposti –
l’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria paventata nei confronti dell’ente sono illegittimi anche per violazione dell’art. 31 comma 4 DPR 380/01 , atteso che per costante orientamento dalla giurisprudenza amministrativa “In ipotesi di abusi edilizi è illegittima la sanzione pecuniaria irrogata, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 nei confronti del nudo proprietario non avendo l’ente alcuna responsabilità nella realizzazione dell’abuso edilizio oggetto di controversia.
Si è costituito il Comune di Nola controdeducendo nel merito alle avverse censure.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il presente ricorso previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso può essere deciso immediatamente nel merito, in quanto lo stesso è manifestamente fondato.
Invero assorbente si presenta il motivo di ricorso afferente la violazione degli artt. 31 e 35 DPR 380/2001.
Invero nel corpo dell’ordinanza viene citato l’art 31 DPR n-380/2001 mentre la norma applicabile è l’art. 35 del d. P. R. n. 380/2001 che è volto a tutelare le aree demaniali o di enti pubblici dalla costruzione di manufatti abusivi da parte di privati, e configura un potere di rimozione che ha carattere vincolato (ex multis sentenza n. 1724 del 20 marzo 2023, il TAR Campania –Napoli, sez. VI). Pertanto, qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, “il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”.
In definitiva, consolidata giurisprudenza di questo Tribunale ha ravvisato la ratio della differente disciplina prevista dagli artt. 31 e 35,D.P.R. 380/2011, nella necessità, laddove l’abuso ricada su immobili di proprietà pubblica, di sottrarre all’onere della demolizione il soggetto pubblico, proprietario del bene. Si è, più in particolare, affermato che:
“nel caso in cui l’immobile abusivo sia stato realizzato su area di proprietà pubblica, l’ente pubblico proprietario – che non ne sia responsabile – debba rimanere immune da conseguenze sanzionatorie .
Tanto si evince con chiarezza dallo stesso disposto dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001che stabilisce che, per il caso di immobili abusivamente realizzati su suoli del demanio o di enti pubblici, “il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”.
Dunque il Comune, ai sensi del menzionato articolo 35 del d.p.r. 380/2001, avrebbe dovuto ordinare la demolizione al responsabile dell’abuso, e poi in caso di inottemperanza eseguire in proprio la demolizione ponendone le spese a carico del responsabile. Pertanto, in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001, l’ordine di demolizione va notificato esclusivamente al responsabile dell’abuso e non anche nei confronti dell’ente pubblico proprietario, che non può essere individuato come soggetto passivo di una disposizione sanzionatoria come l’ordine di demolizione, la cui esecuzione è affidata esclusivamente al responsabile dell’abuso edilizio e, in caso di inottemperanza, alla stessa amministrazione comunale che poi si rivarrà sul responsabile”.
Non essendovi dubbio in ordine alla natura di “ente pubblico” dell’ACER (ex IACP), va detto che la norma appena richiamata è speciale rispetto all’ordinario percorso sanzionatorio e mira a evitare che l’ente pubblico i cui suoli siano già stati oggetto di abusi ne paghi anche le conseguenze su un piano sanzionatorio.”(così T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII,Sent., 9/01/2023, n. 138).
Se tale è la ratio della disposizione, allora la locuzione utilizzata dal legislatore,“su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici” non può che riferirsi agli abusi realizzati su qualsiasi immobile di proprietà pubblica, anche diversi dal suolo e, dunque, anche realizzati su edifici di proprietà di ACER. Diversamente opinando, infatti, verrebbe meno la ratio della disciplina speciale, dovendosi sottoporre a sanzione anche il soggetto pubblico non responsabile degli abusi.
Peraltro, la stessa formulazione della norma, nel far riferimento ad interventi realizzati “in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo”, concorre ad avallare la suddetta interpretazione. Se fossero sanzionabili alla stregua dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 solo gli abusi realizzati su suoli pubblici, la norma avrebbe dovuto richiamare soltanto gli abusi totali, ossia le costruzioni realizzate ex novo sul suolo, in assenza di titolo edilizio, ovvero specificare che essa si applica alle parziali difformità dal titolo edilizio che ricadano su suoli pubblici. Invece la norma richiama anche agli interventi realizzati in parziale o totale difformità dal permesso di costruire, non distinguendo tra le due ipotesi.
Dovrebbe allora attribuirsi un regime giuridico differenziato a seconda che l’abuso parziale sia realizzato sul suolo o sull’edificio, senza che, tuttavia, tale differenza corrisponda ad alcuna ipotizzabile funzione.
E’ appena il caso di rilevare come lo stesso ordine di demolizione dia atto della mera qualifica di proprietaria superficiaria dell’ACER con riferimento all’alloggio di cui è assegnatario il Parisi Felice, e la relazione di sopralluogo depositata dalla difesa comunale riferisce :” il Sig. Parisi Felice, nato a Nola (NA) il 21/03/1955 ivi residente alla via Confalonieri, 7 in qualità di assegnatario dell’alloggio lotto C scala E interno 3 piano rialzato, giusto Decreto di Assegnazione E.R.P. bando 1/91, il quale dichiarava di essere stato l’esecutore materiale del manufatto, oggetto di denuncia, realizzato in assenza di titolo abilitante.”
Il motivo è, dunque, fondato, dovendosi applicare, nella fattispecie, il disposto dell’art. 35 D.P.R. 380/2001.
L’accoglimento di tale censura riveste carattere assorbente rispetto a tutte le altre, con annullamento dell’atto gravato e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione comunale nella funzione doverosa di repressione degli abusi edilizi.
Le spese possono essere compensate, in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, II – sentenza 15.01.2026 n. 272