1. In via preliminare deve essere disposta l’estromissione dal giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente posto che, come eccepito dal medesimo Assessorato con atto depositato in data 10 giugno 2025, l’avversato DDG n. 198 del 24 novembre 2020 è stato indicato nell’epigrafe dei ricorsi ma non è stato fatto oggetto di specifiche censure.
E’ noto, invero, che ai fini dell’individuazione degli atti impugnati, anche in ossequio al principio di conservazione degli atti giudiziari, si deve aver riguardo non solo all’epigrafe del ricorso, ma all’effettiva volontà del ricorrente, la quale può essere desunta dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 24 febbraio 2025, n. 453), nel caso in esame non articolate avverso il detto DDG n. 198 del 24 novembre 2020.
2. Deve essere disattesa l’eccezione frapposta dal Comune resistente, secondo cui era onere della società ricorrente avversare – entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza – l’atto del Genio Civile di Catania di avvio del procedimento di verifica dei calcoli antisismici del 24 ottobre 2024 (sottoposizione del progetto a controllo a campione), trattandosi di atto di natura endoprocedimentale, di contenuto non immediatamente lesivo e, dunque, non autonomamente e immediatamente impugnabile.
La circostanza, poi, che la società ricorrente abbia dato seguito alla detta comunicazione non costituisce comportamento acquiescente, posto che per potersi ritenere che sia intervenuta un’acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole si deve essere in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di comportamenti legati solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, che non escludono l’eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6670).
3. Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 3-43-44-49 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione degli artt. 3-21 septies-21 octies–21 nonies della L. n. 241/1990.
La società ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato il procedimento avviato ad iniziativa di parte per la formazione del titolo relativo alla installazione dell’infrastruttura in questione nonché la sentenza del Tribunale adito 22 maggio 2024, n. 1916, di caducazione del disposto annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi per silentium, ha osservato che a fronte della suddetta sentenza e, quindi, del silenzio assenso inveratosi (e dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri), ha evidenziato di aver comunicato l’inizio dei lavori e di aver realizzato l’intervento (consistito nella realizzazione di due mere paline porta antenne di circa 8 m.), donde l’evidente illegittimità e finanche nullità degli atti impugnati per violazione del suddetto giudicato processuale, in quanto adottati nonostante l’acquisizione del titolo autorizzatorio per silentium e di tutti le autorizzazioni e/i pareri all’uopo previsti, incluso l’atto del Genio civile.
Per l’esponente, semmai, le Amministrazioni avrebbero dovuto agire in autotutela, riesercitando la funzione nel rispetto delle pretese partecipative della stessa società ricorrente, ciò che non è avvenuto.
Il Comune e l’Amministrazione regionale resistente hanno contrastato il motivo di ricorso in esame.
3.1. Il motivo è infondato.
La società ricorrente richiama – infondatamente, per come si vedrà a breve – l’avvenuta acquisizione del titolo autorizzatorio per silentium per la realizzazione dell’impianto in questione nonché le autorizzazioni e/i pareri all’uopo previsti, incluso l’atto del Genio civile.
Orbene, in primo luogo, costituisce ius receptum che il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto stazione radio base non è subordinato al nulla osta del Genio Civile, che va ottenuto prima dell’inizio dei lavori: invero, per la giurisprudenza, ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici non è necessario che l’istante produca la denuncia della verifica sismica al competente Ufficio del Genio Civile che, sebbene debba essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, non risulta di fatto contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all’istanza/comunicazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 febbraio 2025, n. 675; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 21 settembre 2024, n. 989; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 agosto 2022, n. 5301).
In secondo luogo, emerge dagli atti versati nel fascicolo del giudizio che la società ricorrente ha proceduto al deposito del progetto in questione (26 settembre 2023, protocollo n. 20230078767 progetto n. 127618) a seguito della denuncia dei lavori, ai sensi degli artt. 65 e 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vigenti ratione temporis, con le modifiche di cui all’art. 94-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, con la conseguenza che non poteva formarsi il silenzio assenso ai sensi dell’art. 94, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In conclusione, essendo estranee al rilascio del titolo autorizzatorio per silentium (per la realizzazione dell’infrastruttura de qua) l’autorizzazione del Genio Civile ovvero la denuncia della verifica sismica e non essendo stato adottato, a seguito della denuncia dei lavori, alcun atto espresso o tacito da parte dell’Amministrazione del Genio Civile, la critica formulata si rivela priva di base.
4. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 3-43-44-49 del D.Lgs. n. 259/2003. Violazione degli artt. 3-21 septies-21 octies della L. n. 241/1990. Violazione dell’All. A del DDG 344 del 19.5.2020. Violazione della Circolare n. 7 dell’11.2.2019. Violazione del DM punti 8.3. e 8.4. Violazione del DM 18.1.2024. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, carenza motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione di principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
La società ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato il contenuto degli atti avversati (in particolare, atti del Dipartimento Regionale Tecnico -OMISSIS- del 26 novembre 2024 e del 24 ottobre 2024, ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n. 99 del 9 dicembre 2024 e atto del medesimo Comune di -OMISSIS- 23 gennaio 2025 prot. n. 2176), ha osservato che trattasi di atti invalidi, incomprensibili e pretestuosi, che riflettono la volontà di ostacolare l’impianto in esame.
La parte ricorrente ha quindi nuovamente evocato l’evoluzione del procedimento in questione (cfr. supra, in Fatto), osservando che in data 26 novembre 2024 – ossia il giorno dopo aver ricevuto tutta la documentazione dalla stessa deducente – il Genio civile, lungi dall’agire in autotutela, ha rigettato l’istanza (sebbene questa fosse stata già accolta per silentium, essendo pervenuta l’istanza al -OMISSIS- il 26 settembre 2023), limitandosi ad asserire, in via stereotipata ed incomprensibile, che “il progetto risulta non essere redatto secondo i disposti della normativa sismica vigente e che dall’esame effettuato da questo ufficio sono emersi elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità”.
A tutt’oggi, lamenta l’esponente, non è dato comprendere per qual ragione giuridica il progetto in questione è stato ritenuto non conforme all’ordinamento e quali siano gli elementi di contrasto con la suddetta normativa; inoltre, contesta la deducente, l’Amministrazione resistente, volendo comunque decidere in senso preclusivo ha richiamato una ordinanza di demolizione – impugnata dal locatore – non destinata alla stessa società ricorrente (bensì al locatore) e che riguarda aree del fabbricato che non sono interessate dall’impianto in esame.
Peraltro, aggiunge la deducente, di detta ordinanza non v’è traccia alcuna nell’atto del 24 ottobre 2024 dello stesso Genio Civile, con il quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, donde l’impossibilità di controdedurre e difendersi.
Conclude la società ricorrente, in ragione di siffatta incomprensibile ed invalida decisione, il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, nonostante il titolo per silentium vantato nonché la titolarità di tutti i titoli all’uopo richiesti in ordine ad un impianto conforme all’ordinamento, con ordinanza sindacale del 9 dicembre 2025, n. 99 ha illegittimamente ordinato la demolizione dell’impianto realizzato e, con atto del 23 gennaio 2024, prot. n. 2176, ha comunicato l’avvio del procedimento di rimozione della infrastruttura in esame.
4.1. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
Il tenore dell’avversato provvedimento del -OMISSIS-) – come contestato dalla società ricorrente – non lascia comprendere le effettive e concrete ragioni che sorreggono l’affermazione circa la difforme redazione del progetto rispetto ai disposti della normativa sismica vigente e della emersione di elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità (donde la conclusione: l’“autorizzazione è respinta”).
Ed invero, l’Amministrazione emanante ha evocato:
– le integrazioni prodotte;
– la circostanza che il fabbricato è destinato ad attività educative-assistenziali per minori;
– l’ordinanza di demolizione n. 71 del 23 settembre 2024 emessa dal Comune di -OMISSIS- (nella quale si fa riferimento ai lavori riscontrati sul lastrico solare dell’edificio in oggetto, risultati abusivi e per i quali è stata informata la Procura della Repubblica di Catania);
e, quindi, ha così disposto: “Per quanto sopra, poiché sono stati realizzati lavori assoggettati a reati di carattere penale, le opere di nuova realizzazione non potranno essere autorizzate da quest’Ufficio sino alla Sentenza irrevocabile emessa per gli stessi, dall’Autorità Giudiziaria” (con espressa salvezza – in caso di sussistenza delle necessarie condizioni – di intervento di regolarizzazione in sanatoria).
In sintesi, dunque, premesso che, ai sensi dell’art. 94-bis, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in zone sismiche non si possono iniziare i lavori se relativi ad “interventi rilevanti”, di cui al comma 1, lett. a), senza previa autorizzazione in conformità all’art. 94 del medesimo testo normativo, mentre possono iniziarsi i lavori anche senza la citata preventiva autorizzazione se relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lett. b) o lett. c), dal provvedimento avversato non è neanche emerso – non essendo stati ivi trasfusi i rilievi formulati con la precedente nota prot. n. prot. 130538 del 25 ottobre 2024 – in che modo e per quali specifiche (tecniche) ragioni possa essere classificato l’intervento realizzato (essendo stato ciò precisato solo nella relazione di chiarimenti depositata in adempimento dell’ordine istruttorio disposto dal Collegio, sebbene nel processo amministrativo la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento dell’azione amministrativa, dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo, nonché di pienezza della tutela secondo il diritto europeo, essendo la motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.: cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 1 aprile 2025, n. 228).
In conclusione, dunque, non solo non sono state declinate in modo idoneo le ragioni (tecniche) di mancata redazione del progetto secondo i “disposti della normativa sismica vigente”, ma risulta mancante anche l’adeguata rappresentazione circa l’emersione di “elementi sostanziali di contrasto con la suddetta normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità”, atteso che il provvedimento impugnato si fonda sull’intervenuta realizzazione di – altri e diversi – lavori (riferibili a distinto soggetto), contestati come abusivi, e quindi su ragioni di carattere giuridico (in base alle quali, in sintesi, i nuovi interventi ripetono le caratteristiche di illegittimità del manufatto abusivo cui accedono).
5. Con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio la società ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, carenza motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
Per la deducente, in sintesi, risulta palese l’invalidità dell’ordinanza sindacale n. 99 del 9 gennaio 2024, la quale, adottata ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, si rivela contraria alla predetta disposizione.
Per la deducente, a tutt’oggi non è dato comprendere: quali siano i “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza pubblica”, considerato che l’impianto in esame è perfettamente conforme all’ordinamento; quali siano le situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari e che legittimerebbero siffatta ordinanza ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 la quale presuppone situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo e la cui sussistenza deve essere suffragata – ma così non è stato nella vicenda in esame – da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, avuto riguardo, soprattutto, all’impossibilità di utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall’ordinamento; quale sia la congrua motivazione che giustifichi siffatta ordinanza e, quindi, che giustifichi la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.
Inoltre, aggiunge l’esponente, è manifesto l’errore in cui è incorso il Comune di -OMISSIS-, il quale, equivoca l’ordinanza extra ordinem ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 con l’ordinanza di demolizione, adottando quest’ultima in ragione della disciplina che vincola la prima, quindi, pretermettendo di considerare che la predetta ordinanza ex art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 deve essere sempre di durata temporanea, ciò non è avvenuto nella fattispecie in esame, come da consolidata giurisprudenza.
5.1. Il motivo è fondato nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
5.1.1. Occorre premettere che con l’avversata ordinanza sindacale contingibile e urgente è stata disposta la rimozione ai sensi dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 della struttura di telecomunicazione de qua “al fine di prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana derivante da eventuali crolli”; nella stessa ordinanza si legge che la “[…] struttura, quindi, in base ai rilievi evidenziati risulta priva di ogni forma di tutela statica che configura uno scenario di criticità sulla stabilità delle antenne e di disturbo della struttura esistente, non precluso dai calcoli come presentati” dalla società ricorrente.
5.1.2. Premesso quanto sopra, va osservato che per costante giurisprudenza le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse postulano, pertanto, l’impossibilità o l’inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. Analogamente, i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono quelli della contingibilità, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure nella inadeguatezza di quelli esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva, nonché dell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2025, n. 1293).
E’ stato chiarito, inoltre, che l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza dei presupposti previsti de jure condito, e ciò sia sotto il crinale della sussistenza di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, sia sotto il versante dell’inevitabilità del ricorso al rimedio extra ordinem, di carattere sussidiario nel caso di insufficienza dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall’ordinamento (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2025, n. 3421).
5.1.3. Premesso tutto quanto sopra, il Collegio rileva che – come contestato dalla società ricorrente – l’adozione della avversata ordinanza contingibile e urgente non è stata preceduta da una istruttoria adeguata e non è sorretta da una congrua motivazione quanto alle condizioni di esercizio del potere in questione.
Ed invero, occorre preliminarmente osservare che l’impugnata ordinanza contingibile e urgente si fonda sulla disposta (dal Dipartimento Regionale Tecnico Settore Sismica -OMISSIS-) “autorizzazione respinta” (del 26 novembre 2024) nonché sull’ulteriore considerazione – riferibile al “Responsabile della P.O. 5” – secondo cui “la struttura si presenta priva di ogni forma di tutela statica, in quanto non sorretta da calcolo conforme a legge” (tanto che la relativa permanenza “costituisce grave rischio per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica e privata”).
Dette conclusioni, tuttavia, sono connotate dai surriferiti difetti di istruttoria e di motivazione atteso che il provvedimento (di diniego di autorizzazione) del Dipartimento Regionale Tecnico Settore Sismica -OMISSIS- del 26 novembre 2024 (UGCDRT/SISMICA/20240101312/N.060.100), pur rappresentando l’emersione di “elementi sostanziali di contrasto”con la “normativa per le costruzioni in zona ad alta sismicità” non evidenzia affatto pericoli relativi alla “tutela statica” del manufatto; il detto provvedimento (di diniego di autorizzazione) si fonda, in particolare, sulla presenza nell’immobile in questione di un abuso (“lavori riscontrati sul lastrico solare dell’edificio in oggetto e risultati abusivi senza autorizzazione”) oggetto di intervento repressivo (ordinanza di demolizione n. 71 del 23 settembre 2024 del Comune di -OMISSIS-).
Inoltre, sempre per il citato provvedimento (di diniego di autorizzazione), le opere di nuova realizzazione non potranno essere autorizzate sino alla sentenza irrevocabile emessa per gli stessi dall’Autorità Giudiziaria, con espressa salvezza in favore della ditta interessata – al fine della definizione della pratica – di avvalersi per gli interventi edilizi sanabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 110 della legge reg. Sic. 16 aprile 2003, n. 4, mediante trasmissione del progetto delle opere di adeguamento-completamento e/o il certificato d’idoneità sismica nel rispetto del D.M. 17 gennaio 2018.
La questione della “tutela statica”, dunque, non è stata affrontata dal Dipartimento Regionale Tecnico Settore Sismica -OMISSIS- nel detto provvedimento, peraltro ammettendosi – in ipotesi – per la società ricorrente la possibilità di chiedere una sanatoria per l’intervento realizzato.
Inoltre, deve essere osservato che il Dipartimento Regionale Tecnico Settore Sismica -OMISSIS-, nel detto provvedimento, non ha né disposto la sospensione dei lavori (verosimilmente in ragione della avvenuta ultimazione dell’infrastruttura) né ha investito della questione l’Autorità giudiziaria competente (art. 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), profilo questo che ancor più avvalora l’assenza di ogni analisi e approfondimento – sul piano istruttorio, prima, e motivazionale, poi – relativo alla “tutela statica” del manufatto che, invece, è stata sollevata – in modo apodittico – dal “Responsabile della P.O. 5” del Comune di -OMISSIS-, che – sulla base dell’affermata assenza di un calcolo conforme a legge – ha rilevato che la permanenza della struttura costituisce grave rischio per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica e privata in difetto di idonea istruttoria e corredo motivazionale circa la sussistenza di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità e dell’inevitabilità del ricorso al rimedio extra ordinem.
6. E’ invece inammissibile – come fondatamente eccepito dal Comune resistente – il ricorso per motivi aggiunti.
Ed invero, con il detto mezzo di gravame è stata impugnata (con articolazione di censure) – in particolare – la relazione di chiarimenti depositata dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico Servizio – Ufficio Genio Civile Catania, in esecuzione dell’ordine istruttorio impartito con ordinanza 4 marzo 2025, n. 815.
Orbene, tale nota non ha alcun valore provvedimentale lesivo, tale da radicare l’interesse a ricorrere, configurandosi per l’appunto quale relazione volta a fornire i chiarimenti istruttori richiesti dal Collegio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 6677).
7. In conclusione, previa estromissione dal giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, il ricorso introduttivo del giudizio merita di essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati con lo stesso mezzo di gravame, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni resistenti.
8. La peculiarità della vicenda contenziosa e la natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 02.09.2025 n. 2556