*Stranieri – Famiglia – Maltrattamenti ed esclusione della scriminante, anche putativa, dell’esercizio del diritto da c.d. “movente culturale”

*Stranieri – Famiglia – Maltrattamenti ed esclusione della scriminante, anche putativa, dell’esercizio del diritto da c.d. “movente culturale”

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, versati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio nei termini proposti dal ricorso; operazione non consentita in questa sede, specie a fronte di una motivazione lineare e completa.

2. In ordine logico vanno esaminati prima i motivi di merito e da ultimo il primo motivo relativo alla condizione cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena.

2.1. Generici e del tutto infondati sono i motivi di merito, trattabili congiuntamente, che ripropongono pedissequamente i motivi di appello, già disattesi con puntuale e lineare motivazione, alla quale si contrappongono gli stessi argomenti, senza evidenziare carenze o illogicità manifeste delle valutazioni conformi dei giudici di merito.

2.2. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, risulta ampiamente giustificata la maggiore affidabilità e attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini rispetto alle dichiarazioni riduttive rese in dibattimento alla luce del comportamento tenuto dalla donna, determinatasi a denunciare solo dopo il più grave episodio di lesioni dell’ottobre 2021, quando, nonostante avesse indicato ai sanitari il marito quale autore delle lesioni, non aveva avuto la forza di sporgere immediata denuncia ed era rientrata a casa per sporgere denuncia soltanto poco tempo dopo con l’aiuto e l’assistenza di un parente, disposto ad ospitarla.

2.3. Risulta disattesa, in base ad una attenta analisi del comportamento della donna, la tesi della errata trasposizione delle sue parole nelle denunce a causa della difficoltà di esprimersi e farsi comprendere, avendo i giudici evidenziato che in tutte le occasioni in cui aveva denunciato i fatti era stata assistita da un interprete, mentre, invece, la ritrattazione e la remissione di querela erano da ricondurre alla decisione della donna di proseguire il rapporto ed al timore di reazioni del marito nonché di ripercussioni negative sul rapporto di coppia, ormai migliorato.

Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, risultano valutate anche le dichiarazioni della madre della persona offesa e giustificata con motivazione coerente e logica la loro ritenuta irrilevanza sia perché non trasfuse in un verbale, sia perché la stessa persona offesa aveva dichiarato di non aver mai confidato a nessuno le violenze subite.

2.4. Respinta con motivazione esaustiva é la dedotta assenza di abitualità delle condotte, non riducibili ai soli tre episodi più gravi descritti, confermati da fonti dichiarative e dati documentali, avendo la persona offesa precisato che le violenze, fisiche e verbali, e le vessazioni subite erano quotidiane, tanto da non riuscire a ricordarle in modo specifico, se non per la frequenza e la cadenza fissa (pag. 9). E’ noto che il reato di maltrattamenti è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza, fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273).

2.5. Analogamente corretto è il rilievo attribuito alle condotte oppressive e repressive, dirette a svilire la dignità e il ruolo di donna e madre della persona offesa, alla durata e alla intensità delle condotte, ritenute espressive di volontà sopraffattrice e di prepotente controllo, idonee ad integrare il reato, non scriminato dalle origini culturali del ricorrente, che non possono in alcun modo giustificare la sopraffazione e la negazione dei diritti della persona offesa.

La valutazione è perfettamente in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali il movente culturale e la difesa delle proprie tradizioni devono considerarsi recessivi rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell’individuo (Sez. 6, n. 14043 del 16/01/2020, N., Rv. 278842; Sez. 3, n. 8986 del 12/12/2019, dep. 2020, H, Rv. 278414, che, proprio in tema di maltrattamenti, ha affermato che lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell’ordinamento italiano, in cui l’agente ha scelto di vivere, attesa l’esigenza di valorizzare – in linea con l’art. 3 Cost. – la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica.

(Fattispecie, in tema di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, di lamentata non considerazione di particolari connotazioni culturali e religiose proprie dell’imputato).

Ne deriva l’insostenibilità della riduttiva prospettazione difensiva circa la configurabilità nei fatti del solo delitto di lesioni.

3. Anche il primo motivo è del tutto infondato, dovendo escludersi la violazione denunciata, ravvisabile solo in caso di revoca del beneficio già concesso e non nel caso in cui se ne indichino o modifichino le modalità esecutive, come nel caso di specie, trattandosi di obblighi cui la legge subordina il beneficio, già concesso dal primo giudice.

E’ stato, infatti, chiarito che in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. (Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544; Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337; Sez. 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929). Sono, peraltro, estranee alla nozione di pena le questioni attinenti all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto essa implica la già avvenuta determinazione della pena con una sentenza di condanna e si configura come una “astensione a tempo” dall’esecuzione della pena, che non implica alcuna limitazione della libertà personale del condannato (Corte cost., ord. n. 296 del 2005); né il carattere afflittivo di alcuni obblighi, come quelli di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., muta la natura della sospensione condizionale della pena e non consente neppure di assimilare tali obblighi alle pene (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285851).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

Cass. pen., VI, ud. dep. 05.01.2026, n. 133

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