Tributario – Mancata riscossione dei tributi e legittimazione della condanna dell’avvocato

Tributario – Mancata riscossione dei tributi e legittimazione della condanna dell’avvocato

Con il primo motivo dell’appello principale ed il primo motivo dell’appello incidentale, viene censurata la motivazione in punto di ritenuta responsabilità professionale dell’avv. CP_2

Deducono gli appellanti che il professionista ha regolarmente informato il CP_3 dell’andamento delle pratiche di recupero crediti, in conformità al contenuto della mail del 24.03.2015 con cui il CP_3 dava indicazione di “voler considerare inesigibili tutte quelle pratiche dove non è possibile ricorrere all’esecuzione forzata perché non esiste reddito da lavoro dipendente o da pensione, e quelle partiche dove esiste un procedimento fallimentare e tutte quelle relative a contribuenti che sono deceduti e per i quali non è possibile avvalersi degli eredi (..)”, (doc 2 CP_2 , e dunque l’esonero del professionista da qualsiasi addebito di responsabilità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità “Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass. Ord. n. . 19520 del 19/07/2019).

In tale prospettiva andrà svoltolo scrutino di adeguatezza della condotta tenuta del professionista al parametro della diligenza qualificata richiesta ai fini della completezza dell’informazione nei riguardi del cliente.

Dagli atti risulta che il CP_3 ha ripetutamente sollecitato l’avv. CP_2 all’invio di resoconti sullo stato delle pratiche senza tuttavia che questi abbia provveduto esaustivamente in modo tempestivo.

Quanto alla completezza, si rileva come numerose siano le posizioni in cui vi è l’indicazione: “sono in corso verifiche per l’espletamento di azioni esecutive”, indicazione la cui genericità non era certamente idonea a consentire al creditore alcuna valutazione in merito alle iniziative da intraprendere (cfr. comunicazione avv. CP_2 26.01.2017, doc . n. 52).

Quanto alla tempestività, va rilevato che per numerose posizioni, poi rivelatesi già cadute in prescrizione, vi era l’indicazione di “verifiche per l’espletamento delle azioni esecutive”, senza tuttavia riferimenti agli atti interruttivi, dimodoché il CP_3 non avendo contezza della reale situazione, non è stato messo nella condizione di poter valutare, anche alla luce di criteri di economicità, se procedere o meno al recupero del credito, in quanto le informazioni utili a tale scopo sono pervenute quando il credito era ormai prescritto.

Ad avviso del Collegio, tale omissione è idonea a configurare il carattere inadempiente della condotta dell’avvocato.

La prospettazione della causa petendi in termini di danno da perdita di chance non può trovare spazio nella fattispecie.

Giova rammentare al riguardo che quello da perdita di chance è danno distinto da quello da perdita definitiva del vantaggio atteso non perché connotato da minore gradiente causale o probatorio, ma per ragioni legate alla sua stessa essenza.

L’essenza della figura è rappresentata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica.

La chance (tanto di carattere patrimoniale quanto non patrimoniale) resta confinata nelle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati da una «legge di connessione».

Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade più nel campo della chance ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettiva dell’interesse avuto di mira) (v. sul tema, con riferimento alla perdita di chance a carattere non patrimoniale, ma con argomenti spendibili anche in ambito patrimoniale: Cass. 11/11/2019, n. 28993, e, prima ancora, Cass. 9/03/2018, n. 5641Cass. 19/03/2018, n. 6688; v. anche Cass. 7/10/2021, n. 27287Cass. 26/01/2022, n. 2261; v. anche per un caso analogo, da ultimo, Cass. 21/05/2024, n. 14163).

Giova osservare che nelle obbligazioni di diligenza professionale (qual è quella per cui è causa), dove l’interesse corrispondente alla prestazione (recupero crediti) è solo strumentale all’interesse primario del creditore (smobilizzazione delle somme vincolate), causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, ossia della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno evento consta non della lesione dell’interesse alla cui soddisfazione è preposta l’obbligazione, ma della lesione dell’interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. 11/11/2019, nn. 2899128992).

Il diritto al risarcimento sorge poi – va ribadito – solo in presenza di un danno conseguenza, distinto a sua volta dal danno evento e ad esso legato da un nesso di causalità giuridica (art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass. 24/10/2017, n. 25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466).

Sotto altro profilo occorre, peraltro, anche rammentare che quello sul detto nesso causale è giudizio ─ da compiere, come detto, sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica (cfr. Cass. Ord n. 21045 del 27/07/2024).

Fermo restando che nella fattispecie l’interesse primario del CP_3 risiedeva nella liberazione delle risorse vincolate a copertura del rischio di mancato incasso ai sensi della

L. 169/2009, va osservato che la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale, a giudizio del Collegio, risulta, alla luce degli elementi istruttori, scevra da vizi logici.

A ciò va aggiunto l’impossibilità per l’Ente di procedere alla tempestiva declaratoria di inesigibilità del credito, con conseguente “scarico”, delle posizioni risultate inesigibili, sebbene già cadute in prescrizione, per effetto della tardiva comunicazione da parte del professionista.

Tali elementi integrano il danno risarcibile lamentato da parte attrice.

Il motivo non è meritevole di accoglimento, con assorbimetro di ogni ulteriore censura in punto di merito.

Con il quinto motivo lamenta l’erronea motivazione in tema di operatività della garanzia.

Deduce la pregressa conoscenza da parte dell’assicurato della problematica oggetto di causa, allorquando aveva già ricevuto diverse richieste di “rendiconto” da parte del Controparte_3 cui aveva fatto seguito la revoca del mandato, e della omessa denuncia alla Compagnia in sede di sottoscrizione e successivo rinnovo della polizza.

Si osserva che la richiesta di chiarimenti e/o informazioni da parte degli Enti, non può essere intesa come contestazione di addebito.

La documentazione agli atti evidenzia che precedentemente all’atto di messa in mora di data 08/4/21 (doc. 10 atto di citazione), non sussistono richieste di risarcimento del danno e/o imputazioni di responsabilità non potendosi ritenere tali le pregresse richieste di chiarimenti e/o informazioni.

Il motivo non merita accoglimento e va rigettato.

L’appello principale e l’appello incidentale vanno respinti, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

App. Bologna, II civile, sent., 06.09.2025, n. 1482

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