Soggetti pubblici – Enti locali – Consigliere comunale dimissionario e surroga in caso di impossibilità

Soggetti pubblici – Enti locali – Consigliere comunale dimissionario e surroga in caso di impossibilità

Rilevato come parte ricorrente abbia spiegato domanda di ottemperanza, ai sensi degli articoli 112 ss. cod. proc. amm., in relazione al decreto in epigrafe, di condanna del Ministero intimato al pagamento della somma ivi indicata a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché alle spese di lite, oltre accessori;

Richiamato quanto disposto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis (introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’art. 1, comma 817), secondo cui «Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [1 gennaio 2025], per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»;

Ritenuto che la questione qui in delibazione vada sussunta in tale ambito previsionale;

Ritenuto, riservata ogni statuizione in rito e nel merito, di dover disporre la sospensione del presente giudizio sino alla data di scadenza stabilita nel citato comma 12-bis;

Richiamato l’onere della proposizione di iniziativa processuale di prosecuzione del giudizio ai sensi e nei termini di cui all’art. 80, comma 1, cod. proc. amm.;

TAR BASILICATA, I – ordinanza 11.09.2025 n. 81

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