Stranieri – Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, silenzio della P.A. e giurisdizione del G.O.

Stranieri – Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, silenzio della P.A. e giurisdizione del G.O.

1.- La sig.ra Belisario, cittadina brasiliana, vuole ottenere il riconoscimento di avere acquisito la cittadinanza italiana iure sanguinis, avendo ascendenti italiani, ai sensi dell’art. 1 l. 91/1992.

Per tale ragione nel luglio 2024 il sig. Maycon Ciprino da Silva, presentatosi come cugino della ricorrente, ha preso contatti a mezzo email con il Comune di Bergamo per avere informazioni, e ha avuto uno scambio di corrispondenza con un funzionario comunale, il quale, con e-mail del 4.12.2024, gli ha precisato che prima si sarebbe dovuta ottenere l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, a cura dell’ufficio immigrazione, possibile per soggetti senza permesso di soggiorno ma richiedenti riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e che “successivamente potrà rivolgersi all’Ufficio di Stato civile per la pratica di cittadinanza”.

Questo perché la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis può essere presentata al sindaco di un comune solo se si è iscritti all’anagrafe della popolazione residente in quel comune, altrimenti va presentata all’autorità diplomatica o consolare (cfr. art. 16 D.P.R. 572/1993, recante il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza).

2.- La ricorrente, tramite il sig. Cipriano, ha trasmesso al Comune dei documenti relativi alla linea materna, è arrivata in Italia è ha avuto un appuntamento in Comune il 20.1.2025 per la pratica di residenza.

3.- Il 30.1.2025 il Comune ha scritto al sig. Cipriano che, sulla base dei documenti trasmessi, non era possibile procedere con l’iscrizione all’anagrafe della popolazione perché non era possibile l’identificazione sicura di un avo (tale Giacinto Meneghetti), e che, “Per quanto riguarda la SUCCESSIVA PRATICA DI CITTADINANZA”, occorrevano alcuni ulteriori adempimenti e integrazioni documenti; quanto sopra è stato ribadito con mail del 12.2.2025.

4.- Allora la ricorrente, sempre tramite il sig. Cipriano, ha preparato dei documenti relativi alla linea paterna e, prima di mandarli in originale con l’apostille, li ha trasmessi in copia al Comune per una verifica; il Comune, precisato con mail del 6.3.2025 che la trasmissione dei documenti in copia a mezzo mail non poteva sostituire l’appuntamento allo sportello, ha segnalato che “il nome dell’avo così difforme tra Italia e Brasile potrebbe configurare un problema”.

5.- Con mail del 27.3.2025 il Comune ha invitato la sig.ra Belisario a presentarsi il 31.3.2025 per poter verificare i documenti.

6.- Tuttavia, il giorno dopo, è stato emanato il d.l. 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025 n. 74, che ha introdotto un regime più restrittivo per l’acquisto della cittadinanza iure sanguinis da parte di persone non nate in Italia e in possesso di altra cittadinanza, imponendo dei requisiti ulteriori, che nel caso della ricorrente non sembrano sussistere.

Il Comune ne ha informato la ricorrente e il sig. Cipriano con mail del 31.3.2025, comunicando che per tale ragione “non sarà per lei possibile avanzare richiesta di iscrizione anagrafica come riconoscimento Jure Sanguini[s]”.

7.- La ricorrente ha quindi presentato in data 6.4.2025, tramite un precedente difensore, una “istanza di autotutela”, alla quale il Comune ha dato motivato riscontro negativo in data 10.5.2025.

8.- La ricorrente ha poi proposto il ricorso in esame, configurato come ricorso avverso il silenzio inadempimento, fondato sull’assunto che la ricorrente non abbia avuto solo delle interlocuzioni preliminari con il Comune, ma abbia presentato una vera e propria domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, prima del 28 marzo 2025 (pertanto assoggettata al regime, per lei più favorevole, precedente al decreto legge emanato quel giorno), e tale domanda non sia stata protocollata.

Le conclusioni del ricorso sono incoerenti con questa impostazione, laddove viene chiesto in via cautelare di “sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato” e nel merito di “disporre l’annullamento mancata protocollazione”, dando così per presupposto che un provvedimento sia stato emesso.

La ricorrente chiede comunque anche di ordinare – qui sì coerentemente con l’impostazione di ricorso avverso il silenzio – la registrazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee per la tutela della situazione giuridica fatta valere.

La doglianza è prospettata in un unico motivo con cui si lamenta: che la mancata protocollazione è avvenuta in violazione di legge (ma non viene precisato quale legge); che vi sarebbe insufficienza e contraddittorietà della motivazione, perché “i provvedimenti della medesima natura di quello che qui si impugna non sono esonerati dal dover contenere una compiuta parte motivazionale” (ma anche questo assunto postula che via sia un provvedimento); che, ove la documentazione trasmessa fosse irregolare o carente, il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio; che sarebbe stato violato il legittimo affidamento della ricorrente, ingenerato dal comportamento del Comune, sicché “i provvedimenti impugnati” risulterebbero in contrasto anche con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 41 CDFUE.

9.- Il Comune si è costituito resistendo al ricorso ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.

10.- L’eccezione è fondata e assorbente: siccome si tratta del riconoscimento dell’acquisto ex lege della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente, ai sensi dell’art. 1 l. 91/1992, e non di concessione della cittadinanza per provvedimento, si verte in materia di diritti soggettivi, e pertanto la giurisdizione è del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 14.1.2022, n. 1053 e 21.10.2021, n. 29297; Cons. Stato, sez. I, parere 1.3.2023, n. 382).

La conclusione non muta per il fatto che il ricorso è stato costruito come azione avverso il silenzio, perché “l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 aprile 2021, n. 3430).

Ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto, sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo da parte del ricorrente (in questi termini Cons. Stato n. 10470/23, Cons. Stato n. 5139/23, Cons. Stato n. 3696/219). Il silenzio inadempimento non può, quindi, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente” (Cons. Stato, sez. IV, 27.3.2025, n. 2569; nello stesso senso, oltre alle sentenze citate nel passaggio di tale pronuncia appena riportato, si vedano anche Cons. Stato, sez. V, 4.3.2025, n. 1850 e 18.10.2023, n. 9074).

In sostanza la ricorrente domanda che sia accertato che essa ha chiesto al Comune di Bergamo, prima del 28 marzo 2025, il riconoscimento dell’acquisto della cittadinanza iure sanguinis, ma tale domanda inerisce a una sua posizione di preteso diritto soggettivo, e pertanto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

11.- Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.

TAR LOMBARDIA – BRESCIA, I – sentenza 02.08.2025 n. 734 

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