*Stranieri – Revoca del permesso di soggiorno allo straniero con diverse condanne penale per il possesso di sostanze stupefacenti

*Stranieri – Revoca del permesso di soggiorno allo straniero con diverse condanne penale per il possesso di sostanze stupefacenti

1. Il signor -OMISSIS-, straniero di nazionalità albanese titolare di permesso di soggiorno CE di lungo periodo per lavoro subordinato, ha impugnato, dinanzi al TRGA di Trento, il decreto di revoca del suddetto permesso, emesso dal Questore della Provincia di Trento in data 19 settembre 2023, in considerazione dei reati commessi dallo stesso in materia di stupefacenti e delle condanne penali riportate negli anni 2014, 2015 e 2022.

2. Il ricorrente ha contestato la natura automatica della revoca, emanata sulla base dei soli pregiudizi penali, senza una compiuta valutazione dei fatti, della risalenza nel tempo degli episodi contestati, della situazione lavorativa e del periodo di permanenza in Italia, avendo peraltro la Questura emesso il provvedimento senza tenere conto degli apporti partecipativi forniti dal destinatario in corso di istruttoria.

3. Il TRGA ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento legittimo, seppur motivato in maniera sintetica.

4. Lo straniero ha impugnato la decisione riproponendo le censure già formulate in primo grado. In particolare, l’appellante ha lamentato il carattere automatico della revoca, peraltro connessa a precedenti penali risalenti e di scarsa importanza (il primo, relativo alla violazione dell’art. 650 c.p., risalente a 10 anni prima e gli altri due, relativi all’acquisto, alla detenzione ed all’offerta di sostanze stupefacenti, in un caso ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del DPR n. 309/1990, risalenti a 4 e 2 anni prima). Inoltre, l’appellante ha censurato la mancata valutazione del proprio inserimento lavorativo e della propria condizione familiare, già oggetto di memoria ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, non valutata dall’Amministrazione.

5. La Questura della Provincia di Trento ed il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio, hanno chiesto la reiezione del gravame.

6. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.

7. L’appello non è fondato.

8. L’appellante si è limitato a riproporre in questo grado di appello i motivi di ricorso già correttamente respinti dal primo giudice.

9. Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. 286 del 1998, il quale prevede che: “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”. Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso debba essere revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.

10. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto particolarmente gravi e circostanziate le condanne riportate dallo straniero, le ultime due delle quali in materia di sostanze stupefacenti e commesse a breve distanza di tempo. Queste ultime devono essere ritenute indicative e sintomatiche di reiterazione nella condotta delittuosa, nonostante la prima afferisca ad un’ipotesi di lieve entità.

11. Se anche, a fronte dell’episodio più risalente, possono trovare applicazione le statuizioni recentemente espresse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, non potendosi ritenere l’ipotesi di lieve entità automaticamente preclusiva alla concessione (o al rinnovo) del permesso di soggiorno, il successivo episodio (che peraltro non risulta di lieve entità) è stato legittimamente inserito dalla Questura nel novero delle circostanze da considerare ai fini del giudizio sulla pericolosità sociale dello straniero, e correttamente ritenuto espressivo di una pervicace inosservanza delle regole di civile convivenza, stante l’evidente allarme sociale connesso ai reati in tema di sostanze stupefacenti.

12. Pertanto, nonostante il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possano essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479), richiedendo un giudizio di pericolosità sociale ed una motivazione articolata su più elementi, il Collegio ritiene che nel caso di specie il provvedimento questorile abbia, sia pur sinteticamente, svolto una valutazione complessiva circa la pericolosità sociale del soggetto, con motivazione non manifestamente illogica, né incoerente, né frutto di travisamento di fatti, in quanto i precedenti penali denotano un comportamento contrario alle regole della convivenza civile e la contiguità ad ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonostante la comprovata condizione di inserimento familiare e lavorativo.

13. Quanto alla presunta violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, deve osservarsi che l’appellante non ha neppure contestato quanto è stato chiaramente evidenziato nella decisione impugnata, in merito al fatto che le osservazioni prodotte nel corso del procedimento non sono state valutate poiché inviate dopo l’emanazione del provvedimento, per fatto addebitabile al destinatario, che non ha effettuato la comunicazione di variazione della dimora abituale ex art. 6, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

14. In ogni caso, come già più volte affermato da questa Sezione (ex multis, sent. 4 maggio 2018, n. 2654), la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, anche di lungo periodo (da ultimo, cfr. sent. 6 giugno 2025, n. 4912).

15. Per queste ragioni l’appello deve essere respinto.

16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 04.02.2026 n. 909

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