1. Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, il decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 14 dicembre 2021 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua domanda per la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, co. 1, lett. f), legge n. 91/92.
1.1. Ha premesso di essere stabilmente domiciliato in Italia da oltre vent’anni e che, dal 2001 al 2014, ha lavorato per la -OMISSIS- lavoro il cui corrispettivo gli ha consentito di guadagnare un reddito adeguato a mantenere sé stesso e la sua famiglia ed, in particolare: per il 2001, € 14.589,39; o per il 2002, € 16.539,00; o per il 2003, € 19.536,00; o per il 2005, € 19.627,00; o per il 2005, € 21.422,00; o per il 2006, € 19.200,00; o per il 2007, € 22.811,00; o per il 2008, € 26.299,00; o per il 2010, € 27.222,00; o per il 2011, € 27.976,00; o per il 2012, € 23.949,00; o per il 2013, € 21.523,88; o per il 2014, € 19.481,12.
Ha, quindi, proposto domanda per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ciò nonostante l’amministrazione gli ha negato il beneficio, con la seguente motivazione: a) presenza di una asserita notizia di reato del 1998 e b) asserita carenza di redditi, ritenuti non rientranti nei parametri di cui all’art. 3 D.L. 25/11/1989 n. 382.
1.2. Pertanto, ritenendo scorretta la decisione dell’amministrazione, ha proposto ricorso, affidandolo ai seguenti motivi:
“1. VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione dell’art. 9, comma 1 lett. f) legge 91/92. Falsa applicazione dell’art. 11 DPR 394/99. ECCESSO DI POTERE. Illogicità e contraddittorietà della motivazione, erroneità e travisamento dei fatti presupposti. Difetto di istruttoria.”, deducendo che la notizia di reato notizia di reato del 14/10/1998 avrebbe riguardato -OMISSIS- nato il -OMISSIS- in -OMISSIS-, non potendosi l’amministrazione determinarsi nel senso del rigetto della domanda del ricorrente solo sulla base di tale circostanza.
“2. VIOLAZIONE DI LEGGE. Violazione dell’art. 9, comma 1 lett. f) legge 91/92, art. 3 legge 241/90, art. 3 D.P.R 382/1989, art. 10 bis legge 241/90.”, con cui deduce il difetto di motivazione e di istruttoria il travisamento dei fatti rispetto all’ulteriore motivazione addotta, relativa all’insussistenza di redditi sufficienti considerato che dal contributivo INPS, che raccoglie tutte le sue retribuzioni (anche quelle che non confluiscono nel Modello 730) emerge come il signor -OMISSIS- abbia percepito un reddito previdenzial-fiscale da lavoro: di € 23.949,00 (18.729,00+3.443,00+1.777,00=23.9449,00) nel 2012, € 21.523,88 (3.579,00+302,00+17.642,88=21.523,88) nel 2013 e di € 19.481,12 (1.000,00+16.389,12+2.092,00=19.481,12) nel 2014, nei tre anni anteriori alla presentazione della domanda, superiori al parametro di € 12.394,05, costantemente preso in considerazione.
1.3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1.4. L’Amministrazione ha depositato una relazione, con allegata documentazione a supporto, il 24 giugno 2025.
2. Preliminarmente occorre dare atto della circostanza che la documentazione depositata in atti dall’amministrazione resistente, con la relativa relazione, è stata depositata dopo il passaggio in decisione della causa, in seguito all’udienza che si è svolta da remoto il 20 giugno 2025.
Occorre, pertanto, stralciare dal fascicolo il deposito in questione, in quanto tardivo e successivo alla discussione della causa.
3. Ciò posto, il ricorso non è fondato.
4. Si controverte sul mancato riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione in seguito alla presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f) l. n. 91/92, respinta per carenza di redditi sufficienti ad assicurare all’interessato un’adeguata capacità di autosostentamento proprio e di partecipazione alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali, come evincibile dalla documentazione prodotta all’atto della presentazione della domanda.
4.1. In proposito, il Collegio ritiene opportuno premettere che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza della sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione.
4.2. In questo procedimento la p.a. esercita un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, nonché da ultimo n. 19942/2024); infatti, al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
L’Amministrazione ha pertanto il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che consenta di escludere che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis Tar Lazio, Roma, sez. V bis, sentenza n. 2945/2022).
4.3. Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, la già richiamata Tar Lazio, sez. V bis, n. 19942/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante è funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica – considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – e ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali.
4.4. Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l’art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la sezione con le sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale” (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; Tar Lazio – Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
4.5. Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza.
Per quanto invece riguarda il periodo in cui tale condizione deve essere soddisfatta – nonché la modalità di dimostrazione della sua sussistenza – la giurisprudenza in materia ha sin da tempo risalente chiarito che la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda (vedi, tra tante, Cons. St., sez. III, n. 8042/2022, Tar Lazio, sez. V bis, n. 9588/2023, 9573/2023; 7385/23, 7155/23, 11188/2022, 11185/2022, 8693/22, 7890/22, 1590/2022 e. 1724/2022; Tar Lazio, sez. I ter, n. 705/2021; n. 13690/2021; 8554/2019) – che, a tal fine, deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, D.P.R. 12.10. 1993, n. 572 (Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; Tar Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 4959/2014, n. 2450/2014, n. 1956/2014; n. 10647/2013; n. 8226/2008).
5. Facendo applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopra brevemente illustrato, non emergono elementi in grado di confutare la valutazione negativa cui è pervenuta la p.a. in relazione al requisito del reddito dell’istante.
Nel caso di specie, se è vero che nel provvedimento di diniego l’Amministrazione non ha indicato per quali anni il reddito è stato ritenuto insufficiente, dall’altro la ricorrete non ha fornito prova della continuità reddituale invocata, limitandosi a depositare i documenti comprovanti il reddito proprio e familiare solo per gli anni 2012, 2013 e 2014. Come evidenziato, il richiedente deve comprovare il possesso del predetto requisito reddituale per i tre anni prima della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza e fino al giuramento. Considerato che la domanda è stata presentata in data 3 aprile 2015 ed è stata definita nel 2020, la capienza reddituale doveva essere mantenuta dal ricorrete anche per gli anni 2016, 2017, 2018, e 2019, in ossequio al principio per cui è onere del ricorrente che lamenta il travisamento dei presupposti di fatto dimostrare compiutamente che questi sono diversi rispetto a come l’Amministrazione li rappresenta.
6. Passando all’esame dell’ulteriore motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta che non siano state tenute in considerazione le osservazioni al preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90, si osserva quanto segue.
In argomento, per costante giurisprudenza, l’eventuale violazione delle disposizioni di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990 – in applicazione della formulazione dell’art. 21 octies l. n. . 241/1990 vigente al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (antecedente alle modificazioni intervenute con il d.l. 76/2020 conv. dalla l. 120/2020, che possono trovare applicazione solo per i provvedimenti emanati successivamente all’entrata in vigore delle stesse) – non potrebbe, in ogni caso, avere portata caducante del provvedimento impugnato, in considerazione della sostanziale correttezza dello stesso (in tal senso, tra le tante, Tar Lazio, sez. III-ter, n. 3856/2020; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1144/2020).
7. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso non può essere accolto, in quanto il ricorrente non ha fornito elementi idonei a comprovare che l’Amministrazione sia incorsa in irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti nella propria valutazione, figure sintomatiche dell’eccesso di potere il cui onere della prova incombe su chi ne deduce l’esistenza e che, nel caso di specie, non sono state adeguatamente dimostrate, non avendo il ricorrente provato l’esistenza della continuità reddituale per tutto il periodo richiesto ai fini del rilascio della cittadinanza italiana.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, con assorbimento del primo motivo di ricorso, trattandosi di provvedimento plurimotivato (Consiglio di Stato sez. III, 27 maggio 2025, n. 4601).
8. Considerato il deposito tardivo della documentazione da parte dell’amministrazione, tuttavia, non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite.
TAR LAZIO – ROMA, V BIS – sentenza 30.07.2025 n. 15048