1. L’odierno appellate, signor -OMISSIS-, cittadino pakistano, ha esposto in punto di fatto, avanti al primo giudice, che: la Prefettura di Verona – Ufficio Immigrazione aveva rilasciato ad un’azienda agricola, con sede in Verona, il nulla osta al lavoro subordinato stagionale in suo favore; successivamente, lo straniero ha presentato al Consolato italiano ad -OMISSIS-, richiesta di visto d’ingresso per lavoro stagionale, negato, in prima battuta; a seguito d’impugnazione, il primo giudice ha, invece, accolto il ricorso, sull’assorbente presupposto della mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
1.1. Soggiunge l’interessato che il Consolato, dando adempimento a tale sentenza ha, tuttavia, rigettato la suddetta istanza, in quanto dall’intervista rilasciata sarebbero emersi, in particolare, talune perplessità su quanto dichiarato dal cittadino pakistano, anche con riguardo alla posizione lavorativa che avrebbe dovuto svolgere in Italia.
1.3. Indi, il Consolato ha comunicato, in data 31 agosto 2023, il definitivo diniego, previa comunicazione ex art. 10-bis, della legge n. 241 del 1990, ribadendo le ragioni già ivi illustrate.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, l’odierno appellante, previa richiesta di sospensiva, ha impugnato il suddetto provvedimento, lamentando la violazione dell’articolo dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, oltre al difetto di motivazione, sul rilievo che l’Amministrazione, disattendendo la richiesta di sospensione dei termini processuali -presentata dal difensore con pec del 16 agosto 2023-, non gli avrebbe consentito di tutelare i propri diritti, già in seno al procedimento amministrativo, conclusosi poi con l’impugnato rigetto; ed ancora, con il secondo motivo ha insistito, sotto distinto profilo, sul difetto d’istruttoria e di motivazione, in quanto dal diniego stesso non si sarebbero potuto evincere le ragioni delle perplessità sulle informazioni lavorative che l’interessato avrebbe dovuto svolgere in Italia, tanto più alla luce dell’intervista, in precedenza rilasciata in occasione del primo diniego, come sarebbe confermato dal verbale del 27 giugno 2022.
3. Si è costituita, nel primo grado di giudizio, il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, chiedendo il rigetto del ricorso: dall’ultima intervista rilasciata dal ricorrente, in data 8 agosto 2023, secondo la prospettazione del Ministero degli Esteri sarebbero emersi “seri dubbi sulle reali motivazioni della richiesta di visto, specie riguardo, alla conoscenza, ritenuta alquanto approssimativa, della situazione lavorativa segnalata, così come …”della residenza indicata diversa da quella del fratello, sig. Aamir Sohail, sebbene quest’ultimo ne fosse il referente principale”.
4. Con sentenza n. 616 del 18.12.2024, il Tribunale ha respinto, per infondatezza, il ricorso di primo grado, ritenendo legittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio del visto d’ingresso, sull’assorbente presupposto della violazione della normativa vigente in materia dei visti per lavoro temporaneo: lo straniero non ha, infatti, dimostrato, nel corso dell’intervista dell’8.8.2023, di conoscere adeguatamente “il luogo ove si sarebbe svolta la propria attività lavorativa, le mansioni dell’impiego e le condizioni generali di lavoro e dell’Azienda di destinazione”, con ciò fornendo “dichiarazioni non compatibili con le condizioni necessarie per la concessione del visto d’ingresso per lavoro subordinato di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 394 del 1999; nonché con la natura essenzialmente temporanea del soggiorno”.
4. Con appello ritualmente notificato e depositato, il cittadino extracomunitario ha impugnato la sentenza di primo grado, riproponendo, previa istanza cautelare, le censure esposte dinanzi al primo giudice e ponendole in chiave critica rispetto alla pronuncia avversata.
4.1. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
4.2. Con l’ordinanza cautelare n. 1976 del 29.5.2025, la domanda cautelare è stata accolta al solo fine della celere fissazione dell’udienza.
5. All’udienza pubblica del 25.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come esposto brevemente in narrativa, con provvedimento prot. 3254 del 28.8.2023 il Consolato d’Italia in Pakistan ha respinto la richiesta di visto d’ingresso del cittadino Pakistano sul presupposto delle risultanze dell’intervista da cui sarebbero emersi dei riscontri ritenuti approssimativi, tra l’altro, con riguardo alla situazione lavorativa del richiedente e sulla effettiva residenza dichiarata, da lasciar trapelare “un alto rischio migratorio”.
7. L’appello risulta infondato.
La disciplina di riferimento sui visti d’ingresso per lavoro subordinato è contenuta negli articoli 22 del d.lgs. n. 286/98, 31 del d.P.R. 394/1999 che così rispettivamente dispongono: “i richiedenti il visto devono fornire alle Rappresentanze diplomatico Consolari prova delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e, nella fattispecie trattandosi di un visto caratterizzato da necessaria temporaneità, dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse a far rientro nel Paese di origine”:; il successivo art. 31 del citato decreto n. 394 nell’indicare, poi, i requisiti necessari all’ottenimento del visto in analisi, al comma 8, fa salva “la facoltà da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari della verifica dei presupposti di cui all’art. 5 dello stesso decreto, vale a dire: il luogo nel quale il richiedente è diretto, il motivo e durata del soggiorno. I richiedenti il visto devono, perciò, fornire alle Rappresentanze diplomatico consolari prova delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e, qualora si tratti di un visto caratterizzato da necessaria temporaneità, dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse a far rientro nel Paese di origine. Alla stregua delle suindicate coordinate ermeneutiche, il ricorrente non ha, invero, dimostrato, come del resto dà conto il diniego impugnato, nel corso dell’intervista dell’8 agosto 2023 di conoscere il luogo dove si sarebbe svolta l’attività lavorativa, le condizioni generali di lavoro e dell’Azienda di destinazione.
In linea con la giurisprudenza di questa Sezione (v. sent. 7 gennaio 2022, n. 45), ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso – come nel caso che occupa- in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento, l’Amministrazione non può ritenersi gravata “da obblighi ulteriori oltre quelli “minimi” necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria”: alcun obbligo di sospendere i tempi procedimentali avrebbe potuto ravvisarsi sulla Amministrazione, proprio perché lo straniero, destinatario della comunicazione ex art. 10 bis, ben avrebbe potuto presentare osservazioni o documentazione relative al procedimento, non essendo ostativa a tale facoltà la mera lontananza del difensore dal proprio studio.
8. Né la motivazione del diniego risulta carente (seconda doglianza), non potendosi, invero, escludere da quanto esposto e come ha ben chiarito il primo giudice un evidente rischio migratorio emerso dalla intervista, le cui contestate perplessità sono state specificatamente richiamate nel provvedimento impugnato.
Anche la seconda censura deve essere, perciò, respinta.
9. In conclusione l’appello va respinto.
Si può disporre la compensazione delle spese di lite.
CONSIGLIO DI STATO, III – sentenza 09.10.2025 n. 7917