Straniera – Richiesta di visto d ingresso oltre sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, Superamento termini ex art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 394 del 1999  e legittimità del  provvedimento di diniego

Straniera – Richiesta di visto d ingresso oltre sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, Superamento termini ex art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 394 del 1999  e legittimità del  provvedimento di diniego

Il ricorso è infondato.

La materia del visto di reingresso è attualmente disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 394/1999 e dal D.I. 850/2011 allegato A punto 12.

Il precitato art. 8, rubricato “Uscita dal territorio dello Stato e reingresso”, recita testualmente al 3° comma:

Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto”.

Il punto 12 del D.I. 850/2011 allegato A, intitolato “Visto di reingresso” stabilisce:

“Il visto di reingresso consente l’ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 8 del d.P.R. n. 394/1999,

e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:

I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini

stranieri il cui documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge – e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della Questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni – senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d’ingresso è rilasciato previo nulla osta della Questura”.

Inoltre l’art. 13, comma 4, del menzionato D.P.R. n. 394/1999 recita testualmente:

4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.

In questo quadro normativo va esaminata la posizione dell’odierno ricorrente.

Il cittadino cinese -OMISSIS-, nato nello -OMISSIS- (Repubblica Popolare Cinese), presentava in data 22 luglio 2022 al Consolato Generale domanda di visto di reingresso al fine di poter far rientro sul territorio nazionale.

Il Consolato Generale procedeva quindi a richiedere alla competente Questura di Roma il prescritto parere di merito per il visto di reingresso mediante nota n. 1616 del 25 luglio 2022.

La Questura di Roma, con nota del 1° agosto 2022, esprimeva parere negativo al rilascio del visto di reingresso in quanto il richiedente aveva lasciato il T.N. in data 16 ottobre 2019 senza aver mai ritirato il nuovo permesso di soggiorno n.114965376, scaduto il 26 luglio 2021.

A seguito del rituale contraddittorio procedimentale, la Questura di Roma, con nota del 22 settembre 2022, confermava per il sig. -OMISSIS-il proprio parere contrario al rilascio del visto di reingresso in Italia.

Considerato il parere negativo e vincolante della Questura di Roma nonostante le osservazioni aggiuntive da parte del legale dell´interessato, preso atto della mancanza dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno, il Consolato Generale emetteva in data 26 settembre 2022 prot. n. 285/2022 il contestato provvedimento di diniego del visto per reingresso.

L’impugnazione è sostanzialmente incentrata sul rilievo l’Amministrazione non avrebbe proceduto, come prescritto dall’art. 13 del D.P.R. n. 394/1999, ad una verifica puntuale e approfondita della sussistenza di cause di giustificazione della prolungata assenza dal territorio italiano.

In particolare non avrebbe considerato adeguatamente la documentazione medica riferita al sig. -OMISSIS–OMISSIS-, prodotta dal ricorrente in sede di memoria ex art. 10 bis L. 241/90, idonea a dimostrare la sussistenza di gravi motivi a giustificazione della prolungata assenza dal Territorio Italiano, né lo stretto legame tra il sig. -OMISSIS–OMISSIS-ed il Territorio Nazionale, ove lo stesso gestisce una società attiva in materia di commercio all’ingrosso di abbigliamento ed accessori, dimostrando dunque di disporrebbe di adeguati mezzi di sussistenza, né le difficoltà di organizzare il rientro in Italia a causa delle restrizioni negli spostamenti dalla Cina (e l’incremento dei relativi costi) conseguenti alla Pandemia da Covid – 19.

Come detto le anzidette argomentazioni non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.

Risulta pacifico, infatti, che, sulla base di quanto comunicato dalla Questura circa l’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno per un periodo superiore a sei mesi, l’Ambasciata d’Italia non potesse far altro che notificare il provvedimento di diniego che, risultando motivato in ragione dell’assenza di un presupposto essenziale, assume la natura di un atto vincolato, escludendo ogni discrezionalità della Rappresentanza diplomatica nel relativo procedimento (cfr: T.A.R. Lazio Sezione I-Quater nn. 3616/2012 e 3289/2012).

Anche le più recenti pronunce hanno affermato che “è legittimamente emesso il provvedimento di diniego del visto d’ingresso in Italia, nonché di ogni altro prodromico e/o ulteriore atto o provvedimento amministrativo, connessi per causa di presupposizione e/o pregiudizialità, quando l’istante abbia presentato domanda per il suo rilascio ben oltre 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, così superando i termini previsti dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 394 del 1999, anche per il caso di “gravi motivi”” (T.A.R. Lazio, Sez. IV, 25/2/2022, n. 2234).

Invero, la motivazione posta a fondamento dell’impugnato diniego è sufficiente e congruente con la situazione del ricorrente, dal momento che l’istanza da questi presentata per ottenere il rilascio di un visto di reingresso risulta effettivamente carente dei requisiti previsti dalle disposizioni normative sopra citate, trovando ciò conferma nelle informazioni contenute nell’ostativo emesso dalla Questura di Roma ed esplicitamente riportate dall’amministrazione resistente nel gravato provvedimento.

Infatti, il ricorrente, al momento della presentazione della istanza di visto per cui è causa non risultava più in possesso di un valido permesso di soggiorno, essendo lo stesso scaduto da oltre sessanta giorni. Invero, l’ultimo permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente risulta scaduto in data 6 agosto 2019, mentre la richiesta di visto di reingresso è stata presentata in data 22 luglio 2022 (quindi, quasi 3 anni dopo).

Da ciò si evince, quindi, che il ricorrente non possedeva i requisiti richiesti dall’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999, norma espressamente richiamata dall’allegato A, punto 12, del D.I. citato.

Il ricorrente, inoltre, risulta essersi allontanato dal territorio nazionale, senza soluzione di continuità, per un periodo superiore a quello previsto dalla legge per chiedere il rinnovo o la proroga del permesso di soggiorno (cfr. art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999).

Infatti, come riportato in precedenza e come emerge dall’ostativo parere della Questura di Roma il ricorrente ha lasciato il territorio nazionale in data 16 ottobre 2019 e non vi ha mai più fatto rientro.

Da tali elementi, quindi, emerge come l’istanza del ricorrente sia carente anche dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999.

Egli, dunque, all’atto della presentazione dell’istanza di visto versava in una situazione tale da non consentirgli, alla luce del dato normativo, di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente quali cause del mancato rientro nel territorio nazionale sono state ritenute, dall’amministrazione resistente, idonee a inficiare la legittimità del gravato provvedimento.

Fermo restando il carattere preclusivo della mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto ai fini di un eventuale positivo vaglio dell’istanza di visto presentata dal ricorrente, giova evidenziare che la normativa di settore posta dall’amministrazione a fondamento del diniego di visto in questione, consente solo in specifici casi – non suscettibili di estensione analogica in ragione del tenore dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 94/1999 – di ottenere un visto di reingresso laddove l’istante non sia più in possesso di un valido permesso di soggiorno da oltre sessanta giorni.

Nella fattispecie in esame, in particolare, il ricorrente non ha lasciato il territorio nazionale per la necessità di adempiere obblighi militari, né ha dedotto comprovati e gravi motivi di salute.

Infine, le restrizioni al volo aereo introdotte per contrastare la pandemia correlata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e l’eccessivo costo dei biglietti alla riapertura delle frontiere non rappresentano valide ragioni giustificatrici della situazione in cui si è venuto a trovare il ricorrente, rivelatasi poi preclusiva per il rilascio del visto di reingresso.

In proposito, vale inoltre osservare che la speciale normativa nazionale dettata per far fronte all’emergenza pandemica aveva disposto, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la proroga solo fino al 31 luglio 2021 anche dei permessi di soggiorno in scadenza al 30 aprile 2021 (d.l. 30 aprile 2021, n. 56, abrogato dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che, tuttavia, ha fatto salva la validità degli atti e provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti durante il periodo di vigenza).

Tale normativa speciale, non avrebbe comunque consentito al ricorrente di soddisfare i requisiti legali previsti dalla normativa di settore per il rilascio del visto di reingresso. Ciò perché il periodo trascorso in via continuativa lontano dal territorio nazionale risulta comunque essere superiore a quello previsto dall’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.

Sul punto va anche rilevato che il decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33, pur vietando gli spostamenti da e per l’estero con mezzi di trasporto pubblici e privati, prevedeva un’eccezione per comprovate esigenze lavorative (art. 1, comma 4).

In senso analogo era il DPCM del 7 agosto 2020 che, nell’introdurre misure sanitarie differenti per diversi gruppi di Paesi (tra i quali la Repubblica popolare cinese), prevedeva eccezioni per gli spostamenti tra gli Stati per esigenze lavorative (art. 4, comma 1, lett. a)).

Anche le disposizioni adottate dalle Autorità della Repubblica popolare cinese consentivano comunque gli spostamenti tra Stati, seppur con la limitazione di dover effettuare frequenti test al COVID-19, prima e dopo la partenza per la Cina, nonché periodi di quarantena all’arrivo nel Paese.

In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

TAR LAZIO – ROMA, I (non V) QUATER – sentenza 19.01.2026 n. 1026

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