1) I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di sei ordinanze contingibili ed urgenti (nn. 429 del 16.11.2023; 438 del 24.11.2023; 453 del 4.12.2023; 49 del 21.2.2024; 288 del 6.8.2024 e 389 del 24.10.2024) con cui il Comune ha disposto l’occupazione temporanea , dal 16.11.2023 all’8.11.2024, del terreno (N.C.T. sez. C, Fg. 63, mapp. 1156 e 1154), del giardino di pertinenza della loro abitazione sita Salita della Cittadina a Genova.
2) I ricorrenti sono proprietari di una villetta con giardino ubicata a Genova, frazione di Trasta, Salita della Cittadina, nelle vicinanze della strada comunale denominata Salita Cà dei Trenta interessata da un fronte franoso fino dal 2020.
3) In data 9.11.2023 si è verificato il parziale crollo di un tratto della citata via pubblica che ha comportato l’isolamento di circa 30 famiglie e della comunità di accoglienza CEIS che ospita 180 persone, sicché il Comune:
– con la prima ordinanza extra ordinem a firma del Vice Sindaco n. 429/2023 del 16.11.2023 ha disposto l’occupazione temporanea “per giorni 10” del giardino dell’abitazione dei ricorrenti ad fine di consentire il pubblico transito pedonale;
– con la seconda ordinanza contingibile a firma del Vice Sindaco n. 438/2023 del 24.11.2023 ha prorogato tale occupazione “per ulteriori 10 giorni”, sebbene già dal 12.11.2023 fosse stata ripristinata la viabilità carrabile alternativa di via Rocca dei Corvi;
– con la terza ordinanza a firma del Vice Sindaco n. 453 del 4.12.2023 ha ulteriormente prorogato l’occupazione “per un periodo non superiore a 60 giorni salvo ulteriore proroga” fino al 25.1.2024.
4) I ricorrenti hanno impugnato tali ordinanze sindacali con il RICORSO INTRODUTTIVO deducendo i seguenti motivi:
i) violazione degli artt. 835 cc e 7 L. 2248/1865 all. E perché il combinato di tali disposizioni consente l’adozione di misure urgenti per far fronte a situazioni urgenti in materia di strade ma non attribuisce poteri ablatori di aree private e perché il Vice Sindaco è incompetente ad emanare ordinanze contingibili e urgenti;
ii) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 stante la mancata comunicazione di avvio procedimentale;
iii) violazione degli artt. 50 e 54 Tuel e difetto dei presupposti atteso che l’ordinanza extra ordinem non sarebbe adottabile in caso di pericoli risalenti nel tempo;
iv) violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel sotto ulteriore profilo perché, da un lato, il pericolo per l’incolumità dei residenti è cessato pochi giorni dopo l’evento franoso quando è stata aperta una viabilità alternativa, residuando al più un mero “disagio” per la maggiore lunghezza di tale percorso alternativo e, dall’altro, non è stato rispettato il principio di proporzionalità delle misure adottate e non è stato operato alcun contemperamento tra le esigenze coinvolte e senza adozione di misure volte a mitigare il disagio per i ricorrenti;
v) violazione degli artt. 50 e 54 Tuel in relazione all’art 49 del TU espropriazioni n. 327/01 e difetto dei presupposti perché l’occupazione temporanea non è stata ritualmente notificata ai ricorrenti;
vi e vii) riferiti alla sola terza ordinanza n. 453/23: violazione degli artt. 50 e 54 Tuel e difetto dei presupposti atteso che il ripristino della viabilità alternativa di Via dei Corvi aveva eliminato anche il pericolo che l’abitato situato a monte della casa dei ricorrenti restasse isolato e senza accesso da parte del personale di soccorso e perché la terza ordinanza era priva di un termine finale d’efficacia.
5) Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
Questo Tribunale, con ordinanza n. 10 del 15.1.2024, pur respingendo l’istanza cautelare, ha tuttavia statuito che l’efficacia dei provvedimenti impugnati “non potrà essere prorogata per un intervallo di tempo di durata eccessiva (né, tantomeno sine die) e, comunque, in mancanza dell’adozione di misure che attenuino gli effetti pregiudizievoli patiti dai ricorrenti”.
6) Senonché il Comune:
– con la quarta ordinanza contingibile e urgente n. 49 del 21.2.2024 ha ulteriormente prorogato l’occupazione del giardino suddetto “fino al 31 luglio 2024, salvo proroga”;
– con la quinta ordinanza extra ordinem n. 288 del 6.8.2024, il Comune ha prorogato ancora l’occupazione fino al 31 giugno 2025 (da intendersi “30” giugno 2025).
7) Tale quinta ordinanza è stata impugnata con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI, notificati il 17.9.2924, con deduzione dei seguenti motivi:
A) invalidità derivata dai vizi che affliggono le ordinanze impugnate con il ricorso introduttivo;
B) invalidità propria per i seguenti motivi:
i) violazione degli artt. 50, 53 e 54, del Tuel e incompetenza dell’Assessore che ha adottato l’ordinanza impugnata;
ii) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 stante la mancata comunicazione di avvio procedimentale;
iii) violazione di quanto disposto da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 10/2024 in materia di temporaneità delle misure e di mitigazione degli effetti;
iv) violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel sotto ulteriore profilo e per difetto del presupposto perché la frana non costituisce evento imprevedibile ma l’epilogo di una situazione nota e più volte segnatala al Comune;
v) violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel sotto ulteriore profilo perché, da un lato, il pericolo per l’incolumità dei residenti è cessato pochi giorni dopo l’evento franoso quando è stata aperta una viabilità alternativa, residuando al più un mero “disagio” per la maggiore lunghezza di tale percorso alternativo e, dall’altro, non è stato rispettato il principio di proporzionalità delle misure adottate e non è stato operato alcun contemperamento tra le esigenze coinvolte e senza adozione di misure volte a mitigare il disagio per i ricorrenti;
vi) violazione degli artt. 50 e 54 Tuel in relazione all’art 49 del TU espropriazioni n. 327/01 e difetto dei presupposti perché l’occupazione temporanea non è stata ritualmente notificata ai ricorrenti;
vii) violazione degli artt. 50 e 54 Tuel in relazione all’art 49 del TU espropriazioni n. 327/01 e difetto dei presupposti perché l’occupazione non è necessaria esistendo il percorso alternativo costituito dalla Via Rocca dei Corvi.
8) Questo Tribunale con ordinanza n. 255 del 23.10.2024 ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecuzione del citato provvedimento n. 288/2024, criticando il comportamento comunale di totale obliterazione delle prescrizioni impartite da questo Tribunale con la precedente ordinanza n. 10/2024 in ordine alle misure di mitigazione per i ricorrenti e alla durata non eccessiva del periodo assoggettato ad ordinanze extra ordinem.
In particolare l’ordinanza cautelare in questione n. 255/2024 ha statuito “che un’ulteriore protrazione (fino al 31 gennaio 2025; termine che sarebbe destinato ad essere ulteriormente prorogato fino alla fine dei lavori) dell’occupazione temporanea del giardino di pertinenza dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, non assistita da idonee misure compensative (finora non adottate), non possa essere consentita, in quanto renderebbe intollerabile (anche alla luce dei molti mesi già trascorsi dall’adozione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale) il pregiudizio subito dagli odierni ricorrenti (come peraltro già anticipato con ordinanza n. 10 del 15 gennaio 2024)”.
9) Il Comune, immediatamente dopo la sospensione cautelare della quinta ordinanza n. 288/24, ha adottato la sesta n. 389 del 24.10.2024 che ha prorogato ancora una volta l’occupazione del giardino “fino all’8 novembre 2024”, al dichiarato fine di continuare a garantire ai residenti il percorso pedonale la propria abitazione e di adottare “alcune misure compensative”.
10) Il Comune in data 11.11.2024 (dopo un anno dalla frana del 9.11.2023) ha terminato i lavori per la realizzazione del nuovo passaggio pedonale.
11) La suddetta sesta ordinanza n. 389 del 24.10.2024 è stata impugnata con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI notificati il 26.10.2024 con deduzione dei seguenti motivi:
i) violazione dell’ordinanza cautelare n. 10/2024 per non avere adottato in 10 mesi le prescritte misure compensative;
ii) violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel per assenza di un pericolo per la pubblica incolumità essendo fruibile la viabilità alternativa della Via Rocca dei corvi e mancato contemperamento degli interessi coinvolti sacrificando ingiustamente la posizione dei ricorrenti;
iii) violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel sotto ulteriore profilo e per difetto del presupposto perché la frana non costituisce evento imprevedibile ma l’epilogo di una situazione nota da tempo e più volte segnatala al Comune;
iv) violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel sotto ulteriore profilo perché, da un lato, il pericolo per l’incolumità dei residenti è cessato pochi giorni dopo l’evento franoso quando è stata aperta la citata viabilità alternativa, residuando al più un mero “disagio” per la maggiore lunghezza di tale percorso alternativo e, dall’altro, non è stato rispettato il principio di proporzionalità delle misure adottate e non è stato operato alcun contemperamento tra le esigenze coinvolte e senza adozione di misure volte a mitigare il disagio per i ricorrenti;
v) violazione degli artt. 50 e 54 Tuel in relazione all’art 49 del TU espropriazioni n. 327/01 e difetto dei presupposti perché l’occupazione temporanea non è stata ritualmente notificata ai ricorrenti;
vi) violazione degli artt. 835 cc e 7 L. 2248/1865 all. E perché il combinato di tali disposizioni consente l’adozione di misure urgenti per far fronte a situazioni urgenti in materia di strade ma non attribuisce poteri ablatori di aree private e perché il Vice Sindaco è incompetente ad emanare ordinanze contingibili e urgenti;
vii) violazione dell’art. 7 e segg. L. n. 241/90.
12) La ricorrente, con memora ex art. 73 C.p.a., ha precisato l’istanza risarcitoria e all’udienza pubblica del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
13) Le impugnazioni sono fondate nei limiti di quanto di seguito precisato.
Il Collegio precisa che:
– procederà allo scrutinio delle censure applicando il principio della “ragione più liquida”, corollario del canone di economia processuale (cfr. Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5, nonché Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242), che ha consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto;
– esaminerà le domande di annullamento tenendo conto del fatto che l’avvenuta cessazione degli effetti degli atti impugnati, con conseguente accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3 C.p.a. e non del loro annullamento.
14) Con il RICORSO INTRODUTTIVO sono state impugnate le prime tre ordinanze extra ordinem (nn. 429 del 16.11.2023; 438 del 24.11.2023 e 453 del 4.12.2023) con deduzione dei sette vizi-motivi già sintetizzati nelle premesse di questa sentenza (cfr. sopra al punto 4) i quali devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
14.1) Preliminarmente, in ragione del suo carattere assorbente, deve essere scrutinata la censura di incompetenza del Vice Sindaco che è infondata.
L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza – anche di questa Sezione – “La figura del Vice Sindaco, espressamente prevista dalla legge, è destinata, in via generale, alla sostituzione del Sindaco nei compiti di quest’ultimo, compresa quindi l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, senza necessità di specifica motivazione in ordine alle ragioni dell’assenza o impedimento del Sindaco” (T.A.R. Liguria, sez. I, 17/11/2017, n .838; Cons. Stato, sez. V, 26/4/2018, n. 2535).
Nel caso in questione, pertanto, non risultando che il Vice Sindaco abbia agito per delega del Sindaco, residua l’ipotesi del legittimo esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 53, comma 2 del Tuel.
14.2). In applicazione del canone della “ragione più liquida” si può passare all’esame del quarto motivo che risulta fondato limitatamente alla parte in cui ha denunciato che gli atti impugnati sono stati adottati in violazione del principio di proporzionalità delle misure adottate e senza previsione del benché minimo contemperamento tra le esigenze coinvolte.
In effetti gli atti gravati non hanno previsto alcuna misura finalizzata a mitigare il disagio per i ricorrenti che sono stati costretti a lasciare aperta 24 ore al giorno la recinzione e a consentire il passaggio pubblico nel loro giardino e in adiacenza all’abitazione, anche in considerazione del fatto che il periodo di occupazione previsto con le ordinanze impugnate non è stato limitato a pochi giorni, ma si è prolungato (per quanto riguarda le prime tre ordinanze impugnate) per tre mesi.
Per completezza si consideri che l’apertura di un passaggio pedonale provvisorio (realizzato solo nell’ottobre 2024 in seguito all’ordinanza cautelare n. 255/24 di questo T.A.R.) non richiedeva opere strutturali ma solo il posizionamento di tubi metallici “Innocenti” e di una rete a protezione del passaggio ed era effettuabile in tre giorni di lavoro, come precisato dalla relazione tecnica del Geom. Bonsano).
Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati sotto tale profilo.
14.3) L’accoglimento del quarto motivo determina l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse ai fini risarcitori dei ricorrenti sicché, per ragioni di economia processuale, gli ulteriori motivi possono essere assorbiti, atteso che dal loro accoglimento non potrebbe derivare un vantaggio ulteriore per i deducenti.
15) Con i PRIMI MOTIVI AGGIUNTI sono state impugnate le ordinanze n. 49 del 21.2.2024 e n. 288 del 6.8.2024, ritenute illegittime per i vizi dedotti con i motivi già sintetizzati nelle premesse di questa sentenza (cfr. sopra al punto 7) i quali devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
15.1) Preliminarmente si precisa che l’ordinanza extra ordinem n. 49 del 21.2.2024 (relativa all’occupazione del giardino dei ricorrenti dal 21.2.2024 e il 6.8.2024), è stata notificata ai ricorrenti in data il 21.2.2024 (doc. 20 degli stessi ricorrenti), mentre i primi motivi aggiunti sono stati notificati solo in data 17.9.2024, con conseguente fondatezza dell’eccezione comunale di tardività del ricorso limitatamente all’impugnazione dell’atto suddetto (cfr. la memoria del 6.5.2025).
Pertanto i primi motivi aggiunti risultano ricevibili unicamente con riferimento all’ordinanza n. 288 del 6.8.2024.
15.2) La censura di incompetenza dell’Assessore è fondata.
Le ordinanze contingibili e urgenti, al pari di altri provvedimenti, possono essere adottate anche dai sostituti del Sindaco quando questi sia temporaneamente impedito (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 17/11/2017 n .838). L’art. 53, comma 2 del Tuel, in caso di impedimento temporaneo del Sindaco, ne ammette la sostituzione da parte del Vice Sindaco e, in caso di impedimento di quest’ultimo – in forza del principio di continuità dell’azione amministrativa – la giurisprudenza ammette la sostituzione anche da parte dell’Assessore anziano.
La giurisprudenza, tuttavia, ha precisato che “Tale istituto della sostituzione del Sindaco, nella specie applicato, non deve essere confuso con quello della delega delle funzioni del Sindaco, di cui al comma 10 del medesimo art. 54, che implica un trasferimento dell’esercizio di funzioni quale metodo ordinario di organizzazione del lavoro amministrativo e che non può, invece, ricomprendere il potere di ordinanza contingibile e urgente che non potrebbe mai essere delegato, trattandosi di una funzione propria del Sindaco. Pertanto, mentre può essere consentita, ed è anzi doverosa per il principio di necessità e di continuità delle funzioni amministrative, al sostituzione legale per assenza temporanea del Sindaco, come è avvenuto nel caso di specie, non è possibile, invece, la delega” (Cons. Stato, sez. V, 26/4/2018, n. 2535).
Nel caso in esame l’impugnata ordinanza contingibile e urgente n. 288 del 6.8.2024 è stata adottata dall’Assessore Mauro Avvenente che non ha agito in qualità di assessore anziano (qualità che non risulta possedere) ma quale “delegato alla firma con provvedimento del Sindaco n. 284 del 2/8/2024”, ossia in forza di una “delega” conferita dal Sindaco che, tuttavia, non è ammessa perché il potere di ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 54, comma 10, del Tuel, non è delegabile con provvedimento amministrativo atteso riguardando una funzione propria del Sindaco quale Ufficiale di Governo (cfr. Cons. Stato n. 2535/2018; Cons. Stato, sez. III, 31.10.2017, n. 5044; T.A.R. Napoli, sez. V, 24.8.2020, n. 3636).
La fondatezza della censura di incompetenza ha carattere assorbente ai fini dell’accertamento della legittimità.
15.3) Il Collegio, tuttavia, ritiene opportuno vagliare ad abundantiam anche i vizi dedotti con i motivi 3 e 5 al fine del più accurato accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita ai fini della richiesta di risarcimento dei danni.
In primo luogo è fondato – al pari del quarto motivo del ricorso introduttivo – il quinto motivo, limitatamente alla parte in cui ha denunciato che gli atti impugnati sono stati adottati in violazione del principio di proporzionalità delle misure adottate e senza previsione del benché minimo contemperamento tra le esigenze coinvolte.
Gli atti impugnati, invero, non hanno previsto alcuna misura finalizzata a mitigare il disagio per i ricorrenti che sono stati costretti a lasciare aperta 24 ore al giorno la recinzione e a consentire il passaggio pubblico nel loro giardino, anche in adiacenza all’abitazione, anche in considerazione del fatto che il periodo di occupazione previsto con le ordinanze impugnate non è stato limitato a pochi giorni, ma si è prolungato per molti mesi.
In secondo luogo risulta fondato anche il terzo motivo (violazione del “giudicato cautelare”) perché il Comune, in violazione delle prescrizioni imposte da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 10/2024 secondo cui l’efficacia dei provvedimenti impugnati “non potrà essere prorogata per un intervallo di tempo di durata eccessiva (né, tantomeno sine die) e, comunque, in mancanza dell’adozione di misure che attenuino gli effetti pregiudizievoli patiti dai ricorrenti”:
– non ha disposto alcuna misura di mitigazione;
– ha prorogato l’occupazione di molti mesi senza realizzare la via pedonale alternativa provvisoria fino all’ottobre 2024, opera che avrebbe richiesto appena 3 giorni di lavorazioni (cfr. le considerazioni di cui al punto 14.2).
Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati anche sotto tali profili, con conseguente illegittimità degli atti gravati.
15.4) Anche in questo caso, l’accoglimento dei tre motivi suddetti determina l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati e, quindi, il conseguimento del bene della vita da parte dei ricorrenti sicché, per ragioni di economia processuale, gli ulteriori motivi possono essere assorbiti.
16) Con i SECONDI MOTIVI AGGIUNTI è stata impugnata l’ordinanza n. 389 del 24.10.2024, asseritamente illegittima per i vizi dedotti con i motivi già sintetizzati nelle premesse di questa sentenza (cfr. sopra al punto 11) i quali devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
16.1) Per ragioni di ragione più liquida e di logica processuale si deve partire dall’esame del sesto motivo con cui è stata dedotta l’incompetenza del Vice Sindaco che ha sottoscritto l’atto impugnato.
Il vizio dedotto non è fondato per le medesime ragioni esposte sopra al punto 14.1, cui si rinvia.
16.2) I motivi 1 e 2, invece, risultano fondati per le medesime ragioni già illustrate sopra al punto 15.3, cui si rinvia.
16.3) Dall’accoglimento dei motivi suddetti consegue l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati e, quindi, il conseguimento del bene della vita da parte dei ricorrenti con conseguente assorbimento dei restanti motivi dedotti.
17) Si può passare all’esame della domanda di risarcimento del danno che risulta fondata nei limiti di seguito precisati.
17.1) I ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune al risarcimento:
a) del danno da occupazione illegittima della porzione di giardino assoggettata al pubblico passaggio protratta per un anno, con impossibilità di uso e di godimento esclusivo della pertinenza, senza possibilità di chiudere la recinzione, specie nelle ore notturne, con quantificazione del danno in euro 28.000 secondo il parametro di proposto nella relazione tecnica di parte del Geom. Bonsano, ovvero nella somma meglio ritenuta in via equitativa;
b) del danno cagionato al giardino dal calpestio dei passanti, con quantificazione del pregiudizio in euro 10 mila, o nella somma meglio ritenuta in via equitativa;
c) del danno biologico subito dalla ricorrente signora Elena Porcile a causa dello stress cui è stata sottoposta per la necessità di mantenere aperto il giardino consentendo il pubblico passaggio, con danno stimato in euro 39.826, o in subordine nella somma meglio ritenuta in via equitativa;
d) del danno alla statica del muro di contenimento di proprietà causato dalla frana, con danno quantificato nella somma necessaria per il ripristino o, in subordine, a quella meglio ritenuta in via equitativa.
17.2) Nel caso in esame sussiste sia l’elemento oggettivo dell’illegittimità dalle ordinanze impugnate (esclusa l’ordinanza n. 49/2024 2024 non tempestivamente impugnata), nonché il danno subito dai ricorrenti nei limiti di seguito indicati.
Sussiste, altresì, l’elemento soggettivo della colpa della PA atteso che le ordinanze impugnate sono state adottate in spregio alla necessaria diligenza che avrebbe richiesto: i) la predisposizione delle opportune misure di mitigazione dell’impatto del pubblico passaggio nel giardino dei ricorrenti; ii) la riduzione dei tempi di assoggettamento a tale imposizione; iii) il rispetto del dictum cautelare.
17.3) Dalle risultanze probatorie in atti risulta che detti provvedimenti illegittimi hanno causato il danno ingiusto di cui alla voce a), costituito dall’occupazione illegittima del giardino dei ricorrenti, limitatamente al periodo di efficacia delle ordinanze tempestivamente impugnate che, tuttavia, è limitato a 5 mesi e 12 giorni anziché riguardare i 12 mesi prospettati dai ricorrenti.
In particolare rilevano i seguenti periodi di occupazione (esclusi quelli di cui all’ordinanza n. 49/24 dal 21.2.2024 e il 6.8.2024):
– dal 16.11.2023 al 25.1.2025 (ordinanze nn. 429/23, 438/23 e 453/23);
– dall’7.8.24 fino al 23.10.2024, data di sospensione da parte dell’ordinanza cautelare n. 255/24 (ordinanza n. 288/24);
– fino all’8.11.2024 (ordinanza n. 389/24).
In merito alla quantificazione del danno il Collegio, in ragione della difficoltà di determinazione, ritiene di procedere in via equitativa, assumendo come parametro quello proposto nella relazione tecnica del Geom. Bonsano della moltiplicazione dell’indennità di occupazione dei fondi per le attività edilizie (pari a 1,12 euro/die) per la superficie occupata (82.5 mq.) e per il periodo di occupazione (5 mesi e 12 giorni, ossia 162 giorni).
L’importo così equitativamente determinato in euro 14.968,8 deve essere a sua volta ridotto ai sensi degli artt. 30, commi 3 e 4 c.p.a. e 1227 c.c. con riguardo all’evitabilità del danno o del suo aggravamento, in conseguenza dell’omesso appello cautelare nei confronti dell’ordinanza del TAR Liguria n. 10/2024 che ha respinto l’istanza di sospensiva presentata con il ricorso introduttivo, con rideterminazione e onnicomprensiva in euro 12.500.
17.4) Gli ulteriori danni rappresentati dai ricorrenti non sono risarcibili perché non provati.
In primo luogo non sono risarcibili i danni che avrebbe subito il giardino in seguito al calpestio da parte dei passanti, mancando l’idonea dimostrazione di tale pregiudizio.
Parimenti indimostrato è il danno biologico, atteso che le due attestazioni di medici prodotte dai ricorrenti:
– sono atti redatti da medici liberi professionisti e non da strutture pubbliche;
– in ogni caso non forniscono alcuna dimostrazione del nesso eziologico tra l’occupazione illegittima e la patologia depressiva insorta né dell’assenza di altre concause determinati.
Infine risulta indimostrato anche il danno da lesione del muro di contenimento atteso che, come ammesso dagli stessi ricorrenti, tale danno discende dalla frana e non dalle ordinanze impugnate che sono atti successivi a tale evento e, inoltre, non riguardano la messa in sicurezza del versante ma unicamente il transito pedonale temporaneo dei residenti.
18) Conclusivamente il ricorso e i due motivi aggiunti sono fondati:
– sia per quanto riguarda l’azione di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, C.p.a., con conseguente accertamento dell’illegittimità delle ordinanze gravate, tranne l’ordinanza n. 49/24;
– sia per quanto concerne l’azione di condanna del Comune al risarcimento per equivalente, nei limiti dei danni provati e della somma sopra liquidata (da maggiorare con gli interessi legali fino al soddisfo).
19) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenuto conto anche della complessità della vicenda e delle tre impugnazioni proposte dai ricorrenti.
TAR LIGURIA, I – sentenza 31.07.2025 n. 943