Il ricorrente, studente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, il 27 agosto 2024 ha sostenuto e superato l’esame di Clinica medica.
Il 24 ottobre 2024 la responsabile dell’Ufficio di Segreteria studenti della predetta Facoltà ha informato il ricorrente che “con disposizione della Dirigente n.2947 del 22.10.2024, è stato annullato l’esame di profitto di CLINICA MEDICA, superato in data 27.08.2024 con voto 28/30, in quanto sostenuto senza il rispetto dei vincoli di propedeuticità previsti per il corso di laurea magistrale in MEDICINA E CHIRURGIA”.
Tale decisione è gravata mediante i seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Nullità e/o illegittimità del provvedimento di annullamento (e di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o conseguenti e/o connessi) per violazione di legge (art. 11 l.341/1990 e artt.11 e 12 d.m. 509/1999) e/o difetto di attribuzione (art. 21 septies l. 241/1990) e/o incompetenza e/o eccesso e/o carenza di potere (art. 21 octies l. 241/1990).
Si dice, in sintesi e sostanza, che in generale le Università e in particolare il dirigente dell’Area studenti, non hanno il potere di annullare gli esami sostenuti dagli studenti.
Secondo motivo. Illegittimità del provvedimento di annullamento (e di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o conseguenti e/o connessi indicati in epigrafe) per violazione di legge ed eccesso e/o abuso di potere (ex artt.3, 7 5 e ss, 13, 21 octies e nonies l.241/1990 e art. 11 l.341/1990 e artt.11 e 12 d.m. 509/1999) in relazione: a) alla mancata instaurazione del contraddittorio con il ricorrente e del corretto procedimento amministrativo, alla carenza di motivazione e/o motivazione apparente, alla mancata indicazione del termine e dell’autorità al fine di proporre impugnazione, alla ingiustizia manifesta e contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, nonché alla violazione e/o falsa applicazione del regolamento didattico dell’università; b) alla insussistenza dell’interesse pubblico e/o contrarietà allo stesso, alla mancata ponderazione del diritto consolidato del ricorrente e/o in ogni caso del suo interesse alla conferma del superamento dell’esame e del relativo voto; c) all’insussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio.
Si dice che il provvedimento impugnato non riporta l’indicazione del termine per impugnare e l’Autorità a tal fine competente, in spregio dell’art. 3 co. 4 l. 241/1990.
Si lamenta che non è stata data alcuna comunicazione al ricorrente dell’avvio del procedimento amministrativo di annullamento, cosicché non ha potuto partecipare al relativo iter.
L’Università, pur potendo chiaramente evincere dal “libretto informatico” che l’esame propedeutico non era stato sostenuto, ha consentito al ricorrente di iscriversi all’esame senza apporre alcun blocco nella piattaforma. Inoltre il docente titolare dell’insegnamento ha consentito il sostenimento dell’esame.
Non esisterebbe alcuna norma che impone l’annullamento tout court del voto conseguito, in caso di mancato rispetto della propedeuticità.
Sono inesistenti, si dice, le ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento di annullamento e comunque l’Amministrazione non le ha specificate.
Il voto conseguito era, si afferma, irrevocabile, essendo spirato il termine per il suo rifiuto (fissato dall’Università al 2 settembre 2024).
La propedeuticità, si deduce, rimane un mero criterio di indirizzo senza valore cogente, dato che non sussiste potere di annullamento previsto da norme regolamentari.
Il fatto di aver sostenuto e superato l’esame senza sostenere quello propedeutico ha sanato qualsivoglia irregolarità formale, ad avviso del ricorrente.
In ogni caso, secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento di mera sospensione del voto conseguito, in attesa del superamento dell’esame di Anatomia patologica.
Si deduce che sono nella specie carenti anche i presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990 per l’esercizio del potere di annullamento ex officio.
Terzo motivo. Illegittimità del provvedimento di annullamento (e di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti e/o conseguenti e/o connessi) e dei regolamenti di ateneo e di facoltà (ivi incluso il “regolamento studentesse e studenti” emanato con decreto rettorale n. 908 del 11/9/2023), nel punto in cui prevedono la propedeuticità dell’esame di Anatomia patologica rispetto a quello di Clinica medica, per violazione di legge (artt. 3, 33 co.6 in relazione all’art.3, 97 co.2 Cost.), nonché illogicità, arbitrarietà, carenza di motivazione, eccesso di potere (violazione art. 21 octies l.241/1990).
Si afferma, in sintesi, che l’individuazione da parte dei regolamenti dell’Università resistente della propedeuticità dell’esame di Anatomia patologica rispetto a quello di Clinica medica contravviene alle richiamate norme costituzionali e primarie, in quanto si presenta non già come una scelta logica e coerente ma come espressione di mero arbitrio. A tal fine di deduce che numerose Università italiane non prevedono siffatta propedeuticità.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università Politecnica delle Marche.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto, per le seguenti ragioni.
Deve in primo luogo essere affrontata “l’eccezione di inammissibilità della memoria avversaria e delle precedenti produzioni documentali, per violazione del principio del contraddittorio”, sollevata da parte ricorrente nella memoria depositata il 16 settembre 2025.
Tale eccezione è infondata, dato che la produzione documentale dell’Università contestata è stata depositata il 16 luglio 2025, mentre la memoria parimenti contestata è stata depositata il 29 agosto 2025, dunque nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.
Quanto ai motivi di ricorso. Il primo motivo va disatteso, in quanto l’art.12 del D.M. 270/2004 demanda all’autonomia delle università la disciplina dei corsi di studio, comprese le propedeuticità (disciplinate al comma 2 lett. b).
Esso così dispone: “1. In base all’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l’ordinamento didattico nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell’ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell’attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa”.
Nella specie, il Regolamento studenti, adottato in attuazione del D.M. Istruzione Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270 (art. 11, comma 9), dello Statuto dell’Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d’Ateneo (art. 31) ed emanato dal Rettore previa approvazione da parte del Senato Accademico (ratione temporis, D.R. 984 del 30 luglio 2024), come dedotto da parte resistente, prevede all’art. 20, che “Nel caso in cui, in fase di registrazione del voto in carriera, si verifichi che la studentessa o lo studente non è in possesso dei requisiti di ammissione all’esame la Segreteria Studenti provvederà all’annullamento dell’esame con determina dirigenziale”.
Anche la versione attuale di tale Regolamento (approvato con D.R. n. 783/2025), nonché quella precedente (approvata con D.R. 300 del 20/03/2017 e s.m.i.) prevedono siffatto potere.
Né la doglianza di parte ricorrente volta a censurare il mancato deposito del Regolamento didattico può trovare accoglienza, vuoi perché parte resistente ha comunque trascritto in memoria la norma invocata e la sua esistenza non è stata specificamente contestata, dal momento che un conto è contestare il deposito di un documento (fonte di cognizione), altro conto è contestare l’esistenza di una norma regolamentare (fonte di produzione); vuoi perché il principio “iura novit curia“, di cui agli artt. 113 c.p.c., 39 c.p.a. va coordinato con l’art. 1 delle disp. prel. c.c. che contempla i regolamenti tra le fonti del diritto (cfr. da ultimo su tale principio, Cassazione civile sez. I, 19 marzo 2025, n. 738).
Il secondo motivo di ricorso va, parimenti, disatteso, in quanto ai sensi dell’art 21 octies primo comma L. 241/1990, l’atto emanato era vincolato e non poteva essere diverso da quello adottato, cosicché alcun apporto procedimentale avrebbe potuto modificarne l’esito. Né le carenze formali dell’atto dedotte incidono sulla legittimità del provvedimento adottato.
Va rilevato che al momento dell’iscrizione telematica all’esame di Clinica medica da parte del ricorrente, effettuata l’8 agosto 2024 (cfr. doc. 7 deposito del 18 luglio 2025 di parte resistente), compariva nella schermata di accesso, per due volte, una delle quali con carattere rosso, la seguente scritta: “Attenzione: la prenotazione all’appello non rispetta la sequenza stabilita delle regole di propedeuticità. Eventuali esami sostenuti non rispettando le regole di propedeuticità saranno annullati”.
Dunque, non può certo dirsi che il procedimento di annullamento sia stato un atto a sorpresa, essendo stato il ricorrente avvertito in anticipo delle conseguenze relative alla violazione delle regole dell’ateneo inerenti le propedeuticità.
Peraltro, nel caso di specie, non può nemmeno ritenersi che il voto di esame fosse consolidato e che l’atto gravato sia configurabile alla stregua di un atto di secondo grado. Ciò sarebbe stato predicabile solo qualora la procedura di registrazione dell’esito dell’esame si fosse conclusa e la P.A. fosse tornata sui suoi passi successivamente a tale conclusione. Viceversa, nel caso di specie, il procedimento era in itinere e proprio nell’ambito delle verifiche dei requisiti di ammissione all’esame è stata riscontrata la violazione contestata. Dunque, l’operato dell’Università va ritenuto legittimo.
Anche il terzo motivo di diritto deve essere disatteso, perché diretto a contestare la discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione ed essendo sotto questo profilo il sindacato del giudice limitato al travisamento di fatto o alla manifesta illogicità, fattispecie qui assenti.
Da un lato, infatti, è fisiologico che tra atenei non vi siano, sotto questo profilo, situazioni omogenee, perché ciò è connaturato all’autonomia delle università italiane sancita dall’art. 33 c. 6 della Costituzione, dalla L. 168/1989 e dalla L. 240/2010.
D’altro lato, non può ritenersi che la diffusa e tralatizia organizzazione dei vari corsi di studio mediante propedeuticità tra saperi costituisca un vuoto formalismo espressivo di mero arbitrio, essendo, viceversa, essa funzionale al regolare avanzamento nel processo di apprendimento di discipline complesse e connesse.
In conclusione il ricorso va respinto. Dalle caratteristiche della vicenda sono ravvisabili sufficienti elementi per la compensazione delle spese di lite.
TAR MARCHE, I – sentenza 29.10.2025 n. 844