1. Con istanza del -OMISSIS-il ricorrente, cittadino -OMISSIS- regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. A corredo dell’istanza, l’interessato ha documentato la stabilità della propria presenza in Italia, il possesso della carta di soggiorno di lungo periodo, la regolarità della propria posizione lavorativa e reddituale, nonché l’assenza di carichi penali o procedimenti a suo carico.
2. Con provvedimento del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza, evidenziando che, all’esito dell’istruttoria, erano emersi elementi tali da non consentire di ritenere la concessione della cittadinanza conforme all’interesse della Repubblica. Nella motivazione del diniego si richiamava l’esistenza di informazioni acquisite dagli organi di sicurezza, da cui sarebbe emersa la presenza del nominativo del ricorrente in una segnalazione risalente al -OMISSIS-, relativa a soggetti “emersi – a qualunque titolo – in operazioni” non meglio precisate, suscettibili di implicazioni in materia di sicurezza pubblica.
3. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, nonché del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che il diniego sarebbe frutto di un errore nell’individuazione del destinatario, potendosi spiegare un eventuale inserimento nella segnalazione del -OMISSIS- con ipotesi di omonimia, in assenza di elementi specifici e individualizzanti a suo carico. Ha sottolineato inoltre di non aver mai ricevuto contestazioni, segnalazioni o misure di prevenzione o sicurezza.
4. Con ordinanza n. 14111/2024, questa Sezione ha ritenuto necessario acquisire, ai fini del decidere, la documentazione istruttoria sulla quale si fondava il provvedimento, autorizzando il deposito con le cautele del caso, mediante stralci ed omissis a tutela delle fonti e dell’attività di intelligence. In data 3 dicembre 2024, il Ministero ha provveduto al deposito del plico riservato contenente gli atti richiesti.
5. A fronte di tale deposito, la parte ricorrente ha contestato, con memoria di replica, la genericità del contenuto del documento riservato, sostenendo che si trattasse di indicazioni approssimative, prive di riscontri individualizzati, reiterando la possibilità di un errore di persona.
6. Con successiva ordinanza, il Collegio ha disposto un ulteriore approfondimento istruttorio, invitando l’Amministrazione a chiarire l’esatta corrispondenza tra il nominativo del ricorrente e quello incluso nella segnalazione del -OMISSIS-, indicando altresì la posizione rivestita dallo stesso nell’ambito delle predette operazioni.
7. L’Amministrazione ha adempiuto, producendo una nota integrativa, che ha confermato l’identità del ricorrente rispetto alla persona oggetto della segnalazione originaria e ha ribadito la sussistenza di elementi informativi ostativi, ritenuti tuttora attuali, alla concessione della cittadinanza, in relazione a profili di contiguità con ambienti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.
8. L’esame della documentazione riservata è stato consentito, nei limiti indicati dal Collegio, mediante consultazione presso la Segreteria, senza estrazione di copia.
9. All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso non merita accoglimento.
11. La controversia concerne l’impugnativa di un provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, motivando tale decisione con riferimento a profili di sicurezza pubblica, sulla base di elementi acquisiti dagli organi competenti.
12. In via preliminare, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, riconducibile agli atti di alta amministrazione. Non si tratta, infatti, di un diritto soggettivo azionabile dal richiedente, ma di una facoltà concessoria dello Stato, il quale, nell’esercizio della propria sovranità, valuta la compatibilità dell’ampliamento della comunità nazionale con l’interesse pubblico e con i valori fondanti dell’ordinamento costituzionale.
13. In tal senso, anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che la cittadinanza può essere negata nonostante la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge, qualora emergano elementi ostativi sul piano della sicurezza, dell’affidabilità personale e della piena adesione ai principi costituzionali (cfr.TAR Lazio, Sez. I Ter, 5 luglio 2022, n. 11410).
14. Tale impostazione comporta che il sindacato del giudice amministrativo non possa spingersi fino a sostituirsi all’amministrazione nelle sue valutazioni, ma si limiti a verificare la correttezza formale e sostanziale del procedimento, l’assenza di vizi macroscopici quali il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o l’irragionevolezza evidente. All’interno di questo perimetro, assume rilievo la motivazione del provvedimento, che, nel caso di dinieghi fondati su valutazioni di sicurezza nazionale, può essere legittimamente “attenuata”.
15. La giurisprudenza ha riconosciuto che, in presenza di informative riservate o classificate provenienti da apparati investigativi o di intelligence, l’Amministrazione può limitarsi ad un richiamo sintetico a tali fonti, senza che ciò determini una violazione dell’obbligo motivazionale, purché resti comunque intelligibile la ratio del provvedimento e l’esistenza di un giudizio di sintesi non apodittico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2018, n. 5262; TAR Lazio, Sez. I Ter, 11410/2022).
16. In altri termini, in un ambito così sensibile, la tutela della sicurezza collettiva e la protezione delle fonti informative legittimano una motivazione che non entri nel dettaglio dei dati posseduti dall’amministrazione, ma che sia coerente con la natura del provvedimento adottato.
17. Nel caso di specie, il diniego si fonda su informazioni acquisite da organi di polizia e sicurezza in relazione alla posizione del ricorrente, coinvolto nominalmente in una segnalazione risalente al -OMISSIS-, concernente soggetti emersi in attività suscettibili di implicazioni per l’ordine pubblico.
18. L’Amministrazione ha confermato, all’esito dell’approfondimento istruttorio disposto dal Collegio, la piena corrispondenza del nominativo segnalato con quello dell’odierno ricorrente, ribadendo la sussistenza e l’attualità di elementi informativi ostativi, ritenuti incompatibili con il conferimento dello status civitatis. Il fatto che tali elementi non abbiano dato luogo a procedimenti penali o a misure di prevenzione non inficia la legittimità della valutazione effettuata, in quanto la verifica della compatibilità del richiedente con l’interesse della Repubblica può fondarsi anche su circostanze di contesto, su dati indiziari, su frequentazioni o su valutazioni di carattere prognostico, senza che ciò richieda l’accertamento di una pericolosità giuridicamente tipizzata.
19. La sicurezza dello Stato, come interesse pubblico primario, impone che la cittadinanza non venga concessa a chiunque sia esposto a dubbi in merito alla sua affidabilità istituzionale o alla sua adesione ai principi fondativi dell’ordinamento democratico. Il principio è stato affermato con chiarezza anche dal Consiglio di Stato, il quale ha escluso che la cittadinanza possa essere riconosciuta in presenza di “qualsiasi ombra di inaffidabilità del richiedente, anche con valutazione prognostica per il futuro” (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
20. Non rileva, dunque, la mancanza di condanne o di pendenze giudiziarie, così come non è sufficiente, di per sé, la stabile integrazione sociale e lavorativa del richiedente, né il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo: tali elementi rilevano nella fase preliminare della procedura, ma non vincolano l’esercizio del potere valutativo finale.
21. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Anche su tale punto, la giurisprudenza ha chiarito che, nei procedimenti aventi ad oggetto valutazioni fondate su informazioni classificate o riservate, l’obbligo di partecipazione procedimentale può essere derogato, in quanto incompatibile con l’esigenza di tutela del segreto e della riservatezza delle fonti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7637; TAR Lazio, Sez. I Ter, 6 novembre 2019, n. 11801). In questi casi, l’interesse pubblico alla sicurezza e alla protezione dell’attività informativa prevale sul principio di trasparenza procedimentale.
22. Alla luce dell’istruttoria svolta, delle integrazioni fornite dall’Amministrazione e della documentazione riservata esaminata nei limiti consentiti, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia sorretto da un adeguato apparato motivazionale, immune da vizi di travisamento, illogicità manifesta o sviamento di potere.
23. Le censure del ricorrente, pur articolate, si risolvono sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione nel merito delle determinazioni amministrative, operazione non consentita al giudice amministrativo in questa materia.
24. Sussistono tuttavia giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla natura degli interessi coinvolti, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
TAR LAZIO – ROMA, V BIS – sentenza 05.02.2026 n. 2221