1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’art.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, gli ha ingiunto di non far rientro nel Comune di Vibo Valentia, senza preventiva autorizzazione, per la durata di anni 1.
1.1. A sostegno del mezzo, ha dedotto i seguenti motivi:
1.1.1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.lgs. 159/2011, nonché dell’art. 3, L. n. 241 del 1990 – Assenza di motivazione”, col quale lamenta il difetto di motivazione;
1.1.2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 159 del 2011, letto in combinato disposto con l’art. 1, nonché dell’art. 3, L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche di: travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione”, per mezzo del quale lamenta l’assenza dei presupposti per l’adozione della misura disposta dal Questore.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’11 dicembre 2024, è stata respinta la domanda di tutela cautelare, attesa l’assenza di periculum consentendo il provvedimento gravato di richiedere ed ottenere l’autorizzazione necessaria per recarsi presso il medesimo Comune per motivi lavorativi.
4. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ciò premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
5.1. I motivi di ricorso, attesa la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
5.2. In sostanza, il ricorrente lamenta che, con il provvedimento gravato, l’amministrazione procedente:
a) non ha adeguatamente motivato e soprattutto chiarito quale fra le categorie indicate dall’art.1 d.lgs. n.159/2011, nei cui confronti può essere applicata la misura de qua, abbia considerato nel caso di specie;
b) non ha correttamente istruito il procedimento, essendo insussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di foglio di via.
5.3. In ordine alla misura in argomento, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “per adottare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all’art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
Si è poi osservato che“la natura preventiva e cautelare della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio non postula la prova dell’avvenuta commissione di reati; per l’applicazione del foglio di via obbligatorio è infatti sufficiente l’individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 2413).
5.4. Ciò precisato, dal provvedimento gravato e dagli atti istruttori versati in atti dalla amministrazione, risulta che il -OMISSIS-il ricorrente è stato controllato nel Comune di Vibo Valentia unitamente ad altro soggetto.
A seguito di perquisizione all’interno dell’autovettura su cui viaggiava come trasportato, sono stati rinvenuti tre coltelli e altri oggetti utili allo scasso, il cui possesso è stato rivendicato dal soggetto con il quale si accompagnava. Senonché, come pure evidenziato dalle Forze dell’ordine, i riferiti oggetti si trovavano tutti dal lato occupato dal ricorrente e nella sua immediata disponibilità, circostanza dalla quale si è dedotto, con valutazione che non risulta in questa sede censurabile, che il predetto sapesse della loro presenza all’interno del veicolo.
Risulta inoltre che il predetto ha mostrato un atteggiamento insofferente al controllo subito e che non abbia offerto spiegazioni plausibili della sua presenza nel Comune.
Nella riferita occasione, poi, il ricorrente si accompagnava con un soggetto, il conducente, che risulta gravato da precedenti di polizia e condanne penali per reati contro il patrimonio e in materia di armi.
Quale ultimo elemento valorizzato dalla amministrazione procedente, vi è, ancora, che lo stesso ricorrente risulta gravato da un precedente, in concorso con il fratello, risalente al 2016, per i reati di cui agli artt.2, 4 e 7 della legge 697/1974 “perché, in concorso tra loro, illegalmente detenevano e portavano fuori della propria abitazione una pistola cal. 7,65”.
5.5. A fronte di ciò, il provvedimento appare congruamente motivato ed istruito, resistendo, pertanto, alle censure mosse dal ricorrente.
5.5.1. Risulta, così, innanzitutto, infondata la censura del ricorrente in ordine al difetto di motivazione ed alla mancata indicazione della categoria alla quale il ricorrente sarebbe stato ascritto.
Dal combinato disposto degli artt.1 e 2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n.159/2011, il foglio di via si applica a: “a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Nel provvedimento gravato, il Questore, sulla base delle circostanze già richiamate, accertata l’esistenza di “un quadro indiziario di notevole allarme sociale”, come sopra descritto, ha ritenuto sussistenti “elementi di fatto che costituiscono i presupposti di pericolosità in ordine alla condotta tenuta dalla persona in esame, anche in riferimento a concreti comportamenti attuali che rilevino una concreta probabilità di commissione di reati, come previsti dagli artt.1 e 2 del d.lgs. 159/2011, e ss.mm.ii., per cui è assolutamente tutelare l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica mediante l’allontanamento della persona medesima dal Comune di Vibo Valentia”.
Ritiene il Collegio che la motivazione testé richiamata sia adeguata e in quanto tale non censurabile, esprimendo pienamente le ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, non rilevando, su un piano sostanziale, che l’autorità procedente non abbia specificamente indicato a quale delle tre categorie di soggetti sopra indicate sia stato ricondotto il ricorrente.
5.5.2. Nemmeno risulta fondata l’ulteriore censura, per mezzo della quale il ricorrente deduce l’assenza dei presupposti per l’applicazione della misura de qua.
Deve, sul punto, precisarsi che, come costantemente precisato dal giudice amministrativo, la prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione ai profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; Consiglio di Stato, sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 08 maggio 2008 n. 4176).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha svolto una valutazione del complessivo quadro emerso all’esito del controllo e degli ulteriori accertamenti istruttori, esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure del ricorrente, risultando logico e conseguente, emergendo profili di pericolosità sociale in riferimento a comportamenti che rilevino una concreta probabilità di commissione di reati, a giustificazione dunque della misura adottata ai sensi dell’art.2 del codice delle leggi antimafia.
6. Per il complesso delle esposte ragioni, il ricorso deve essere quindi respinto, giacché infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
TAR CALABRIA – CATANZARO, I – sentenza 02.09.2025 n. 1436